Art. 52. 
                   Informazioni per il consumatore 
  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: 
    a) identita' del professionista  e,  in  caso  di  contratti  che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista; 
    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; 
    c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse  e  le
imposte; 
    d) spese di consegna; 
    e) modalita' del pagamento,  della  consegna  del  bene  o  della
prestazione del servizio e di ogni  altra  forma  di  esecuzione  del
contratto; 
    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso,
ai sensi dell'articolo 55, comma 2; 
    g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso; 
    h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; 
    i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; 
    l) durata minima del  contratto  in  caso  di  contratti  per  la
fornitura di prodotti o  la  prestazione  di  servizi  ad  esecuzione
continuata o periodica. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere  inequivocabile,  devono  essere  fornite  in  modo  chiaro  e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di  comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi  di  buona
fede e di lealta' in materia  di  transazioni  commerciali,  valutati
alla  stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie   di
consumatori particolarmente vulnerabili. 
  3.  In  caso  di   comunicazioni   telefoniche,   l'identita'   del
professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono  essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione  con
il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo
della  posta  elettronica   si   applica   la   disciplina   prevista
dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  4. Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono  una
comunicazione individuale, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In  tale
caso, sono fornite  nella  stessa  lingua  anche  la  conferma  e  le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 53. 
  5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti
dal professionista  vanno  integrati  con  le  informazioni  previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
 
          Note all'art. 52: 
              -  Il  testo  degli  articoli  9  e  12   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2003, n. 87, S.O., e' il seguente: 
              Art. 9 (Comunicazione commerciale non  sollecitata).  -
          1.  Fatti  salvi  gli   obblighi   previsti   dal   decreto
          legislativo  22  maggio  1999,  n.  185,  e   dal   decreto
          legislativo  13  maggio  1998,  n.  171,  le  comunicazioni
          commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore  per
          posta elettronica devono, in modo chiaro e  inequivocabile,
          essere identificate come tali fin dal  momento  in  cui  il
          destinatario le riceve e  contenere  l'indicazione  che  il
          destinatario del messaggio puo' opporsi al  ricevimento  in
          futuro di tali comunicazioni. 
              2.   La   prova   del   carattere   sollecitato   delle
          comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.». 
              «Art. 12 (Informazioni  dirette  alla  conclusione  del
          contratto). 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per
          specifici  beni  e  servizi,  nonche'  a  quelli  stabiliti
          dall'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
          il prestatore, salvo diverso  accordo  tra  parti  che  non
          siano   consumatori,   deve   fornire   in   modo   chiaro,
          comprensibile   ed   inequivocabile,   prima   dell'inoltro
          dell'ordine da parte  del  destinatario  del  servizio,  le
          seguenti informazioni: 
                a)  le  varie  fasi  tecniche  da  seguire   per   la
          conclusione del contratto; 
                b)  il  modo  in  cui  il  contratto  concluso  sara'
          archiviato e le relative modalita' di accesso; 
                c)  i  mezzi  tecnici  messi   a   disposizione   del
          destinatario per individuare e  correggere  gli  errori  di
          inserimento  dei  dati  prima  di  inoltrare  l'ordine   al
          prestatore; 
                d) gli eventuali codici di condotta  cui  aderisce  e
          come accedervi per via telematica; 
                e)  le  lingue  a  disposizione  per  concludere   il
          contratto oltre all'italiano; 
                f)  l'indicazione  degli  strumenti  di  composizione
          delle controversie. 
              2. Il comma 1 non e' applicabile ai contratti  conclusi
          esclusivamente  mediante  scambio  di  messaggi  di   posta
          elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 
              3. Le clausole e le condizioni generali  del  contratto
          proposte  al  destinatario  devono  essere  messe   a   sua
          disposizione  in   modo   che   gli   sia   consentita   la
          memorizzazione e la riproduzione.».