Art. 51 
 
 
          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle  basi  dati
di  interesse  nazionale   consentono   il   pieno   utilizzo   delle
informazioni ai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo
standard e criteri di sicurezza e di gestione  definiti  nelle  Linee
guida. 
  2-ter. Le  amministrazioni  responsabili  delle  basi  di  dati  di
interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento
dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.»; 
    b) il comma 3-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  AgID,
tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni  e  degli
obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua  e  pubblica
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.». 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
          definisce base di dati  di  interesse  nazionale  l'insieme
          delle informazioni raccolte e  gestite  digitalmente  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  omogenee   per   tipologia   e
          contenuto  e  la  cui  conoscenza  e'  rilevante   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   delle   altre
          pubbliche amministrazioni, anche solo per fini  statistici,
          nel rispetto delle competenze e delle normative  vigenti  e
          possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.  Tali
          sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
          sicurezza,  accessibilita'  e  interoperabilita'   e   sono
          realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
          vigenti regole del Sistema statistico nazionale di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive
          modificazioni. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili  delle
          basi  dati  di  interesse  nazionale  consentono  il  pieno
          utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'art.  2,
          comma 2, secondo standard  e  criteri  di  sicurezza  e  di
          gestione definiti nelle Linee guida. 
              2-ter. Le amministrazioni responsabili  delle  basi  di
          dati di interesse  nazionale  definiscono  e  pubblicano  i
          piani di aggiornamento dei  servizi  per  l'utilizzo  delle
          medesime basi di dati. 
              3. 
              3-bis. In sede di prima applicazione, sono  individuate
          le seguenti basi di dati di interesse nazionale: 
              a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
              b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
              c) banca dati nazionale dei contratti pubblici  di  cui
          all'articolo 62-bis; 
              d) casellario giudiziale; 
              e) registro delle imprese; 
              f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione
          e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; 
              f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
              f-ter)  anagrafe  delle   aziende   agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3-ter.  AgID,  tenuto  conto   delle   esigenze   delle
          pubbliche amministrazioni e degli  obblighi  derivanti  dai
          regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle
          basi di dati di interesse nazionale. 
              4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui all'articolo  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».