Art. 52.
    Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
    lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'

  1.  Presso  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli
infortuni  sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola  e  media  impresa,  ai  rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza  territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle  realta'  in  cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda  o  costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita'  migliorativi  o,  almeno,  di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
    a)  sostegno  ed  il  finanziamento,  in  misura non inferiore al
cinquanta  per  cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle  rappresentanze  dei  lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
    b)  finanziamento  della  formazione  dei  datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083  del  codice  civile,  dei  lavoratori  stagionali  del  settore
agricolo e dei lavoratori autonomi;
    c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
    a)  da  un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma
3,  in  misura  pari  a  due ore lavorative annue per ogni lavoratore
occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva;
    b)   dalle  entrate  derivanti  dall'irrogazione  delle  sanzioni
previste  dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso
a  seguito  dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa  abrogata  dal  presente  decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
    c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma
3;
    d)  relativamente  all'attivita' formative per le piccole e medie
imprese  di  cui  al  comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  adottato,  previa  intesa con le associazioni dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definiti  le  modalita'  di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
  4.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige  una  relazione  annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.
 
          Note all'art. 52:
              - Il  testo  dell'art.  2083  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».