(Accordo-art. 51)
 
                             Articolo 51 
 
               Altre disposizioni relative alle lingue 
 
  1. Qualsiasi collegio del tribunale  di  primo  grado  e  la  corte
d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai
requisiti di traduzione. 
 
  2. Su richiesta  di  una  delle  parti,  e  nella  misura  ritenuta
appropriata, una divisione del tribunale di primo grado  o  la  corte
d'appello possono predisporre  un  servizio  di  interpretariato  per
assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento 
 
  3. In deroga all'articolo 49, paragrafo  6,  nei  casi  in  cui  e'
proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un
convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivita'  o  la
sede di attivita' in uno Stato membro ha il diritto di  ottenere,  su
richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua  dello
Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di  attivita'
ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di  attivita',
la sede di attivita', nelle seguenti circostanze: 
 
  a) la competenza e' affidata alla divisione centrale  conformemente
all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e 
 
  b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale  non  e'
una lingua ufficiale dello Stato membro in cui  il  convenuto  ha  la
residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una
residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita'; e 
 
  c) il convenuto non ha  un'adeguata  conoscenza  della  lingua  del
procedimento.