Art. 51 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «qualificato»; b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»; c) al comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';»; d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»; e) il comma 1-bis e' abrogato; f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse; g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
Note all'art. 51: - si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. (abrogato) 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. (abrogato) 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»