Art. 51 
 
 
                      Assistenza agli invalidi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  il
Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi  per  causa  di
guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili  le
prestazioni   sanitarie   specifiche,   preventive,   ortopediche   e
protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti  vigenti
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978. 
  2. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203,  e  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  ai  titolari  di
pensione  di  guerra  diretta  vitalizia  ed  ai  soggetti  ad   essi
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui  all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il
medico ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente. 
  3. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove  previsto,
ai loro familiari, inclusi i familiari dei  deceduti,  sono  esentate
dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalita'  previsti
dalla normativa vigente.