(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 50)
                              Art. 50. 
                      Permessi orari a recupero 
 
    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro per brevi
periodi previa autorizzazione del  responsabile  dell'ufficio  presso
cui presta servizio. Tali  permessi  non  possono  essere  di  durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non  possono
comunque superare le 36 ore annue. 
    2. Per consentire al responsabile  dell'ufficio  di  adottare  le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere  formulata  in  tempo  utile  e
comunque non oltre un'ora dopo l'inizio  della  giornata  lavorativa,
salvo i  casi  di  particolare  urgenza  o  necessita'  valutati  dal
responsabile stesso. 
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo  le  disposizioni  del  dirigente  o  del
funzionario  dal  responsabile;  in  caso  di  mancato  recupero,  si
determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 
    4. Il presente  articolo  sostituisce  l'art.  34  del  CCNL  del
comparto Universita' del 16 ottobre 2008.