Art. 51
Produzione e divieti
1. E' vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio
aceti:
a) che, all'esame organolettico, chimico o microbiologico,
risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per
odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al
consumo umano diretto o indiretto;
b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico
sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di
distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;
c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate
tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli
aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle
disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido
acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso
previsto per la predetta denaturazione.
3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o
intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati,
e' vietato detenere:
a) acido acetico nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare
gli aceti;
b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o
per fermentazione putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali
in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve
alimentari all'aceto.
5. E' vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
6. E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in
commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o
indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti contenenti acido
acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la
detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti
dolciari nonche' l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti
per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali
panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti,
anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti
contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido
acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.