Art. 52 (R)
          Il sistema di gestione informatica dei documenti

  1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
b) garantire  la  corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
   documenti in entrata e in uscita;
c) fornire   informazioni  sul  collegamento  esistente  tra  ciascun
   documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
   formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire   il   reperimento  delle  informazioni  riguardanti  i
   documenti registrati;
e) consentire,   in   condizioni   di   sicurezza,   l'accesso   alle
   informazioni  del  sistema  da parte dei soggetti interessati, nel
   rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e
   di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
   sistema di classificazione d'archivio adottato.