Art. 52 
 
Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni; 
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definite linee guida per: 
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; 
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS. 
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.