Art. 51 Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso 1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».
Note all'art. 51: - Si riporta l'articolo 107 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 107 (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso). - 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione. (Omissis).».