Art. 52. 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Non possono essere conferiti incarichi  di  direzione  di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni."; 
    b) il  comma  16-bis  e'  sostituto  dal  seguente:  "16-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni  del
presente articolo e dell' articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite  dell'Ispettorato  per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa  con  i
Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/11/2009,  n.  262
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 52: 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  53  del  gia'  citato
          decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
             «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di   impieghi   e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
          3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis  del  presente
          decreto,  nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a   tempo
          parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  17  marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art. 1, commi 57 e seguenti della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche'  676  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  all'art.  9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 
          4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  ed  ogni
          altra  successiva  modificazione  ed   integrazione   della
          relativa disciplina. 
             1-bis.  Non  possono  essere  conferiti   incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
             2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
          dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri  di
          ufficio,   che   non   siano   espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
             3.  Ai  fini  previsti  dal  comma   2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
             4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma  3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
             5. In ogni caso, il  conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgono
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione. 
             6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si  applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione dei dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
          parziale  con  prestazione  lavorativa  non  superiore   al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Gli incarichi retribuiti, di cui ai  commi  seguenti,  sono
          tutti gli incarichi, anche occasionali,  non  compresi  nei
          compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
          qualsiasi forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i  compensi
          derivanti: 
              a)   dalla   collaborazione   a   giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
              b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
              d) da incarichi per i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo; 
              f)  da   incarichi   conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
              f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
          della pubblica amministrazione. 
             7. I dipendenti pubblici non possono svolgere  incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati  dall'amministrazione  di   appartenenza.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
             8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
             9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati  non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 
          In  caso  di  inosservanza  si  applica   la   disposizione
          dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo  1997,  n.
          79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          1997, n. 140, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          All'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle
          sanzioni provvede il Ministero delle  finanze,  avvalendosi
          della Guardia di finanza,  secondo  le  disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive  modificazioni
          ed integrazioni. Le  somme  riscosse  sono  acquisite  alle
          entrate del Ministero delle finanze. 
             10. L'autorizzazione, di cui ai commi  precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
             Per il personale che  presta  comunque  servizio  presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e'  per  l'amministrazione  di  appartenenza  di
          quarantacinque  giorni  e  si  prescinde   dall'intesa   se
          l'amministrazione presso  la  quale  il  dipendente  presta
          servizio  non  si  pronunzia  entro  dieci   giorni   dalla
          ricezione   della   richiesta   di    intesa    da    parte
          dell'amministrazione di appartenenza.  Decorso  il  termine
          per  provvedere,   l'autorizzazione,   se   richiesta   per
          incarichi da conferirsi da  amministrazioni  pubbliche,  si
          intende  accordata;  in  ogni  altro   caso,   si   intende
          definitivamente negata. 
             11. Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti  a
          dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza  dei
          dipendenti   stessi   dei   compensi   erogati    nell'anno
          precedente. 
             12.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno,   le
          amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o  autorizzano
          incarichi retribuiti ai propri  dipendenti  sono  tenute  a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico e del compenso  lordo  previsto  o  presunto.
          L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale  sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono  stati  conferiti  o  autorizzati,  le   ragioni   del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti  cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti   o
          autorizzati e la rispondenza dei medesimi  ai  principi  di
          buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure  che
          si intendono adottare  per  il  contenimento  della  spesa.
          Nello  stesso  termine  e  con  le  stesse   modalita'   le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
             13. Entro lo stesso  termine  di  cui  al  comma  12  le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
             14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme
          di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le
          amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  comunicare  al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun  anno,
          i  compensi  percepiti  dai  propri  dipendenti  anche  per
          incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono
          altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco  dei
          collaboratori  esterni  e  dei  soggetti  cui  sono   stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico. Entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
             15. Le amministrazioni che omettono gli  adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
             16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
          dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui  dati
          raccolti,  adotta  le  relative  misure  di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
             16-bis. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e art. 1, commi 56  e  seguenti,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».