Art. 51 
 
               Norme in materia di Autorita' di bacino 
 
  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti: 
    «z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita'  di  bacino:
l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.
49; 
    z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Piano
di distretto». 
  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 63 (Autorita'  di  bacino  distrettuale).  -  1.  In  ciascun
distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita'
di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di  bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita'  agli  obiettivi
della presente sezione e uniforma la propria attivita' a  criteri  di
efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 
  2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 
  3.  Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma  3,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Gli atti di  indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  6. La conferenza istituzionale permanente: 
  a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano  di  bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; 
  b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di  bacino,
che  puo'  articolarsi   in   piani   riferiti   a   sotto-bacini   o
sub-distretti; 
  c) determina quali componenti del  Piano  di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni; 
  d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   garantire   comunque
l'elaborazione del Piano di bacino; 
  e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
  f) controlla l'attuazione dei programmi di  intervento  sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  g) delibera, nel rispetto dei principi  di  differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. Il segretario generale e' nominato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 
  a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
  b) cura l'istruttoria degli atti  di  competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte; 
  c) promuove  la  collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita'; 
  d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
  e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
  f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e
attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano  di
bacino da parte dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'. 
  9. La conferenza operativa e'  composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b). 
  10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente: 
  a) a elaborare  il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento; 
  b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino  dei  piani  e  programmi  dell'Unione   europea,   nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche. 
  11. Fatte salve le  discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione». 
  3.  Per  assicurare  continuita'  alla  sperimentazione,   di   cui
all'articolo 30 della legge 18  maggio  1989,  n.  183,  avviata  con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio  1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio  1989,  considerate  le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico  caratterizzanti  il
bacino idrografico del fiume Serchio, e' mantenuta la sede  operativa
esistente  al  fine  di  garantire  il  necessario  presidio   e   la
pianificazione del territorio. 
  4. Il decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma  2  del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; da tale data  sono  soppresse
le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183.  In
fase di prima attuazione, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge le funzioni di Autorita' di bacino  distrettuale  sono
esercitate dalle Autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,  che
a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale,  dei  beni  e
delle risorse strumentali  delle  Autorita'  di  bacino  regionali  e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione  del
decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita'  di
bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  sono   incaricati   anche
dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni  loro  attribuite
comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  64  (Distretti  idrografici).  -  1.   L'intero   territorio
nazionale, ivi comprese le isole minori, e'  ripartito  nei  seguenti
distretti idrografici: 
    a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
  1) Adige, gia' bacino nazionale ai  sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  3) bacini del Friuli Venezia  Giulia  e  del  Veneto,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  4) Lemene, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguenti
bacini idrografici: 
  1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183; 
  2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  7) bacini  minori  afferenti  alla  costa  romagnola,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici: 
  1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183; 
  2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183; 
  3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
  4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
    d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
  1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  2) Tronto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  3) Sangro, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia,  Tesino  e  bacini
minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
  8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,  Musone  e  altri
bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
    e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici: 
  1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183; 
  5) Bradano, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  7) Ofanto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  9) Trigno, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  10) bacini della Campania, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  13) bacini della Calabria, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  f) distretto idrografico  della  Sardegna,  comprendente  i  bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della
Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183». 
  6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di gestione di cui all'articolo  117,  le  regioni  attuano
appositi programmi di rilevamento dei  dati  utili  a  descrivere  le
caratteristiche  del  bacino  idrografico  e  a  valutare   l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondo
quanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale». 
  7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fino all'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni
del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1
del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi
ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al
finanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensi
dell'articolo 71 del presente decreto». 
  8. All'articolo 121, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «31 dicembre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  le  parole:  «decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui  al  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  di  cui  al  comma  3»  e
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: «decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare». 
  10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-ter  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-quater. Al fine di  coniugare  la  prevenzione  del  rischio  di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,
gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  di
gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assetto
e sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  tre
componenti seguenti: 
  a)  definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
  b) definizione, sulla base  del  quadro  conoscitivo  di  cui  alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,
ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibrio
geomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianure
inondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoi
fluviali; 
  c)  identificazione  degli  eventuali   interventi   necessari   al
raggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  la
scelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternative
possibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  di
un'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  in
relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  da
valutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,
per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,
laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  alle
misure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventuale
asportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altri
interventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  essere
giustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  che
negativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   di
intervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferire
comunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale». 
 
          Note all'art. 51: 
              Si riporta il testo dell' art. 54  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 54. Definizioni. -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
              a) 
              b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
          sotterranee come di seguito specificate; 
              c) acque superficiali: le acque interne,  ad  eccezione
          delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e  le
          acque  costiere,  tranne  per  quanto  riguarda  lo   stato
          chimico, in relazione al quale sono incluse anche le  acque
          territoriali; 
              d) acque sotterranee: tutte le  acque  che  si  trovano
          sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
          contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 
              e) acque interne: tutte le acque superficiali  correnti
          o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno  della
          linea di base che serve  da  riferimento  per  definire  il
          limite delle acque territoriali; 
              f)  fiume:  un  corpo   idrico   interno   che   scorre
          prevalentemente  in  superficie,   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
              g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
              h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita' della foce di un fiume, che  sono  parzialmente
          di natura salina a causa della loro  vicinanza  alle  acque
          costiere, ma  sostanzialmente  influenzati  dai  flussi  di
          acqua dolce; 
              i)  acque  costiere:  le  acque  superficiali   situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento   per   definire   il   limite   delle    acque
          territoriali, e che  si  estendono  eventualmente  fino  al
          limite esterno delle acque di transizione; 
              l) corpo idrico superficiale: un  elemento  distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, un fiume o  canale,  parte
          di un  torrente,  fiume  o  canale,  nonche'  di  acque  di
          transizione o un tratto di acque costiere; 
              m)  corpo   idrico   artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
              n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo  idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata; 
              o) corpo idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
              p) falda acquifera: uno o piu'  strati  sotterranei  di
          roccia  o   altri   strati   geologici   di   porosita'   e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione   di
          quantita' significative di acque sotterranee; 
              q) reticolo idrografico: l'insieme degli  elementi  che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico; 
              r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte  le  acque  superficiali  attraverso  una  serie   di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta; 
              s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  in
          un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
          la confluenza di un fiume; 
              t) distretto idrografico: area  di  terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
              u) difesa del  suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed
          attivita'  riferibili  alla  tutela  e   salvaguardia   del
          territorio, dei  fiumi,  dei  canali  e  collettori,  degli
          specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
          acque  sotterranee,  nonche'  del   territorio   a   questi
          connessi,  aventi  le  finalita'  di  ridurre  il   rischio
          idraulico, stabilizzare i fenomeni di  dissesto  geologico,
          ottimizzare l'uso e  la  gestione  del  patrimonio  idrico,
          valorizzare le caratteristiche ambientali e  paesaggistiche
          collegate; 
              v)   dissesto   idrogeologico:   la   condizione    che
          caratterizza  aree  ove  processi  naturali  o   antropici,
          relativi alla dinamica dei corpi idrici, del  suolo  o  dei
          versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; 
              z)  opera  idraulica:  l'insieme  degli  elementi   che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico; 
              z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita'  di
          bacino: l'autorita' competente ai sensi dell'art.  3  della
          direttiva  2000/60/  CE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'art. 3  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49; 
              z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di  bacino:
          il Piano di distretto." 
              Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
          10  dicembre  2010,  n.  219  (Attuazione  della  direttiva
          2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale  nel
          settore della politica  delle  acque,  recante  modifica  e
          successiva   abrogazione   delle   direttive    82/176/CEE,
          83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'
          modifica della direttiva  2000/60/CE  e  recepimento  della
          direttiva 2009/90/CE  che  stabilisce,  conformemente  alla
          direttiva 2000/60/CE,  specifiche  tecniche  per  l'analisi
          chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle   acque),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20  dicembre  2010,
          n. 296: 
              "Art.  4  Disposizioni  transitorie.  -  1.   Ai   fini
          dell'adempimento degli obblighi derivanti  dalle  direttive
          2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
          delle autorita' di bacino distrettuali di cui  all'art.  63
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni: 
              a) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di  cui
          alla   legge   18   maggio   1989,   n.   183,   provvedono
          all'aggiornamento dei piani di gestione  previsti  all'art.
          13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette  autorita'
          svolgono funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  delle
          regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; 
              b) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di  cui
          alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le  regioni,  ciascuna
          per  la  parte  di  territorio   di   propria   competenza,
          provvedono  all'adempimento  degli  obblighi  previsti  dal
          decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini  della
          predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al
          predetto decreto legislativo n. 49 del 2010,  le  autorita'
          di bacino di rilievo  nazionale  svolgono  la  funzione  di
          coordinamento  nell'ambito  del  distretto  idrografico  di
          appartenenza. 
              2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b),
          nel caso di distretti nei  quali  non  e'  presente  alcuna
          autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,  provvedono  le
          regioni. 
              3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale  e'
          effettuata  dai  comitati  istituzionali  e  tecnici  delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale,  integrati  da
          componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
          nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono  se
          non gia' rappresentate nei medesimi comitati. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 
              Si riporta il testo degli articoli 118, 119, 121 e  170
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 118. Rilevamento delle caratteristiche del bacino
          idrografico    ed    analisi    dell'impatto     esercitato
          dall'attivita' antropica. - 1. Al  fine  di  aggiornare  le
          informazioni  necessarie  alla  redazione  del   Piano   di
          gestione di cui all'art. 117, le regioni  attuano  appositi
          programmi di rilevamento dei dati  utili  a  descrivere  le
          caratteristiche  del  bacino  idrografico  e   a   valutare
          l'impatto antropico esercitato sul medesimo,  nonche'  alla
          raccolta   dei   dati   necessari   all'analisi   economica
          dell'utilizzo  delle   acque,   secondo   quanto   previsto
          dall'allegato 10 alla presente parte terza.  Le  risultanze
          delle attivita' di cui al primo periodo sono  trasmesse  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento
          tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale. 
              2. I programmi di cui  al  comma  1  sono  adottati  in
          conformita' alle indicazioni di  cui  all'Allegato  3  alla
          parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
          adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  e  sono  aggiornati
          entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. 
              3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di  cui
          al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i  dati  e
          le informazioni gia' acquisite." 
              "Art. 119. Principio del recupero dei costi relativi ai
          servizi idrici. -  1.  Ai  fini  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di qualita' di cui al Capo I del titolo II  della
          parte terza del presente decreto, le  Autorita'  competenti
          tengono conto del principio  del  recupero  dei  costi  dei
          servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla
          risorsa, prendendo in  considerazione  l'analisi  economica
          effettuata in base all'Allegato 10  alla  parte  terza  del
          presente decreto e, in particolare,  secondo  il  principio
          «chi inquina paga». 
              2. Entro il 2010 le Autorita' competenti provvedono  ad
          attuare  politiche  dei   prezzi   dell'acqua   idonee   ad
          incentivare adeguatamente gli utenti  a  usare  le  risorse
          idriche  in   modo   efficiente   ed   a   contribuire   al
          raggiungimento  ed  al  mantenimento  degli  obiettivi   di
          qualita'  ambientali  di  cui  alla  direttiva   2000/60/CE
          nonche' di cui agli articoli 76  e  seguenti  del  presente
          decreto, anche mediante un adeguato contributo al  recupero
          dei costi dei servizi idrici a carico dei vari  settori  di
          impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie
          e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere  tenute
          in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche
          del recupero dei suddetti costi, nonche'  delle  condizioni
          geografiche e climatiche della regione o delle  regioni  in
          questione. In particolare: 
              a) i canoni di concessione  per  le  derivazioni  delle
          acque pubbliche tengono conto dei costi  ambientali  e  dei
          costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; 
              b) le tariffe dei servizi  idrici  a  carico  dei  vari
          settori  di  impiego  dell'acqua,  quali   quelli   civile,
          industriale e  agricolo,  contribuiscono  adeguatamente  al
          recupero  dei  costi  sulla  base  dell'analisi   economica
          effettuata secondo  l'Allegato  10  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              3. Nei  Piani  di  tutela  di  cui  all'art.  121  sono
          riportate  le  fasi   previste   per   l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   necessarie   al
          raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto. 
              3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui  all'art.
          154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e   le   regioni,   mediante   la
          stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'art.  34
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  possono  determinare,  stabilendone  l'ammontare,  la
          quota  parte  delle  entrate  dei  canoni  derivanti  dalle
          concessioni del demanio idrico nonche' le maggiori  entrate
          derivanti  dall'applicazione  del  principio  "chi  inquina
          paga" di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  e  in
          particolare dal recupero dei costi ambientali e  di  quelli
          relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento  delle
          misure e delle funzioni previste dall'art. 116 del presente
          decreto e  delle  funzioni  di  studio  e  progettazione  e
          tecnico-organizzative attribuite alle Autorita'  di  bacino
          ai sensi dell'art. 71 del presente decreto." 
              "Art. 121. Piani di tutela delle acque. - 1.  Il  Piano
          di tutela delle acque costituisce uno  specifico  piano  di
          settore ed e' articolato secondo i contenuti  elencati  nel
          presente articolo, nonche' secondo le  specifiche  indicate
          nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
          decreto. 
              2. Entro il 31 dicembre 2006 le  Autorita'  di  bacino,
          nel contesto delle attivita' di pianificazione  o  mediante
          appositi atti di  indirizzo  e  coordinamento,  sentiti  le
          province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli
          obiettivi su scala di  distretto  cui  devono  attenersi  i
          piani di tutela delle acque,  nonche'  le  priorita'  degli
          interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite
          le province e previa adozione  delle  eventuali  misure  di
          salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e  lo
          trasmettono al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita'  di
          bacino, per le verifiche di competenza. 
              3. Il Piano di tutela contiene, oltre  agli  interventi
          volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
          obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto,  le
          misure necessarie alla tutela  qualitativa  e  quantitativa
          del sistema idrico. 
              4. Per le finalita' di cui  al  comma  1  il  Piano  di
          tutela contiene in particolare: 
              a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; 
              b)  l'individuazione  degli   obiettivi   di   qualita'
          ambientale e per specifica destinazione; 
              c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e
          delle aree richiedenti  specifiche  misure  di  prevenzione
          dall'inquinamento e di risanamento; 
              d) le misure di tutela qualitative e  quantitative  tra
          loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 
              e)  l'indicazione   della   cadenza   temporale   degli
          interventi e delle relative priorita'; 
              f)  il  programma  di  verifica  dell'efficacia   degli
          interventi previsti; 
              g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
              g-bis) i dati in possesso  delle  autorita'  e  agenzie
          competenti rispetto al monitoraggio delle  acque  di  falda
          delle aree interessate e delle acque  potabili  dei  comuni
          interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
          rete di monitoraggio esistente, da pubblicare  in  modo  da
          renderli disponibili per i cittadini; 
              h) l'analisi economica  di  cui  all'Allegato  10  alla
          parte terza del presente decreto e le  misure  previste  al
          fine di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.
          119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; 
              i)  le  risorse  finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente. 
              5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano
          di tutela le Autorita' di bacino verificano la  conformita'
          del piano agli  atti  di  pianificazione  o  agli  atti  di
          indirizzo e coordinamento di cui  al  comma  2,  esprimendo
          parere vincolante. Il Piano di tutela  e'  approvato  dalle
          regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il
          31  dicembre  2016.   Le   successive   revisioni   e   gli
          aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni." 
              "Art.  170.   Norme   transitorie.   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione   dell'art.   65,   limitatamente    alle
          procedure di adozione ed approvazione dei piani di  bacino,
          fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
          presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure  di
          adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
          legge 18 maggio 1989, n. 183. 
              2.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   1   del
          decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  dicembre  2000,  n.  365,  i
          riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del  decreto-legge
          11 giugno 1998,  n.  180,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  3  agosto  1998,  n.  267,  devono  intendersi
          riferiti all'art. 66 del presente  decreto;  i  riferimenti
          alla legge  18  maggio  1989,  n.  183,  devono  intendersi
          riferiti alla sezione prima della parte terza del  presente
          decreto, ove compatibili. 
              2-bis. Nelle  more  della  costituzione  dei  distretti
          idrografici di cui al  Titolo  II  della  Parte  terza  del
          presente decreto e della eventuale revisione della relativa
          disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          cui al comma 3, dell'art. 63 del presente decreto. 
              3. Ai fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del
          presente decreto: 
              a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art.  95,
          commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
          28 luglio 2004; 
              b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.  99,
          comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale  12
          giugno 2003, n. 185; 
              c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104,
          comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; 
              d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112,
          comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; 
              e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114,
          comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale  30
          giugno 2004; 
              f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118,
          comma 2, continuano ad applicarsi il  decreto  ministeriale
          18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
              g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123,
          comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale  19
          agosto 2003; 
              h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146,
          comma 3, continua ad applicarsi il decreto  ministeriale  8
          gennaio 1997, n. 99; 
              i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150,
          comma 2, all'affidamento della concessione di gestione  del
          servizio  idrico  integrato   nonche'   all'affidamento   a
          societa'  miste  continuano  ad   applicarsi   il   decreto
          ministeriale 22 novembre 2001,  nonche'  le  circolari  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 6 dicembre 2004; 
              l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154,
          comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale  1°
          agosto 1996. 
              4. La parte terza  del  presente  decreto  contiene  le
          norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: 
              a) direttiva 75/440/CEE relativa  alla  qualita'  delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile; 
              b)  direttiva  76/464/CEE  concernente   l'inquinamento
          provocato   da   certe   sostanze   pericolose    scaricate
          nell'ambiente idrico; 
              c) direttiva 78/659/CEE relativa  alla  qualita'  delle
          acque dolci che richiedono protezione o  miglioramento  per
          essere idonee alla vita dei pesci; 
              d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi  di  misura,
          alla frequenza dei  campionamenti  e  delle  analisi  delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile; 
              e)  direttiva  79/923/CEE  relativa  ai  requisiti   di
          qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura; 
              f) direttiva 80/68/CEE relativa alla  protezione  delle
          acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze pericolose; 
              g) direttiva 82/ 176/CEE relativa ai valori  limite  ed
          obiettivi di qualita' per  gli  scarichi  di  mercurio  del
          settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; 
              h) direttiva 83/513/CEE relativa ai  valori  limite  ed
          obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio; 
              i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori  limite  ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi   di   mercurio
          provenienti da settori diversi da  quello  dell'elettrolisi
          dei cloruri alcalini; 
              l) direttiva 84/491/CEE relativa  ai  valori  limite  e
          obiettivi    di    qualita'    per    gli    scarichi    di
          esaclorocicloesano; 
              m)  direttiva   88/347/CEE   relativa   alla   modifica
          dell'Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE  concernente  i
          valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli  scarichi
          di talune sostanze pericolose che  figurano  nell'elenco  1
          dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE; 
              n) direttiva 90/415/CEE relativa  alla  modifica  della
          direttiva 86/280/CEE concernente  i  valori  limite  e  gli
          obiettivi di qualita' per gli scarichi di  talune  sostanze
          pericolose  che  figurano  nell'elenco  1  della  direttiva
          76/464/CEE; 
              o)  direttiva  91/271/CEE  concernente  il  trattamento
          delle acque reflue urbane; 
              p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione  delle
          acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti  da
          fonti agricole; 
              q) direttiva 98/15/CE recante modifica della  direttiva
          91/271/CEE   per   quanto   riguarda    alcuni    requisiti
          dell'Allegato 1; 
              r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per
          l'azione comunitaria in materia di acque. 
              5. Le regioni definiscono, in termini non  inferiori  a
          due anni, i tempi di  adeguamento  alle  prescrizioni,  ivi
          comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 101,  comma  2,
          contenute  nella  legislazione  regionale  attuativa  della
          parte terza del presente decreto e nei piani di  tutela  di
          cui all'art. 121. 
              6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge
          24 aprile 1998,  n.  128,  e  dai  decreti  legislativi  di
          attuazione della direttiva 96/92/CE. 
              7. Fino all'emanazione della  disciplina  regionale  di
          cui all'art. 112, le attivita' di utilizzazione  agronomica
          sono effettuate secondo le disposizioni  regionali  vigenti
          alla data di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del
          presente decreto. 
              8.  Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente
          decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
          entrate a carico della finanza pubblica. 
              9. Una quota non inferiore al dieci  per  cento  e  non
          superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
          da disposizioni statali di finanziamento e' riservata  alle
          attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
          della parte terza del presente decreto. 
              10. Restano ferme le disposizioni in materia di  difesa
          del mare. 
              11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
          in attuazione  della  parte  terza  del  presente  decreto,
          restano validi ed  efficaci  i  provvedimenti  e  gli  atti
          emanati in attuazione delle disposizioni di legge  abrogate
          dall'art. 175. 
              12.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e   dal
          funzionamento della Commissione nazionale per la  vigilanza
          sulle risorse idriche si provvede mediante  utilizzo  delle
          risorse di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5  gennaio
          1994, n. 36. 
              13. 
              14. In  sede  di  prima  applicazione,  il  termine  di
          centottanta giorni di cui all'art. 112,  comma  2,  decorre
          dalla data di entrata  in  vigore  della  parte  terza  del
          presente decreto." 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27  febbraio  2009,  n.  13,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Autorita' di bacino di rilievo nazionale. - 1.
          Il comma 2-bis dell'art.  170  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 2, dell'art. 63  del  presente
          decreto.». 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  di  cui  all'art.  170,  comma  2-bis,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  sostituito  dal
          comma 1, sono fatti salvi gli atti posti  in  essere  dalle
          Autorita' di bacino di cui  al  presente  articolo  dal  30
          aprile 2006. 
              3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di
          bacino    di    rilievo    nazionale    restano     escluse
          dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, fermi restando gli  obiettivi  fissati
          ai sensi del  medesimo  art.  74  da  considerare  ai  fini
          dell'adozione del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2. 
              3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
          13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata,  sulla  base
          degli atti e dei pareri disponibili, entro e non  oltre  il
          28  febbraio  2010,  dai   comitati   istituzionali   delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale,  integrati  da
          componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
          nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
          gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi  comitati
          istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di  cui  al
          primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo  nazionale
          provvedono,  entro  il  30  giugno  2009,  a  coordinare  i
          contenuti e gli obiettivi dei  piani  di  cui  al  presente
          comma   all'interno   del    distretto    idrografico    di
          appartenenza, con particolare riferimento al  programma  di
          misure  di  cui  all'art.   11   della   citata   direttiva
          2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei  quali  non  e'
          presente alcuna autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,
          provvedono le regioni. 
              3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
          gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita'  sul
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          risorse  finanziarie  necessarie  al  conseguimento   degli
          obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con proprio decreto,  emana,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, linee guida  che  sono  trasmesse  ai
          comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
          al comma  2,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
          3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
          al finanziamento degli interventi in materia di difesa  del
          suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,
          n. 331,  recante  ripartizione  dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento degli interventi in  materia  di  difesa  del
          suolo per il quadriennio 2000-2003." 
              Si riporta il testo dell'art. 117  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 117. Piani di  gestione  e  registro  delle  aree
          protette.  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico   e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce  pertanto
          piano stralcio del Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
          approvato secondo le procedure stabilite  per  quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire  la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore. 
              2. Il Piano di  gestione  e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
              2-bis. I Piani di gestione dei  distretti  idrografici,
          adottati  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
              2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi  dell'art.
          118 e i risultati dell'attivita' di  monitoraggio  condotta
          ai  sensi  dell'art.  120  evidenzino   impatti   antropici
          significativi da fonti  diffuse,  le  Autorita'  competenti
          individuano     misure     vincolanti     di      controllo
          dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di   gestione
          prevedono misure che vietano l'introduzione  di  inquinanti
          nell'acqua  o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione
          preventiva o di registrazione in base a  norme  generali  e
          vincolanti. Dette  misure  di  controllo  sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre. 
              2-quater. Al  fine  di  coniugare  la  prevenzione  del
          rischio  di  alluvioni  con  la  tutela  degli   ecosistemi
          fluviali, nell'ambito del Piano di gestione,  le  Autorita'
          di bacino, in  concorso  con  gli  altri  enti  competenti,
          predispongono il programma  di  gestione  dei  sedimenti  a
          livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
          gestionale  e  di  programmazione  di  interventi  relativo
          all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I  programmi
          di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza  agli
          obiettivi  individuati  dalle  direttive   2000/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  e
          2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2007,  e  concorrono  all'attuazione  dell'art.  7,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le  misure
          da   finanziare   per   la   mitigazione    del    dissesto
          idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
          contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
          e al recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il
          programma di  gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di
          migliorare lo stato  morfologico  ed  ecologico  dei  corsi
          d'acqua e  di  ridurre  il  rischio  di  alluvioni  tramite
          interventi    sul    trasporto     solido,     sull'assetto
          plano-altimetrico degli alvei e  dei  corridoi  fluviali  e
          sull'assetto e sulle  modalita'  di  gestione  delle  opere
          idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
          fluviale e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche
          morfologiche del  reticolo  idrografico.  Il  programma  di
          gestione dei sedimenti e' costituito dalle  tre  componenti
          seguenti: 
              a)  definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a   scala
          spaziale e temporale adeguata,  in  re-lazione  allo  stato
          morfologico attuale dei  corsi  d'acqua,  alla  traiettoria
          evolutiva  degli  alvei,  alle  dinamiche  e  quantita'  di
          trasporto solido  in  atto,  all'interferenza  delle  opere
          presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
          alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
              b) definizione, sulla base del  quadro  conoscitivo  di
          cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in  termini  di
          assetto  dei  corridoi  fluviali,  al  fine  di   un   loro
          miglioramento morfologico ed  ecologico  e  di  ridurre  il
          rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
          possibile,    ridurre     l'alterazione     dell'equilibrio
          geomorfologico e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure       inondabili,       evitando       un'ulteriore
          artificializzazione dei corridoi fluviali; 
              c)   identificazione   degli   eventuali    inter-venti
          necessari al raggiungimento degli obiettivi  definiti  alla
          lettera b), al  loro  monitoraggio  e  all'adeguamento  nel
          tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle  misure  piu'
          appropriate tra le diverse alternative  possibili,  incluso
          il non intervento, deve avvenire sulla base di  un'adeguata
          valutazione e di  un  confronto  degli  effetti  attesi  in
          relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di   un
          orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
          gli interventi da valutare deve essere data priorita'  alle
          misure,  anche  gestionali,   per   il   ripristino   della
          continuita'  idromorfologica  longitudinale,   laterale   e
          verticale, in  particolare  al  ripristino  del  tra-sporto
          solido laddove vi siano significative interruzioni a  monte
          di tratti incisi, alla riconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure inon-dabili e al ripristino di piu' ampi  spazi  di
          mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione  e
          riqualificazione  morfologica;   l'eventuale   asportazione
          locale di materiale litoide o vegetale o  altri  interventi
          di artificializzazione  del  corso  d'acqua  devono  essere
          giustificati  da   adeguate   valutazioni   rispetto   alla
          traiettoria  evolutiva  del  corso  d'acqua,  agli  effetti
          attesi,  sia  positivi  che  negativi  nel  lungo  periodo,
          rispetto   ad    altre    alterna-tive    di    intervento;
          all'asportazione  dal  corso  d'acqua   e'   da   preferire
          comunque, ovunque  sia  possibile,  la  reintroduzione  del
          materiale litoide eventualmente  rimosso  in  tratti  dello
          stesso adeguatamente  individuati  sulla  base  del  quadro
          conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi  in  termini  di
          assetto del corridoio fluviale. 
              3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti  di  governo
          dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
          base  delle  informazioni  trasmesse  dalle   regioni,   un
          registro delle aree protette di  cui  all'Allegato  9  alla
          parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
          competenti ai sensi della normativa vigente. 
              3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico."