Art. 51. 
Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni  del  procuratore  della
                       Repubblica distrettuale 
 
  1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
    a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di  primo  grado
dai magistrati della procura della Repubblica  presso  il  tribunale;
(90) (90a) 
    b) nei giudizi  di  impugnazione  dai  magistrati  della  procura
generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 
  2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera
a) sono esercitate dai magistrati della procura  generale  presso  la
corte di appello.  Nei  casi  di  avocazione  previsti  dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai  magistrati  della  Direzione  nazionale
antimafia. (28) 
  3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del  capo  II
del titolo I. 
  3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati  o
tentati, di cui agli  articoli  416,  sesto  e  settimo  comma,  416,
realizzato allo  scopo  di  commettere  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
articoli  473  e  474,  600,  601,  602,  416-bis   ,   416-ter   ((,
452-quaterdecies)) e 630 del codice penale, per  i  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti  previsti  dall'articolo
74 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, ((...)) le funzioni indicate nel comma 1 lettera
a) sono attribuite  all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha  sede  il
giudice competente. (132) 
  3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e  dai  commi  3-quater  e
3-quinquies, se ne  fa  richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il
procuratore  generale  presso  la  corte   di   appello   puo',   per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di  pubblico  ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato  designato  dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 
  3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti  consumati
o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel  comma
1, lettera a), sono attribuite  all'ufficio  del  pubblico  ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
sede il giudice competente. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  23  MAGGIO
2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N.
125. (127) 
  3-quinquies. Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i  delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis,  600-ter,
600-quater,  600-quater.1,  600-quinquies,   609-undecies,   615-ter,
615-quater,    615-quinquies,    617-bis,    617-ter,     617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,  635-quater,  640-ter  e
640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate  nel  comma  1,
lettera a), del presente articolo  sono  attribuite  all'ufficio  del
pubblico ministero presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente. (159) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma  2)
che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3,  comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (132) 
  La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16,  comma  1)
che "La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo  6,
ai soli effetti della determinazione degli  uffici  cui  spettano  le
funzioni  di  pubblico  ministero  o  di   giudice   incaricato   dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari  ovvero
di giudice dell'udienza preliminare, non si applica  ai  procedimenti
nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro  di  cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente  alla
data di entrata in vigore della presente legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2001, n. 438, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 3)
che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti
iniziati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione medesima". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (159) 
  La L. 18 marzo 2008, n. 48, come  modificata  dal  D.L.  23  maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n.
125, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che le disposizioni  di
cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51  del  codice  di  procedura
penale si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente  alla
data di entrata in vigore della L. 48/2008.