(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
               Misure per disincentivare elevati tassi 
                      di assenza del personale 
 
    1. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento dei tassi di assenza definiti ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia,  l'ammontare  complessivo  delle   risorse
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla  retribuzione  di
posizione e di risultato non puo' essere incrementato  rispetto  alla
sua consistenza riferita all'anno  precedente;  tale  limite  permane
anche  negli  anni  successivi,  fino  a  quando  gli  obiettivi   di
miglioramento dei tassi di assenza  non  siano  stati  effettivamente
conseguiti.