Art. 52
                          Entrata in vigore

  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto dagli articoli 49 e 50, la parte
seconda  del  presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2.  I  procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in
vigore   della   parte   seconda  del  presente  decreto,  nonche'  i
procedimenti  per  i  quali  a  tale  data sia gia' stata formalmente
presentata   istanza   introduttiva  da  parte  dell'interessato,  si
concludono  in  conformita' alle disposizioni ed alle attribuzioni di
competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.