Art. 52 
                        (Fondazioni bancarie) 
 
  1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio  1999,
n. 153, si interpreta nel senso che, fino a  che  non  e'  istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle  fondazioni  bancarie  e'
attribuita   al   Ministero   dell'economia    e    delle    finanze,
indipendentemente dalla circostanza che  le  fondazioni  controllino,
direttamente o indirettamente societa'  bancarie,  o  partecipino  al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi  in  qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono  partecipazioni
di controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero
concorrono al controllo,  diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo  continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle  finanze  anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.