Art. 51 
 
 
                            Impugnazioni 
 
    1.   Contro   la   sentenza   del   tribunale    che    pronuncia
sull'omologazione  del  concordato  preventivo  o  degli  accordi  di
ristrutturazione  oppure  dispone   l'apertura   della   liquidazione
giudiziale  le  parti  possono  proporre  reclamo.  La  sentenza  che
dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  puo'  essere  impugnata
anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da
depositare nella cancelleria della corte di appello  nel  termine  di
trenta giorni. 
    2. Il ricorso deve contenere: 
    a) l'indicazione della corte di appello competente; 
    b)  le  generalita'  dell'impugnante  e  del  suo  procuratore  e
l'elezione del domicilio nel comune  in  cui  ha  sede  la  corte  di
appello; 
    c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si
basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; 
    d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende
avvalersi e dei documenti prodotti. 
    3. Il termine per il reclamo decorre, per le  parti,  dalla  data
della notificazione telematica del provvedimento a cura  dell'ufficio
e, per  gli  altri  interessati,  dalla  data  della  iscrizione  nel
registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di  cui
all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 
    4. Il reclamo non  sospende  l'efficacia  della  sentenza,  salvo
quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo  produce
gli effetti di cui all'articolo 53. 
    5. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
e' notificato a cura  della  cancelleria  o  in  via  telematica,  al
reclamante, al curatore o al  commissario  giudiziale  e  alle  altre
parti entro dieci giorni. 
    7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena  di  decadenza,
almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo  il  domicilio  nel
comune in cui ha  sede  la  corte  di  appello.  La  costituzione  si
effettua  mediante  il  deposito  in  cancelleria  di   una   memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto,  nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
    9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste. 
    10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche
d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi  di  prova
che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. 
    11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul  ricorso  con
sentenza entro il termine di trenta giorni. 
    12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in  via
telematica, alle parti,  e  deve  essere  pubblicata  e  iscritta  al
registro delle imprese a norma dell'articolo 45. 
    13. Il termine per proporre  il  ricorso  per  cassazione  e'  di
trenta giorni dalla notificazione. 
    14. Il ricorso per  cassazione  non  sospende  l'efficacia  della
sentenza. 
    15.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  96  del  codice   di
procedura civile, con  la  sentenza  che  decide  l'impugnazione,  il
giudice dichiara se la parte soccombente ha  agito  o  resistito  con
mala fede o  colpa  grave  e,  in  tal  caso,  revoca  con  efficacia
retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della  stessa  al
patrocinio a spese dello Stato.  In  caso  di  societa'  o  enti,  il
giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante  che
ha conferito la procura e, in caso positivo, lo  condanna  in  solido
con la  societa'  o  l'ente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero
processo e al pagamento di una somma pari al  doppio  del  contributo
unificato di cui all'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 51: 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  327  e  96  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 327. Decadenza dall'impugnazione. 
              Indipendentemente dalla  notificazione,  l'appello,  il
          ricorso per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i  motivi
          indicati nei numeri 4 e 5  dell'articolo  395  non  possono
          proporsi dopo decorsi sei mesi  dalla  pubblicazione  della
          sentenza. 
              Questa disposizione non  si  applica  quando  la  parte
          contumace  dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza   del
          processo per nullita' della citazione o della notificazione
          di essa, e per nullita' della notificazione degli  atti  di
          cui all'art. 292." 
              "Art. 96. Responsabilita' aggravata. 
              Se  risulta  che  la  parte  soccombente  ha  agito   o
          resistito in giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il
          giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre
          che alle spese, al risarcimento  dei  danni,  che  liquida,
          anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'
          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a
          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente
          determinata.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: 
              "Art. 9 (L). (Contributo unificato) 
              1. E' dovuto il contributo unificato  di  iscrizione  a
          ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo  civile,
          compresa  la  procedura   concorsuale   e   di   volontaria
          giurisdizione, nel processo amministrativo e  nel  processo
          tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e
          salvo quanto previsto dall'articolo 10. 
              1-bis. Nei processi per controversie di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di
          lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le  parti
          che  sono  titolari  di  un  reddito  imponibile  ai   fini
          dell'imposta personale sul reddito, risultante  dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.". 
              - Per il testo dell'articolo 147 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115  vedi
          articolo 366 del presente decreto legislativo.