Art. 515. Restituzione ai ruoli di provenienza 1. Il personale gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. 2. Il provvedimento di restituzione e' disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 3. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.