Art. 52 

 

				 
                      Disponibilita' di servizi 

 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Disponibilita'  di
servizi"; 
  b) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il  Ministero
stabilisce  le  misure  necessarie  per  garantire  la   piu'   ampia
disponibilita'  possibile  dei  servizi  telefonici  accessibili   al
pubblico forniti attraverso le reti pubbliche  di  comunicazioni,  in
caso di incidenti gravi di rete o nei  casi  di  forza  maggiore.  Le
imprese fornitrici di  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico
devono adottare tutte le misure necessarie  per  garantire  l'accesso
ininterrotto ai servizi di emergenza.". 
 
          Note all'art. 52: 
              Il  testo   dell'articolo   73   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 73. Disponibilita' di servizi. 
              1. Il Ministero stabilisce  le  misure  necessarie  per
          garantire  la  piu'  ampia  disponibilita'  possibile   dei
          servizi  telefonici   accessibili   al   pubblico   forniti
          attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in  caso  di
          incidenti gravi di rete o nei casi di  forza  maggiore.  Le
          imprese fornitrici di  servizi  telefonici  accessibili  al
          pubblico devono adottare tutte  le  misure  necessarie  per
          garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".