Art. 51.
(Astensione del giudice).
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica
questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o
legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come
magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha
prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)),
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
(87)(92)
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e
2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e
puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice
di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del
medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato,
anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al
Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista
dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e
puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza
assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori".
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni
dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22
luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha
altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato,
quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di
procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori
ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di
notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori."
- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22
luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si
applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".