Art. 51 
 
                  Attivita' informatiche in favore 
                        di organismi pubblici 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa ed al  fine  di  favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali  ((afferenti   ad   ambiti))   affini,   favorendo   la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di
consolidamento delle infrastrutture,  razionalizzazione  dei  sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, incoerenza con le
strategie  del  Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, la Societa' di cui all'articolo 83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, puo'  offrire  servizi  informatici
strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle  pubbliche
amministrazioni  e  delle  societa'  pubbliche  da  esse  controllate
indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni  della  fornitura  dei
servizi sono definiti in apposita convenzione. 
  2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al ((comma  1)),
possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge   25   giugno   2008,   n.112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: 
    a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ((al  fine  di
completare e accelerare  la  trasformazione  digitale  della  propria
organizzazione,)) assicurando  la  sicurezza,  la  continuita'  e  lo
sviluppo del sistema informatico; 
    b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza,  la
continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  della  giustizia
amministrativa; 
    c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la  sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico,  anche  per  il
necessario adeguamento ai processi telematici; 
    d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere
effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   «sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale»,
ivi incluso il sistema denominato  Port  Management  and  Information
System (PMIS) ((inerente  alla))  digitalizzazione  dei  procedimenti
amministrativi ((afferenti alle)) attivita' portuali, da  realizzarsi
a  cura  dell'amministrazione  marittima,  nonche'   di   sviluppare,
mediante utilizzo degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi
a supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima; 
    e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n.111 al fine di assicurare e implementare le  possibili
sinergie coni sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio; 
    f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11  febbraio  2019,  n.12  al  fine  di   favorire   la   diffusione,
l'evoluzione,  l'integrazione   e   le   possibili   sinergie   delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della  PA,  di
cui   al   Piano   Triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti  e  le
modalita' di realizzazione. 
  ((2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche' allo scopo  di
eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione   delle   tasse
automobilistiche e  di  conseguire  risparmi  di  spesa,  al  sistema
informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse  automobilistiche,  per
assolvere  transitoriamente   alla   funzione   di   integrazione   e
coordinamento  dei  relativi  archivi.  I  predetti  dati  sono  resi
disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far  confluire
in modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche nel citato sistema informativo. 
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano continuano a gestire i  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione,  regolata  da
apposito disciplinare, del soggetto  gestore  del  pubblico  registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalita'  di  cui
all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine  degli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
enti interessati provvedono agli  adempimenti  ivi  previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
          del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1.  -  1-quinquies.
          Omissis. 
                2. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 1, sulla base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
          e modalita' individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 5
          del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
          418 (Regolamento recante norme per  il  trasferimento  alle
          regioni a statuto ordinario delle funzioni  in  materia  di
          riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso
          relative alle tasse automobilistiche non erariali): 
                «Art. 5 (Archivi delle tasse automobilistiche). -  1.
          - 3. Omissis 
                4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con  i
          dati trasmessi in  via  telematica  dal  pubblico  registro
          automobilistico,  dalla   motorizzazione   civile   e   dei
          trasporti in  concessione,  dal  Ministero  delle  finanze,
          dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione,
          dai soggetti  abilitati  alla  riscossione  e  dagli  altri
          soggetti aventi requisiti che  consentono  il  collegamento
          con gli  archivi  in  forza  di  disposizioni  di  legge  o
          regolamento, statale o regionale. 
                Omissis.».