(( Art. 51-bis Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita' della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora. 2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento. 3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali. 4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da' notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3. 5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi. 6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu' Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale. ))
Riferimenti normativi - Il testo vigente dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale): «Art. 9. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu' elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalita' previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.».