Art. 52.
            (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
            del codice di procedura civile e disposizioni
   transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1.   Al   primo   comma   dell'articolo  23  delle  disposizioni  per
l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile  e  disposizioni
transitorie,  di  cui  al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di
seguito  denominate  "disposizioni  per  l'attuazione  del  codice di
procedura  civile",  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in
modo  tale  che  a  nessuno  dei  consulenti  iscritti possano essere
conferiti  incarichi  in  misura  superiore al 10 per cento di quelli
affidati  dall'ufficio,  e  garantisce  che sia assicurata l'adeguata
trasparenza  del  conferimento  degli  incarichi  anche  a  mezzo  di
strumenti informatici".
2.  Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art.  81-bis.  -  (Calendario  del  processo).  - Il giudice, quando
provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto
della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il
calendario  del processo con l'indicazione delle udienze successive e
degli  incombenti  che  verranno  espletati.  I  termini  fissati nel
calendario   possono   essere   prorogati,  anche  d'ufficio,  quando
sussistono   gravi   motivi  sopravvenuti.  La  proroga  deve  essere
richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini".
3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art.  103-bis.  -  (Modello  di  testimonianza).  - La testimonianza
scritta  e'  resa  su  di un modulo conforme al modello approvato con
decreto   del  Ministro  della  giustizia,  che  individua  anche  le
istruzioni  per  la  sua  compilazione,  da  notificare unitamente al
modello.  Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che
ne  ha  curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione
del  procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita'
del   testimone,   dell'indicazione  della  sua  residenza,  del  suo
domicilio  e,  ove  possibile,  di  un  suo recapito telefonico. Deve
altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo
251  del  codice  e  la  formula  del  giuramento  di cui al medesimo
articolo,  oltre  all'avviso  in ordine alla facolta' di astenersi ai
sensi  degli  articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale,
con  lo  spazio  per  la  sottoscrizione  obbligatoria del testimone,
nonche'  le  richieste  di  cui  all'articolo  252,  primo comma, del
codice,  ivi  compresa  l'indicazione di eventuali rapporti personali
con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza
che  il  testimone  deve  rendere  risposte specifiche e pertinenti a
ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei
fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al  termine  di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale
o  dal  cancelliere  di  un  ufficio  giudiziario.  L'autentica delle
sottoscrizioni  e'  in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta
di bollo e da ogni diritto".
4.   Il   primo   comma  dell'articolo  104  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
"Se  la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti
al  giudice,  questi  la  dichiara,  anche  d'ufficio, decaduta dalla
prova,   salvo   che   l'altra  parte  dichiari  di  avere  interesse
all'audizione".
5.   Il   primo   comma  dell'articolo  118  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
"La  motivazione  della  sentenza  di  cui  all'articolo 132, secondo
comma,  numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei
fatti   rilevanti  della  causa  e  delle  ragioni  giuridiche  della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura  civile  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le
spese,  competenze  ed  onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
prestazioni  previdenziali  non  possono  superare  il  valore  della
prestazione dedotta in giudizio".
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art.   186-bis.   -   (Trattazione   delle  opposizioni  in  materia
esecutiva).  -  I  giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo
comma,  del  codice  sono trattati da un magistrato diverso da quello
che   ha   conosciuto   degli   atti  avverso  i  quali  e'  proposta
opposizione".
 
          Note all'art. 52:
             - Si riporta il testo degli artt. 23, 104, 118 e 152 del
          regio  decreto  18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per
          l'attuazione  del C.P.C. e disposizioni transitorie), cosi'
          come modificati dalla presente legge:
             «Art.    23   (Vigilanza   sulla   distribuzione   degli
          incarichi). - Il presidente del tribunale vigila affinche',
          senza  danno  per  l'amministrazione  della  giustizia, gli
          incarichi  siano  equamente  distribuiti  tra  gli iscritti
          nell'albo  in  modo  tale  che  a  nessuno  dei  consulenti
          iscritti  possano  essere  conferiti  incarichi  in  misura
          superiore  al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio,
          e  garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del
          conferimento  degli  incarichi  anche  a mezzo di strumenti
          informatici.
             Per  l'attuazione  di  tale  vigilanza  il presidente fa
          tenere  dal  cancelliere  un registro in cui debbono essere
          annotati  tutti  gli  incarichi  che  i consulenti iscritti
          ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
             Questi  deve  dare  notizia  degli  incarichi dati e dei
          compensi  liquidati  al  presidente del tribunale presso il
          quale il consulente e' iscritto.
             Il  primo  presidente della corte di appello esercita la
          vigilanza  prevista  nel  primo comma per gli incarichi che
          vengono affidati dalla corte.».
             «Art.  104  (Mancata  intimazione ai testimoni). - Se la
          parte  senza  giusto  motivo  non  fa  chiamare i testimoni
          davanti  al  giudice,  questi la dichiara, anche d'ufficio,
          decaduta  dalla  prova, salvo che l'altra parte dichiari di
          avere interesse all'audizione.
             Se  il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa
          una nuova udienza per l'assunzione della prova.».
             «Art. 118 (Motivazione della sentenza). - La motivazione
          della  sentenza  di cui all'art. 132, secondo comma, numero
          4),  del  codice  consiste  nella  succinta esposizione dei
          fatti  rilevanti  della  causa  e  delle ragioni giuridiche
          della   decisione,   anche  con  riferimento  a  precedenti
          conformi.
             Debbono  essere  esposte  concisamente  e  in  ordine le
          questioni  discusse  e  decise  dal collegio ed indicati le
          norme  di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso
          previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le
          ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
             In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
          giuridici.
             La   scelta   dell'estensore   della  sentenza  prevista
          nell'art.   276  ultimo  comma  del  codice  e'  fatta  dal
          presidente  tra i componenti il collegio che hanno espresso
          voto conforme alla decisione.».
             «Art.  152 (Esenzione dal pagamento di spese, competenze
          e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). - Nei
          giudizi  promossi  per ottenere prestazioni previdenziali o
          assistenziali  la  parte soccombente, salvo comunque quanto
          previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura
          civile,  non  puo'  essere  condannata  al  pagamento delle
          spese,  competenze  ed  onorari  quando  risulti  titolare,
          nell'anno  precedente  a  quello  della  pronuncia,  di  un
          reddito  imponibile  ai  fini IRPEF, risultante dall'ultima
          dichiarazione,  pari  o inferiore a due volte l'importo del
          reddito  stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
          3,  e  77  del testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  di spese di giustizia di cui al
          decreto  del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.
          115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
          a  quello  di  instaurazione  del  giudizio, si trova nelle
          condizioni  indicate nel presente articolo formula apposita
          dichiarazione    sostitutiva    di   certificazione   nelle
          conclusioni   dell'atto   introduttivo   e   si  impegna  a
          comunicare,  fino  a  che  il processo non sia definito, le
          variazioni  rilevanti  dei  limiti  di reddito verificatesi
          nell'anno  precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
          79  e dell'art. 88 del citato testo unico di cui al decreto
          del  Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
          competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
          prestazioni  previdenziali  non  possono superare il valore
          della prestazione dedotta in giudizio.».