(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
                     Formazione continua ed ECM 
 
    1. Ad ulteriore integrazione  di  quanto  previsto  dall'art.  50
(Formazione  ed  aggiornamento  professionale,  partecipazione   alla
didattica e ricerca  finalizzata)  che  disciplina  la  formazione  e
l'aggiornamento professionale obbligatorio e  facoltativo,  le  parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui
all'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992  e
successive modifiche ed integrazioni per favorire la  quale  sono  da
individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale  che
incentivino la partecipazione di tutti gli interessati. 
    2. La formazione  continua  si  svolge  sulla  base  delle  linee
generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati
a livello  nazionale  e  regionale.  Le  predette  linee  e  progetti
formativi  dovranno  sottolineare  in  particolare  il  ruolo   della
formazione   sul   campo   e    le    ricadute    della    formazione
sull'organizzazione del lavoro. 
    3. L'azienda e l'ente  garantiscono  l'acquisizione  dei  crediti
formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze  previste
dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione  obbligatoria
sulla base delle risorse finalizzate allo scopo  ai  sensi  dell'art.
50,   comma   2,   (Formazione   ed   aggiornamento    professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). I dirigenti che
vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed  i
relativi oneri  sono  a  carico  dell'azienda  o  ente.  La  relativa
disciplina e', in particolare, riportata nei commi 3  e  4  dell'art.
50,   comma   2,   (Formazione   ed   aggiornamento    professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata)  come  integrata
dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a  livello
regionale. 
    4. Dato il carattere tuttora - almeno  in  parte  -  sperimentale
della formazione continua,  le  parti  concordano  che  nel  caso  di
impossibilita' anche parziale di rispettare la garanzia prevista  dal
comma 3 circa l'acquisizione  nel  triennio  del  minimo  di  crediti
formativi da parte dei dirigenti interessati non  trova  applicazione
la specifica disciplina  prevista  dall'art.  16-quater  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche  ed  integrazioni.
Ne consegue che, in  tali  casi,  le  Aziende  ed  Enti  non  possono
intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la  durata
del presente contratto. 
    5. Ove, viceversa la garanzia del comma 3  venga  rispettata,  il
dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione
continua e non acquisisca i crediti previsti  nel  triennio,  subira'
una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da
stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli articoli
19, comma  3  (Affidamento  e  revoca  degli  incarichi  dirigenziali
diversi dalla direzione dalla  direzione  di  struttura  complessa  -
Criteri e procedure) e 20,  comma  5,  (Affidamento  e  revoca  degli
incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).
Il principio non si applica nei  confronti  di  dirigenti  trasferiti
dalle Aziende e Enti di cui al comma 4. 
    6.  Sono  considerate  cause  di  sospensione   dell'obbligo   di
acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e
puerperio,  i  periodi  di  malattia  superiori  a  cinque  mesi,  le
aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi  compresi  i  distacchi
per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in
servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori  periodi
di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia. 
    7. La formazione deve, inoltre, essere coerente  con  l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti  e,  quindi,
strettamente correlata ai  programmi  di  cui  al  comma  2.  Ove  il
dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o  che
non corrispondano  alle  citate  caratteristiche,  le  iniziative  di
formazione - anche quella  continua  -  rientrano  nell'ambito  della
formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.