(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
 
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 
 
    1. In relazione a quanto previsto  dall'art.  33,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165/2001, conclusa  la  procedura  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo  scopo  di  facilitare  il
passaggio diretto del personale  dichiarato  in  eccedenza  ad  altre
amministrazioni  del  comparto  e  di  evitare  il  collocamento   in
disponibilita'  del  personale  che  non  sia   possibile   impiegare
diversamente  nell'ambito  della  amministrazione  di   appartenenza,
quest'ultima comunica anche a  tutte  le  amministrazioni  in  ambito
nazionale, in aggiunta a quelle regionali gia'  previste  dal  citato
comma 5, l'elenco del personale in  eccedenza  distinto  per  area  o
categoria e profilo professionale, richiedendo la loro disponibilita'
al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 
    2. Le amministrazioni destinatarie  della  richiesta  di  cui  al
comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di  trenta
giorni, l'entita' dei posti, per area o categoria e profilo,  vacanti
nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto  conto  della
programmazione  dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al   passaggio
diretto del personale in eccedenza. 
    3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che  possono  indicare  le  relative  preferenze   e   chiederne   le
conseguenti  assegnazioni,  con  la   specificazione   di   eventuali
priorita'; l'amministrazione dispone  i  trasferimenti  nei  quindici
giorni successivi alla richiesta. 
    4. Qualora si renda necessaria una selezione tra  piu'  aspiranti
allo  stesso  posto,  l'amministrazione  di  provenienza  forma   una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
      dipendenti portatori di handicap; 
      dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; 
      situazione di famiglia,  privilegiando  il  maggior  numero  di
familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore  a  tre
anni che hanno diritto al congedo parentale; 
      maggiore   anzianita'    lavorativa    presso    la    pubblica
amministrazione; 
      particolari condizioni di salute del lavoratore, dei  familiari
e dei conviventi stabili ai sensi dell'art. 1, commi 36  e  50  della
legge n. 76 del 2016; 
      presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. 
    5. L'amministrazione  puo'  prevedere  specifiche  iniziative  di
formazione e riqualificazione: 
      a) da  parte  delle  amministrazioni  riceventi,  d'intesa  con
queste ultime, al fine  di  favorire  l'integrazione  dei  dipendenti
trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche  in  relazione  al
sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente; 
      b) successivamente al collocamento in disponibilita'  ai  sensi
dell'art. 33, comma 7, al fine  di  favorire  la  ricollocazione  dei
dipendenti,  anche  in  attuazione  dell'art.  34-bis   del   decreto
legislativo n. 165/2001.