Art. 51 
 
 
       Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa ed al  fine  di  favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi informatici strumentali  al
raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni
e delle societa' pubbliche da esse controllate indicate al  comma  2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono  definiti
in apposita convenzione. 
  2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo  comma,
possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di
implementarne e accelerarne la trasformazione  digitale,  assicurando
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
    b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza,  la
continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  della  giustizia
amministrativa; 
    c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la  sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico,  anche  per  il
necessario adeguamento ai processi telematici; 
    d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere
effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   "sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale",
ivi incluso il sistema denominato  Port  Management  and  Information
System  (PMIS)  inerente   la   digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi afferenti le attivita' portuali, da realizzarsi a cura
dell'amministrazione  marittima,  nonche'  di  sviluppare,   mediante
utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a
supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima; 
    e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili
sinergie con i sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e dell'Agenzia del demanio; 
    f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11  febbraio  2019,  n.  12  al  fine  di  favorire  la   diffusione,
l'evoluzione,  l'integrazione   e   le   possibili   sinergie   delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della  PA,  di
cui   al   Piano   Triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti  e  le
modalita' di realizzazione.