Art. 510. (Art. 103 del Testo Unico) LIMITAZIONI TEMPORANEE In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, luoghi o manifestazioni varie possono essere imposte su una strada, o parte di essa, a cura dell'Ente proprietario o gestore della strada, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria alla sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante cartelli temporanei, od anche segnali luminosi a cifre gialle lampeggianti, da ambedue i lati del tratto soggetto a limitazione. Questi ultimi segnali possono essere apposti in maniera permanente, ma azionati nel momento di necessita'. L'Ente proprietario della strada qualora sussistano particolari situazioni di pericolosita' quali, per esempio, lavori in corso, rilevamenti di traffico, puo' prescrivere, lungo il tronco di strada interessando, opportune limitazioni di velocita' mediante i suddetti segnali.