(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 51)
                              Art. 51. 
                      (Astensione del giudice). 
 
  Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica
questione di diritto; 
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o
legato da vincoli di  affiliazione,  o  e'  convivente  o  commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia
o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei  suoi
difensori; 
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha
deposto  in  essa  come  testimone,  oppure  ne  ha  conosciuto  come
magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha
prestato assistenza come consulente tecnico; 
  5)  se  e'  tutore,  curatore  ((,  amministratore  di  sostegno)),
procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se,
inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione
anche  non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   societa'   o
stabilimento che ha interesse nella causa. 
 
  In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere  al  capo  dell'ufficio  l'autorizzazione  ad
astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
                                                             (87)(92) 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi  1  e
2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo  di  astenersi,  e
puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52  del  Codice
di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del
medesimo codice, quando sia stato  associato  o  comunque  collegato,
anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con  lo  studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle
parti. L'astensione ha effetto dal  momento  della  comunicazione  al
Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista
dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e
puo'  essere  in  difetto  ricusato,  quando  abbia   in   precedenza
assistito, nella qualita' di avvocato o  di  procuratore,  una  delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori". 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 21 settembre 1998, n.  328,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L.  22
luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice  onorario  aggregato  ha
altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in  difetto  ricusato,
quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di
procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi  difensori
ovvero  abbia  svolto  attivita'  professionale,  nella  qualita'  di
notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori." 
  - (con l'art. 1, comma 15) che  "Le  disposizioni  della  legge  22
luglio 1997, n.  276,  come  modificata  dal  presente  articolo,  si
applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".