Art. 511. D e c a d e n z a 1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Nota all'art. 511: - Le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, che prevedono la decadenza dall'impiego sono le seguenti: "Art. 127. (Decadenza). Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un temine piu' breve; d) quando sia accertato che l'impiego fu consguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione". "Art. 128. (Effetti della decadenza). - La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".