Art. 52. 
Accesso   telematico   ai   dati   e   documenti   delle    pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e'
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le  disposizioni
del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge  e  di
regolamento in materia di protezione dei dati personali,  di  accesso
ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e  di  divieto  di
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del  diritto
di accesso sono pubblicati  su  siti  pubblici  accessibili  per  via
telematica.