Art. 51 
 
 
                        Produzione e divieti 
 
  1. E' vietato produrre, detenere, trasportare e porre in  commercio
aceti: 
    a)  che,  all'esame  organolettico,  chimico  o   microbiologico,
risultano alterati per malattia o comunque avariati o  difettosi  per
odori o per sapori anormali in misura  tale  da  essere  inidonei  al
consumo umano diretto o indiretto; 
    b) che contengono aggiunte di alcol  etilico,  di  acido  acetico
sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti  di
distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali; 
    c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate
tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse. 
  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non  si  applica  agli
aceti  provenienti  da  alcol  etilico  denaturato  ai  sensi   delle
disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di  acido
acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per  lo  stesso
previsto per la predetta denaturazione. 
  3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o
intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati,
e' vietato detenere: 
    a) acido acetico nonche' ogni altra sostanza atta  a  sofisticare
gli aceti; 
    b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o  per  girato  o
per fermentazione putrida. 
  4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende  ai  locali
in cui si preparano o si detengono  prodotti  alimentari  e  conserve
alimentari all'aceto. 
  5. E' vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto. 
  6. E' vietato trasportare, detenere  per  la  vendita,  mettere  in
commercio  o  comunque  utilizzare  per  uso  alimentare  diretto   o
indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti  contenenti  acido
acetico non derivante da fermentazione acetica. 
  7. In deroga al divieto di cui  al  comma  4,  sono  consentiti  la
detenzione dell'acido  acetico  nei  panifici  e  negli  stabilimenti
dolciari nonche' l'uso dello stesso nella preparazione degli  impasti
per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che  in  tali
panifici o stabilimenti o nei locali con essi  comunque  comunicanti,
anche  attraverso  cortili,  non  si  detengano  aceto   o   prodotti
contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido
acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.