Art. 52
                       Nozione di retribuzione

   1.  La  retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del  trattamento  economico accessorio per le quali la contrattazione
decentrata   integrativa   prevede  diverse  modalita'  temporali  di
erogazione.
   2.  La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti
del comparto Regioni-Autonomie locali e' definita come segue:
   a)  retribuzione  mensile  che  e' costituito dal valore economico
   mensile  previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,
   B1,  C1,  D1)  nonche'  per  le altre posizioni d'accesso previste
   nelle categorie B e D (B3 e D3);
   b)  retribuzione  base  mensile che e' costituita dal valore della
   retribuzione  mensile  di  cui  alla  lettera a), dagli incrementi
   economici  derivanti  dalla progressione economica nella categoria
   nonche'  dall'indennita'  integrativa  speciale, i cui valori sono
   riportati nella tabella A allegata al presente CCNL;
   c)  retribuzione  individuale  mensile  che  e'  costituita  dalla
   retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla
   retribuzione  individuale  di  anzianita',  dalla  retribuzione di
   posizione nonche' da altri eventuali assegni personali a carattere
   continuativo e non riassorbibile;
   d)  retribuzione  globale  di  fatto  mensile  o  annuale  che  e'
   costituita  dall'importo  della  retribuzione  individuale  per 12
   mensilita'  cui  si aggiunge il rateo della 13a mensilita' nonche'
   l'importo  annuo  della  retribuzione variabile e delle indennita'
   contrattuali  percepite  nel mese o nell'anno di riferimento; sono
   esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo
   di  indennizzo  nonche'  quelle pagate per trattamento di missione
   fuori sede e per trasferimento.
   3.  La  retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai
sensi  dell'art.  22 del CCNL dell'1.4.1999 si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore.
   4.   La   retribuzione   giornaliera   si   ottiene  dividendo  la
corrispondente retribuzione mensile per 26.
   5.  Nell'ipotesi  di  mancata  fruizione delle quattro giornate di
riposo  di  cui  all'art.  18,  comma  6  del  CCNL  del 6.7.1995, il
trattamento economico e' lo stesso previsto per i giorni di ferie.