Art. 516. 
                      Riammissione in servizio 
 
  1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per  quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. La riammissione in servizio e' subordinata  alla  disponibilita'
del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio sia avvenuta in applicazione di  disposizioni  di  carattere
transitorio o speciali. 
  3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione  dal
rapporto di servizio. 
  4. Il provvedimento di riammissione in  servizio  e'  adottato  dal
direttore generale o capo del servizio centrale  competente,  sentito
il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione  per  il  personale
appartenente ai  ruoli  nazionali  e  dal  provveditore  agli  studi,
sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il  personale  della
scuola materna, elementare e media o sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore. 
  5. La riammissione in  servizio  ha  effetto  dall'anno  scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento. 
 
          Nota all'art. 516:
             -  Le  disposizioni  di cui al testo unico approvato con
          D.P.R.  n.    3/1957  che  riguardano  la  riammissione  in
          servizio, sono le seguenti:
             "Art.  132.  (Riammissione). - L'impiegato con qualifica
          inferiore a direttore generale, cessato  dal  servizio  per
          dimissioni  o  per  collocamento  a  riposo o per decadenza
          dall'impiego nei  casi  previsti  dalle  lettere  b)  e  c)
          dell'art.  127,  puo' essere riammesso in servizio, sentito
          il parere del consiglio di amministrazione.
             Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata
          decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la
          perdita della cittadinanza italiana  si  sia  verificata  a
          seguito  del matrimonio contratto con cittadino straniero e
          l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per  effetto
          dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
             L'impiegato  riammesso  e'  collocato  nel ruolo e nella
          qualifica cui apparteneva al momento della  cessazione  dal
          servizio,  con  decorrenza  di  anzianita'  nella qualifica
          stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
             La  riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza
          del posto e non  puo'  aver  luogo  se  la  cessazione  dal
          servizio   avvenne   in  applicazione  di  disposizioni  di
          carattere transitorio o speciale".