Art. 51 
 
 
              Adempimenti preliminari all'effettuazioni 
                         delle prove scritte 
 
  1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una
unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre  tracce.  I  testi
delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. 
  2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse  in  altrettante  buste
sigillate  e  firmate  esternamente  sui  lembi   di   chiusura   dal
presidente, dai  componenti  della  commissione  esaminatrice  e  dal
segretario. 
  3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati  nell'aula
di esame, il presidente della  commissione  esaminatrice  invita  due
candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le
prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta  contenente  la  traccia
oggetto della prova d'esame. 
  4. Qualora le prove  si  svolgano  in  piu'  sedi,  la  Commissione
esaminatrice predispone, nella  stessa  mattinata,  un'unica  traccia
custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi  di
chiusura   dal   presidente,   dai   componenti   della   commissione
esaminatrice e dal segretario. 
  5. All'ora stabilita dal presidente della commissione  esaminatrice
e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi  d'esame  tutte  le
operazioni di  accesso  siano  concluse,  il  presidente  invita  due
candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la
traccia d'esame; quindi procede all'apertura della  busta  e,  sempre
alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica
della traccia ai presidenti  dei  comitati  di  vigilanza,  indicando
l'orario della dettatura della traccia e di  inizio  ufficiale  della
prova d'esame.