(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 518)
                Art. 518. (Art. 104 del Testo Unico) 

 
             INCOLONNAMENTO PREDIREZIONALE AGLI INCROCI 

 
  Nel bracci di entrata dei crocevia. sia  o  no  attuata  l'apposita
segnaletica  orrizzontale,  i   conducenti   devono   tempestivamente
disporsi sulle corsie (demarcate o potenziali) destinate alle manovre
che essi intendono effettuare sul crocevia  cosi'  da  realizzare  un
rigoroso incolonnamento predirezionale che  dovra'  essere  mantenuto
durante la fase d'attraversamento dell'incrocio. Una volta effettuata
la scelta delle corsie i  conducenti  sono  tenuti  a  rispettare  la
destinazione della corsia stessa  essendo  assolutamente  vietate  le
modifiche improvvise di direzione in  corrispondenza  dei  bracci  di
ingresso alle aree di manovra degli incroci.