Art. 510. 
                         D i m i s s i o n i 
 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo 
  alla data in cui sono state presentate. 
  2. Il personale di cui al presente titolo che abbia  presentato  le
proprie dimissioni dall'impiego non puo' revocarle dopo il  31  marzo
successivo. 
  3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio 
dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre 
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 
  4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli
venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
  5.  L'accettazione  delle  dimissioni  puo'  essere   rifiutata   o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.