Art. 52. 
 
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo  60  della
legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio
         stradale in violazione della normativa comunitaria) 
 
  1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della  normativa
comunitaria).  -  1.  Qualora  un  veicolo  immatricolato  all'estero
effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni  di
cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del  Consiglio,  del  25  ottobre
1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di  esecuzione,  si
applicano la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
euro  5.000  a  euro  15.000,  nonche'  la  sanzione   amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo  di
sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo  amministrativo,  secondo  le
procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della  violazione,  ad  uno  dei  soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni
dell'articolo 207 del medesimo codice»; 
    b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora le violazioni di cui agli articoli 
  26 e 46 siano commesse  da  un  veicolo  immatricolato  all'estero,
esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,
si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni». 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'articolo 52. 
            Il regolamento (CEE) n. 3118/93  del  Consiglio,  del  25
          ottobre 1993, e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  12  novembre
          1993, n. 279. 
            Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 6 giugno
          1974, n. 298, come modificato dalla presente legge: 
            "60. Prevenzione e accertamento degli illeciti. 
            La prevenzione e l'accertamento degli  illeciti  previsti
          nella presente legge spettano agli ufficiali  e  agenti  di
          polizia e ai funzionari incaricati del servizio di  polizia
          stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle  norme
          sulla disciplina della circolazione stradale approvato  con
          D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
            Delle  violazioni  accertate  deve  essere  data  notizia
          all'ufficio provinciale della motorizzazione civile  e  dei
          trasporti in concessione nella cui circoscrizione si  trova
          la provincia di immatricolazione del veicolo. 
            Delle stesse violazioni riguardanti il capo  secondo  del
          titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
          e dei trasporti in concessione da'  notizia  al  competente
          comitato   provinciale   per   l'albo    nazionale    degli
          autotrasportatori di cose per conto terzi. 
            Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46  siano
          commesse da un veicolo immatricolato all'estero,  esercente
          attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,
          si applicano le disposizioni dell'articolo 207  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni."