Art. 52.
                          (Interventi vari)

   1.  L'applicazione  del  comma  28 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.
   2.  All'articolo  80,  comma  17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
   r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
   3.  Al  comma  1,  primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi
annue"  fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"aumentabili  di  25,82  milioni  di euro annui per ogni anno fino al
raggiungimento  dell'importo  di  206,58  milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a  tale  scopo,  saranno  devolute  con  provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
   4.  E'  attribuito  alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
contributo  di  cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 12i del decreto legislativo 17 marzo
1995   n.   175,   relativamente  agli  intestatari  delle  carte  di
circolazione residenti nella regione stessa.
   5.  Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal totale dei
contributi  di  cui  al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del
1969  le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e  ad  effettuare  un  distinto  versamento  a  favore  della regione
medesima  con  le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il
versamento  dell'imposta  sulle  assicurazioni per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
   6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge  cessano  di  avere  applicazione le riserve all'erario statale
gia'  disposte  ai  sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi
entrate in vigore anteriormente.
   7.  Per  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la
spesa  di  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004,  al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni
presidi   sul   territorio,   anche   in  relazione  alla  situazione
internazionale,  i  rischi  non  convenzionali derivanti da eventuali
atti  criminosi  compiuti  in danno di persone o beni con uso di armi
nucleari, batteriologiche e chimiche.
   8.   L'autorizzazione   di   spesa   prevista   per   l'anno  2002
dall'articolo  92,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
   9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999
a  titolo  di  prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n.
3950/92  del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate
dagli  acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15
e  16,  del  decreto-legge  10  marzo  1999,  n.  43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
   10.  Il  Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione  europea,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,   puo'   consentire  eccezionalmente,  per  periodi  di
produzione  lattiera  in  cui  si  verifichino  eventi di particolare
gravita',  che  il  versamento  del prelievo avvenga con le modalita'
previste  dall'articolo  1,  commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo
1999,  n.  43,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118.
   11.  All'articolo  145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore della regione Valle d'Aosta".
   12.  In  deroga  al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento   delle   emissioni  in  atmosfera  degli  impianti  di
produzione  di  vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti
dall'articolo  1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000,
si  applicano  anche  ai  nuovi  impianti  ed  a quelli conseguenti a
modifica  sostanziale  o  a  trasferimento  di  impianti esistenti, a
condizione  che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del 15
novembre  1999  e  che  abbiano  aderito all'accordo di programma nei
termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera a), del citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
   13.  L'esercizio  degli  impianti di cui al comma 12 e' consentito
fino    al    rilascio    da    parte    dell'autorita'    competente
dell'autorizzazione   alla   continuazione  delle  emissioni  di  cui
all'articolo   2,   comma   2,   del   citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000.
   14.  Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento
del   settore   della   ricostruzione   dei   pneumatici   usati,  le
amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni, degli enti locali e i
gestori  di  servizi  pubblici  e  dei  servizi di pubblica utilita',
pubblici  e  privati,  nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le
loro   flotte   di   autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  ed
industriali,   riservano   una   quota   all'acquisto  di  pneumatici
ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
   15.  Il  comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.
28,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato. L'autorizzazione di
spesa  di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
   16.  La  carta  di  credito formativa per i cittadini italiani che
compiono  diciotto  anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103,
comma  3,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei
limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono
diciotto   anni   nel   corso  del  2002.  Restano  valide  le  altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
   17.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge  11  giugno  1971,  n.  426, e successive modificazioni, non si
applicano  alle  sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
   18.  Il  finanziamento  annuale  di cui all'articolo 27, comma 10,
sesto  periodo,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e'  incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo
pari  a  20  milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui
all'articolo  145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure  di  sostegno  di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere  dall'anno  2002,  anche  le  emittenti radiofoniche locali
legittimamente  esercenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nella  misura  complessivamente non superiore ad un
decimo  dell'ammontare  globale  dei contributi stanziati. Per queste
ultime  emittenti,  con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed
erogazione.
   19.  Sono  prorogati  per  l'anno  2002  gli  interventi  previsti
dall'articolo  118,  comma  9,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro  il  limite  massimo  di  21  milioni  di  euro nonche', per il
medesimo  anno,  gli  interventi  previsti dall'articolo 80, comma 4,
della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro.
   20.L'articolo   7  della  legge  11  novembre  1975,  n.  584,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  7.  -  1.  I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  euro  25  a  euro  250;  la  misura della sanzione e' raddoppiata
qualora  la  violazione  sia  commessa  in  presenza  di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni.
   2.  Le  persone  indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni  contenute  in tale articolo, sono soggette al pagamento
di  una  somma  da  euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della  meta'  nelle  ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma,
lettera b).
   3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge
non e' trasmissibile agli eredi".
   21.  Dopo  l'articolo  5  della  legge  31 gennaio 1994, n. 97, e'
inserito il seguente:
   "Art.  5-bis.  -  (Disposizioni  per  favorire le aziende agricole
montane).   -   1.   Nei   territori   delle  comunita'  montane,  il
trasferimento  a  qualsiasi  titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti  e  ad  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per  un  periodo  di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da
imposta  di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro
genere.  I  terreni  e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti  in  compendio  unico  ed  entro i limiti della superficie
minima  indivisibile  di  cui  al  comma  6,  sono considerati unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi
anni  non  possono  essere  frazionati per effetto di trasferimenti a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o
nelle  porzioni  di  piu'  coeredi  che  ne richiedano congiuntamente
l'attribuzione.   Tale  disciplina  si  estende  anche  ai  piani  di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane.
   2.  In  caso  di  violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono
dovute,  oltre  alle  imposte  non  pagate e agli interessi, maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
   3.  Al  coltivatore  diretto  e all'imprenditore agricolo a titolo
principale  che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui
al  comma  1  possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al
comma  4,  mutui  decennali  a  tasso  agevolato  con copertura degli
interessi  pari  al  50  per cento a carico del bilancio dello Stato.
Tale   mutuo   concerne   l'ammortamento  del  capitale  aziendale  e
l'indennizzo  da  corrispondere  ad  eventuali  coeredi, nel rispetto
della presente legge.
   4.  Per  gli  scopi  di  cui  ai commi 1 e 3, e' costituito presso
l'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
   5.  Gli  onorari  notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono
ridotti ad un sesto.
   6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
regolano  con  proprie  leggi  l'istituzione e la conservazione delle
aziende  montane,  determinando,  in  particolare, l'estensione della
superficie minima indivisibile".
   22.  Il  termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,  gia'
prorogato  al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge
23  dicembre  1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2003.   Alle  relative  minori  entrate  provvede  l'ISMEA,  mediante
versamento,   previo   accertamento   da  parte  dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
   23.  La  somma  derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in
data  31  ottobre  2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  la  Montedison  spa viene riassegnata alla unita'
previsionale  di  base  1.2.3.5  -  capitolo  7082  -  dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2002.
   24.  All'articolo  138  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo  3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono
regolarizzare  la  propria  posizione relativa agli anni 1990, 1991 e
1992,  versando  l'ammontare  dovuto  per ciascun tributo a titolo di
capitale,  al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
   2.  Le  somme  dovute  ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino  ad  un  massimo  di dodici rate semestrali, di pari importo. La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
   3.  Le  somme  dovute  dai  contribuenti  di cui al comma 1, e non
versate,  sono  recuperate  mediante  iscrizioni  in ruoli da rendere
esecutivi  entro  il  31  dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima rata.
   4.  L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel  senso  che  qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  del 31 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del   decreto-legge   23   giugno   1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita'
di  versare  la  meta' delle stesse e di versare la restante meta' in
altrettante   rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata  prevista
globalmente  per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo. Le
disposizioni  dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
   5.  Le  modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
   6.  Per  i  versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre  le  scadenze  dei  termini  previsti,  ma  comunque entro il 1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
   7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi  e  premi  dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori";
   b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
   "7-bis.  Fino  al  termine  di  cui  al  comma  1,  sono sospesi i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".
   25.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma 14, del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo  1998,  n. 61, e successive modificazioni, le
regioni   possono   utilizzare,  nei  limiti  del  4  per  cento,  le
disponibilita'  derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  all'articolo 45 della
presente legge.
   26.   Il   termine   per   la   presentazione   delle  domande  di
rilocalizzazione  da  parte  dei  titolari  di  attivita'  produttive
ubicate  in  aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
del   decreto-legge   19   maggio   1997,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  luglio  1997,  n. 228, e successive
modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre 2002.
   27.  Le  regioni  Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita'
per  la  concessione  di  contributi straordinari a fondo perduto per
finanziare  il  maggiore  costo  di  riparazione  o  ricostruzione di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi
degli  articoli  3  e  4  del  decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 marzo 1998, n. 61,
tenuto   conto  del  reddito  dei  proprietari  o  delle  particolari
complessita' dell'intervento.
   28.  Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli
2  e  3  dei  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni,   il  contributo  al  pagamento  degli  interessi  ivi
previsto  e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute
e  documentate  ai  fini  della ripresa dell'attivita' da parte delle
imprese  danneggiate  dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese  di  novembre  1994,  anche  in difformita' con le voci di spesa
preventivate   nei  piani  di  investimento,  ovvero  sulla  base  di
documentazione   presentata   anche  successivamente  al  periodo  di
preammortamento,   e   ricomprese   tutte   le  spese  sostenute  per
l'estinzione  di  finanziamenti  connessi all'attivita' delle imprese
antecedenti   al  mese  di  novembre  1994.  In  caso  di  cessazione
dell'attivita'  o  fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo
di  cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati,   comprese   le   scorte.   Con   decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai
sensi  dell'articolo  2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.  35,  sono  stabiliti  i  criteri e le modalita' di attuazione del
presente  comma,  in  sostituzione  delle  disposizioni contenute nel
decreto  del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  del  23  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita' per
l'annullamento  delle  revoche  gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni.
   29.  A  valere  sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione
della  legge  2  maggio  1990,  n.  102,  possono  essere  concessi i
finanziamenti  agevolati  di cui all'articolo 12 della medesima legge
n. 102 del 1990.
   30.   La   regolarizzazione   e  la  definizione  con  gli  uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato,  in  tutto  o in parte, le indennita' di trasferta di cui
all'articolo  133  dell'ordinamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le
indennita'  riscosse  negli  anni  antecedenti  al 1993 con le stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  in  un'unica  soluzione,  entro il 28 febbraio 2002,
oppure  in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla
stessa  data.  Le  liti  fiscali  pendenti sono dichiarate estinte, a
seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata  legge  n.  342  del  2000. Non si da' luogo al rimborso delle
somme eventualmente versate.
   31.  All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni  di  secondo  livello  qualora  l'esame  mammografico  lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono  conseguentemente  aumentate  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2002.
   32.   Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  della
competitivita'  delle  imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i
benefici  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge 30
dicembre  1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  1998,  n.  30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle
imprese  armatoriali  per  le  navi  che esercitano, anche in via non
esclusiva  per  l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore
con  esso  convenzioni  o  contratti  di  servizio.  L'efficacia  dei
predetti  benefici  e'  subordinata  all'autorizzazione  e ai vincoli
della  Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del
Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,   e   successive
modificazioni.
   33.  All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
le   parole:   "trentasei   mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"cinquanta mesi".
   34.  Per  il  completamento  degli  interventi  per la continuita'
territoriale  della  Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia
sono   assegnate   ulteriori   risorse  finanziarie  per  complessivi
51.645.689,91 euro.
   35.  In  conformita'  alle  disposizioni di cui all'articolo 4 del
regolamento  (CEE)  n.  2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio
decreto  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente
ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di
Crotone  e  i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto
il   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  i
contenuti  dell'onere  di  servizio  in relazione alle tipologie e ai
livelli  tariffari,  ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al
numero   dei   voli,  agli  orari  dei  voli,  alle  tipologie  degli
aeromobili, alla capacita' di offerta.
   36.  Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto
di  cui  al  comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea
con  assunzione  di  oneri  di  servizio  pubblico, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto   europea   per  l'assegnazione  delle  rotte  tra  lo  scalo
aeroportuale  di  Crotone  e  gli  aeroporti  nazionali,  secondo  le
procedure  previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f),
g)  e  h),  del  regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture
e   dei   trasporti   definisce  l'entita'  dell'eventuale  copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
   37.   Allo   scopo   di   promuovere   l'attivita'  di  formazione
internazionale  e  di  diffusione delle diverse culture nazionali, e'
riconosciuto  per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4  novembre 1960, n. 1574, ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati
con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche
come  credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro
annui,  per  la  realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e
integrazione  culturale. Il contributo fruibile anche come credito di
imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo'
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,    di    concerto    con    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, sono determinate le modalita' di
attuazione  del  presente  comma  e  sono individuati annualmente gli
istituti  per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
come credito di imposta e la misura massima dello stesso.
   38.  Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete
INTERNET  agli  atti  parlamentari  e alle biblioteche e agli archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono
stanziati  5  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004,   da   iscrivere   nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
   39.  A  favore  degli  allevamenti ippici sono previste per l'anno
2002   incentivazioni  nella  misura  massima  di  2.582.284,50  euro
complessivi  per  lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento
genetico  dei  trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite le disposizioni per
l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da
parte  dell'Unione  nazionale  per  l'incremento  delle  razze equine
(UNIRE).
   40.  Le  disponibilita'  finanziarie  non  impegnate giacenti al 1
gennaio  2002  sul  conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato  intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge
24  maggio  1977,  n.  227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987,  n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro
nell'anno   2002  per  iniziative  di  pace  ed  umanitarie  in  sede
internazionale,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 6, della legge 6
febbraio  1992,  n.  180.  Su  richiesta  del  Ministero degli affari
esteri,  tali  disponibilita'  sono  versate all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia    e   delle   finanze,   ai   pertinenti   centri   di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
   41.  Al  comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  destinare alla ricerca sulle
cellule  staminali  e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico,  che  saranno  individuati  con decreti del Ministero della
salute".
   42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle
isole  minori  e  nelle localita' montane disagiate le aziende unita'
sanitarie  locali  possono  consentire lo svolgimento di attivita' di
natura  libero  professionale, anche a carattere stagionale, da parte
di  medici,  ostetriche  ed  infermieri,  sulla  base  di modalita' e
criteri  definiti  dalla  regione o provincia autonoma competente per
territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera.
   43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge  7  agosto  1997,  n.  266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la
spesa di 154.937.000 euro.
   44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio
1989,  n.  273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000"
sono  sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1 della
legge  12  ottobre  1957,  n.  978,  le parole: "popolari di corte di
assise  di  appello"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "onorari del
tribunale  ordinario".  E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della
legge  10  aprile  1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
   45.  In  relazione  al  nuovo assetto dipartimentale del Ministero
della  giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la
spesa  di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere
dall'anno  2003.  Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti
gli  emolumenti  accessori, determinati dal Ministro della giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari
degli   uffici   dirigenziali   generali   dipendenti   da  pubbliche
amministrazioni  in  regime  di  diritto pubblico e che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico.
   46.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque  non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva
spesa  di  215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia,  nonche'  il  completamento degli interventi di integrazione
salariale  straordinaria,  di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  6  giugno 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.
   47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e  successive  modificazioni,  le  parole: "Per gli anni 2001 e 2002,
tale  finalizzazione  e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi".
   48.  I  soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163 del 16 luglio 2001, e
risultati  assegnatari  per  il  rilascio delle concessioni di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29, e
successivi,  che,  contestualmente  alla  richiesta  di  collaudo nei
termini  di  cui  al  citato  decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne
chiedano  la  proroga  ai  fini del completamento dei lavori, possono
ottenerla  dall' amministrazione concedente per un periodo massimo di
novanta  giorni  e  dietro  pagamento,  in favore dell'erario, di una
penale  di  1.000  euro  al giorno, da computare fino alla data della
successiva  richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo
nel caso di comprovato inizio dei lavori.
   49.Cessano  di avere efficacia le concessioni per la realizzazione
di  opere  di  viabilita'  finanziate  ai sensi della legge 14 maggio
1981,  n.  219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate
per  qualsiasi  motivo  da  almeno  tre  anni. Il commissario ad acta
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452,
con  propria  determinazione,  affida  entro  due  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  il  completamento  della
realizzazione  delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose
per la pubblica amministrazione.
   50.  All'articolo  5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono  aggiunte,  in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse
intese istituzionali di programma".
   51.  Per  il  completamento  degli interventi urgenti per le opere
pubbliche  e  la  loro  messa  in  sicurezza  a  seguito degli eventi
alluvionali  verificatisi  negli  anni  1994  e 2000, il Dipartimento
della  protezione  civile  e' autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali  ai  mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine
sono  autorizzati  due  limiti  di  impegno  di  10 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2002  e  di  10  milioni  di  euro  a decorrere
dall'anno   2003.  Per  disciplinare  tali  interventi  sono  emanate
ordinanze  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, d'intesa con la regione medesima.
   La  regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente  legge,  specifico  piano  di  utilizzo  al
Dipartimento  della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei
successivi  trenta  giorni.  Gli interventi previsti dall'articolo 3,
comma  1,  lettera  c),  dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8,
commi  1  e  3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni
Liguria  e  Piemonte  sono destinati al rimborso dei danni subiti dai
privati.
   52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365,  le  parole:  "per  gli  anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2005".
   53.  All'articolo  90,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le  parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30
   giugno 2002";
b) dopo  le  parole:  "decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
   sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione
   del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione
   e al contenimento della spesa sanitaria".

   54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle
nuove  tecnologie,  anche  attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi,
collegabili  ad  INTERNET  quali strumenti polifunzionali in grado di
supportare  l'accesso  e  la  distribuzione  di  servizi  diffusi, e'
istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Fondo per
l'informatizzazione  della  rete  distributiva  delle piccole e medie
imprese  commerciali,  con  una  dotazione,  per  l'anno  2002, di 15
milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
determinati modalita' e criteri per l'accesso al Fondo.
   55.  Le  eventuali  maggiori  disponibilita' per il bilancio dello
Stato,  derivanti  dai  minori  versamenti all'INPS in funzione delle
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002,   2003  e  2004  sono  utilizzate  per  il  98  per  cento  per
incrementare  il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
   56.  Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.   Entro  il  31  marzo  2002  le  regioni,  sulla  base  delle
metodologie  di  calcolo  e  della definizione di materiale riciclato
stabilite  da  apposito  decreto  del Ministero dell'ambiente e delle
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive  e  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli  enti  pubblici,  e  le  societa' a prevalente capitale pubblico,
anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano il fabbisogno annuale dei
manufatti  e  beni,  indicati  nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti  ottenuti  da  materiale  riciclato  non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo.";
   b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti
parole:   ",   anche   eventualmente  destinando,  nell'ambito  della
ripartizione   dei   costi  prevista  dalla  lettera  h),  una  quota
aggiuntiva  del  contributo  ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali  di  recupero  superiori  a  quelle  minime  indicate nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella
medesima  misura  e'  ridotta  la  parte  del contributo spettante ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
   57.  All'articolo  2,  primo comma, della legge 13 agosto 1984. n.
476.  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
   58.  I  progetti  finalizzati a processi di ristrutturazione degli
enti  gestori  di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001
ai  sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni
di  euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con
le  medesime  modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118
della legge n. 388 del 2000.
   59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a
valere  sui  fondi  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426, per la
realizzazione  di  un  piano  di  risanamento  ambientale  delle aree
portuali  del  Basso  Adriatico,  da definire d'intesa con le regioni
interessate  individuate  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  Concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   60.  E'  autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002
per  il  finanziamento  di  interventi urgenti diretti a fronteggiare
l'emergenza  idrica  nella  regione  Puglia  e  nella  Capitanata  in
particolare.
   61.  L'articolo  63,  comma  4,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi
di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
   62.  All'articolo  145  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, il
comma 82 e' abrogato.
   63.  All'articolo  36  della  legge  17  maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  E'  concesso  alle  piccole  e  medie imprese estrattive e di
trasformazione,    come    definite    dal   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con
sede  legale  e  stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle  di  distillazione  dei  petroli, un contributo delle spese di
trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del massimale
previsto  dal  vigente  regime  degli aiuti di Stato per la piccola e
media  impresa  nelle  regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE)   n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  per  i
semilavorati   ed   i   prodotti  finiti  provenienti  dalle  imprese
industriali  sarde  e  destinati  al restante territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.";
   b)  al  comma  6,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi:
"L'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla
Societa'  finanziaria  industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale
fine  con  apposita  convenzione,  da  definire entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono
stabilite  le  modalita'  per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla SFIRS".
   64.  E'  prorogata  per  l'anno  2002,  in favore dei comuni della
Basilicata  e  della  Calabria  interessati dal sisma del 9 settembre
1998,  la  concessione,  da  parte  del  Ministero  dell'interno, del
contributo  straordinario,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2, e
dell'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
   65.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre  2001,  n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la
seguente: "regionale".
   66.  Per  la  realizzazione del programma "Genova capitale europea
della  cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova
di  3  milioni  di  euro per l'anno 2002, per interventi di restauro,
ristrutturazione   ed   adeguamento   su  beni  pubblici  interessati
all'attuazione  del  programma  e  funzionali alla valorizzazione dei
beni di interesse storico-artistico.
   67.  Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare
parte  rappresentanti  del  soppresso  Ministero  delle finanze o del
soppresso  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze provvede alla designazione o
alla  nomina,  ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  di  quanto disposto ai sensi del
periodo  seguente.  Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane
per  i  compiti  istituzionali delle amministrazioni di appartenenza,
gli  incarichi  di  cui  all'articolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  comma 5 del
medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione
competente,   anche   a  soggetti  estranei  all'amministrazione,  in
possesso,   oltre  che  dei  requisiti  professionali  richiesti  per
l'espletamento  dell'incarico,  dei  requisiti generali per l'accesso
agli   impieghi   civili  delle  pubbliche  amministrazioni  indicati
nell'articolo  2,  comma  3,  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  ottobre  1996,  n.  693.  In tale caso vengono
stabilite  le  modalita'  per  assicurare  il necessario collegamento
funzionale,  ed  i  connessi  obblighi,  tra  l'amministrazione  ed i
soggetti  estranei  alla stessa chiamati a fare parte degli organismi
collegiali.
   68.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto del principio
dell'invarianza  della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti
dagli  articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'eventuale  maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti
economici  commisurati  a  quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici  di  cui  all'articolo  19,  commi  da  3  a  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  compensato  considerando
indisponibile,   ai   fini   del   conferimento   presso   la  stessa
amministrazione,  un  numero  di  incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
   69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa
richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici
o  funzioni  di  livello  non  generale, non sia definita entro il 30
giugno  2002,  per  i  compensi  correlati ad incarichi aggiuntivi si
applica   in   ogni   caso  la  disciplina  della  onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
   70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2002". All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  nei limiti delle
risorse  non  utilizzate  dello  stanziamento  di 40 miliardi di lire
previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n.
388  del  2000,  e  delle ulteriori risorse preordinate alla medesima
finalita'  nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione nei limiti di 50
milioni di euro.
   71.  All'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000,  n.  81,  le  parole:  "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
   72.  L'intervento  di  cui  all'articolo  15  del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse  finanziarie  impegnate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001.
   73.  Al  comma  6-bis  dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  23
dell'articolo  114  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
   74.  Fatti  salvi  i  poteri  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze  sulla  CONSIP  spa  e sulle modalita' di ricorso alla citata
Societa'  da  parte  di altri soggetti istituzionali, il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie puo' avvalersi della citata Societa'
per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
   75.  All'articolo  74,  primo  comma,  lettera c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, il secondo
periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "L'imposta puo' applicarsi in
relazione  al  numero  delle  copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo  di  forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80  per  cento  per  i  giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni".
   76.  All'articolo  490  del  codice  di procedura civile, il terzo
comma e' sostituito dal seguente:
   "Il  giudice  dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu'
volte   sui   quotidiani   di  informazione  locali  aventi  maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri  mezzi  diversi  dai quotidiani di informazione deve intendersi
complementare e non alternativa".
   77.  Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai
programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione
di  alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo  sviluppo  di  formule commerciali che prevedono l'integrazione
   della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la  realizzazione  di  investimenti riguardanti imprese aderenti a
   catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la  realizzazione  di  investimenti  da parte di imprese che hanno
   ottenuto   marchi  di  qualita'  del  servizio  e/o  di  tipicita'
   dell'offerta  gastronomica  rilasciati  o  attestati  da camere di
   commercio, regioni e province.

   78.  Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma
77  sono  determinate  sulla base di specifiche direttive emanate dal
Ministero  delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
   79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei
suddetti  criteri il Comitato interministeriale per la programmazione
economica  prevede  una  percentuale  di  intervento  a  carico delle
regioni  nel  rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al
10  per  cento  della  quota  pubblica complessiva ovvero una diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei
territori  di  cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999".
   80.  Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
legge  7  agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di
30.987.414  euro  per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento
dei  programmi  predisposti  dalle  amministrazioni  comunali  per la
qualificazione  della  rete  commerciale  ai  sensi dell'articolo 10,
comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente comma si provvede
mediante  utilizzo  dello  stanziamento  per  il  Fonde unico per gli
incentivi  alle  imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
   81.   E'   istituita,  per  gli  anni  2002-2004,  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse  ittiche,  disposta  dal Ministro delle
politiche  agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione  e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'articolo  3  della  legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e'
stanziato  l'importo  di  10  milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
   82.  Allo  scopo  di  procedere alla definitiva liquidazione delle
istanze  di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989,
n.  302,  pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro  il  termine  del  31  dicembre 1999, e' stanziato l'importo di
2.500.000 euro.
   83.  All'articolo  127,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello
Stato  per  la  costituzione  e  la dotazione finanziaria annuale del
fondo  e'  contenuto  nei limiti dei parametri contributivi stabiliti
per  i  contratti  assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite  dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative  e  gestionali  del  fondo  sono  stabilite con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno  il  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota  di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".
   84.  Il  secondo  periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  e' sostituito dal seguente:
"Trovano  applicazione  le disposizioni di cui al citato articolo 17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".
   85.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai decreti
legislativi  18  maggio  2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30
milioni  di  euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
   86.  Alla  legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.
   87.  Gli  stanziamenti  iscritti nelle unita' previsionali di base
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002,
concernenti  spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del
9  per  cento  per  l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad
accordi  internazionali,  ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
regolazioni  contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle
Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia, nonche' di quelli aventi
natura obbligatoria.
   88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro
nell'esercizio  finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
 
             Note all'art. 52:
                 -  Il  testo  del  comma 28 dell'art. 45 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
                 "28.  Le  maggiori  entrate  accertate  a consuntivo
          rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai
          dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute
          direttamente  dallo  Stato  sono  destinate, per un importo
          pari  al  20  per  cento, al Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.".
                 -  Il  testo  del  comma  17 dell'art. 80 della gia'
          citata   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "17.  Con  effetto  dal  1º gennaio  2001  il  Fondo
          nazionale  per  le  politiche  sociali  di cui all'art. 59,
          comma   44,   della  legge  27 dicembre  l997,  n.  449,  e
          successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti
          previsti  per  gli  interventi  disciplinati dalle seguenti
          disposizioni legislative, e successive modificazioni:
                   da a) ad r) (Omissis);
                   r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
                   r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
                 - Il testo dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n.
          53  (Disposizioni  per il sostegno della maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per il coordinamento dei tempi delle citta) e' il seguente:
                 "Art. 28 (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
          citta). - 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
          all'art. 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione
          degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e
          le  misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
          inquinanti  nel  settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
          da  parte  del  consiglio comunale, i piani sono comunicati
          alle    regioni,    che    li   trasmettono   al   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          indicandone,  ai  soli fini del presente articolo, l'ordine
          di priorita'.
                 2. Per   le   finalita'  del  presente  articolo  e'
          istituito  un  Fondo  per  l'armonizzazione dei tempi delle
          citta',  nel  limite  massimo  di  lire 15 miliardi annue a
          decorrere  dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette
          risorse  provvede  il CIPE, sentita la Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281.
                 3. Le  regioni iscrivono le somme loro attribuite in
          un  apposito  capitolo  di bilancio, nel quale confluiscono
          altresi' eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese
          destinate  ad  agevolare  l'attuazione dei progetti inclusi
          nel  piano  di  cui  all'art.  24 e degli interventi di cui
          all'art. 27.
                 4. I  contributi  di  cui  al  comma 3 sono concessi
          prioritariamente per:
                   a) associazioni di comuni;
                   b) progetti   presentati  da  comuni  che  abbiano
          attivato  forme  di  coordinamento e cooperazione con altri
          enti   locali   per  l'attuazione  di  specifici  piani  di
          armonizzazione  degli orari dei servizi con vasti bacini di
          utenza;
                   c) interventi   attuativi  degli  accordi  di  cui
          all'art. 25, comma 2.
                 5. La  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e' convocata
          ogni  anno,  entro  il  mese  di  febbraio, per l'esame dei
          risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del
          Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
          intervento  futuro.  Alle relative riunioni sono invitati i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per la
          solidarieta'   sociale,   per  la  funzione  pubblica,  dei
          trasporti   e   della   navigazione   e  dell'ambiente,  il
          presidente  della  societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a.,
          nonche' i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
          del  volontariato,  delle  organizzazioni  sindacali  e  di
          categoria.
                 6. Il  Governo, entro il mese di luglio di ogni anno
          e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5,
          presenta  al  Parlamento  una  relazione  sui  progetti  di
          riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
                 7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di
          cui  al  comma 2  si  provvede mediante utilizzazione delle
          risorse  di  cui  all'art.  8,  comma 10, lettera f), della
          legge 23 dicembre 1998, 448.".
                 - Il testo dell'art. 13 della legge 7 dicembre 2000,
          n.   383   (Disciplina  delle  associazioni  di  promozione
          sociale) e' il seguente:
                 "Art.  13  (Fondo  per  l'associazionismo).  -  1. E
          istituito,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  il  Fondo  per
          l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente
          le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
          comma 3 dell'art. 12.
                 2. Per  il funzionamento del Fondo e' autorizzata la
          spesa  massima  di  lire  4.650 milioni per il 2000, 14.500
          milioni  per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal
          2002.".
                 Il testo del comma 1 dell'art. 101 della gia' citata
          legge  n.  388/2000,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
                 "Art.  101  (Attribuzione  di  risorse  alla regione
          Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse
          attribuite   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  le
          disposizioni  di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147,
          della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  al  maggiore
          fabbisogno   della  spesa  sanitaria,  e'  attribuita  alla
          regione  medesima  la somma di lire 25 miliardi a decorrere
          dal  2002,  aumentabili  di 25,82 milioni di euro annui per
          ogni   anno   fino   al   raggiungimento   dell'importo  di
          206,58 milioni  di  euro  a  titolo  di anticipazione sulle
          maggiori  compartecipazioni  ai tributi statali che, a tale
          scopo,  saranno  devolute  con provvedimento legislativo al
          raggiungimento  del  predetto  importo di 206,58 milioni di
          euro.  Utilizzando  la proiezione pluriennale di tale somma
          la  regione  e'  autorizzata  a  contrarre  mutui di durata
          decennale.".
                 -  Il testo dell'art. 11-bis della legge 24 dicembre
          1969,    n.    990    (Assicurazione   obbligatoria   della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a  motore e dei natanti), introdotto dall'art. 126
          del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  e' il
          seguente:
                 "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per
          la   responsabilita'  civile  per  i  danni  causati  dalla
          circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti si applica
          un  contributo  sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle
          regioni  e  agli altri enti che erogano prestazioni facenti
          carico   al  Servizio  sanitario  nazionale  nei  confronti
          dell'assicuratore,    del   responsabile   o   dell'impresa
          designata  a  norma  dell'art.  20  della legge 24 dicembre
          1969,  n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
          danneggiati  dalla  circolazione  dei  medesimi  veicoli  a
          motore e dei natanti.
                 2. Il  contributo  si  applica, con aliquota del 6,5
          per  cento, sui premi incassati e deve essere distintamente
          indicato  in  polizza  e nelle quietanze. L'assicuratore ha
          diritto  di  rivalersi  nei  confronti  del  contraente per
          l'importo del contributo.
                 3. Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei premi
          soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e
          per  le  relative  sanzioni  si applica la legge 29 ottobre
          1961, n. 1216, e successive modificazioni.".
                 -  Il  titolo del decreto del Ministro delle finanze
          14 dicembre  1998,  n.  457,  e'  il  seguente: Regolamento
          recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni
          del  gettito  delle  imposte  sulle assicurazioni, ai sensi
          dell'art.  60  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446  (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998,
          n. 303).
                 -  Il  testo  dell'art. 2 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   26 luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
          attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia
          finanziaria) e' il seguente:
                 "Art.  2.  -  Ai  sensi del primo comma dell'art. 36
          dello   Statuto  della  Regione  siciliana,  spettano  alla
          Regione  siciliana,  oltre  le  entrate  tributarie da essa
          direttamente   deliberate,   tutte  le  entrate  tributarie
          erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
          indirette,  comunque  denominate,  ad eccezione delle nuove
          entrate   tributarie  il  cui  gettito  sia  destinato  con
          apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
          particolari  finalita'  contingenti  o  continuative  dello
          Stato specificate nelle leggi medesime.
                 Ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  36  dello
          statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
                   a) dalle imposte di produzione;
                   b) dal monopolio dei tabacchi;
                   c) dal   lotto   e   dalle  lotterie  a  carattere
          nazionale.
                 Le  entrate  previste  nelle lettere precedenti sono
          indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
          integrante del presente decreto.".
                 - Il comma 1 dell'art. 92 della gia' citata legge n.
          388/2000 e' il seguente:
                 "Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario). -
          1.  Ai  fini  della  realizzazione  del Centro nazionale di
          adroterapia oncologica e' istituito un ente non commerciale
          dotato  di personalita' giuridica di diritto privato con la
          partecipazione  di enti di ricerca, individuati con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          e   soggetti  pubblici  e  privati.  Al  predetto  ente  e'
          assegnato  un  contributo  di lire 20 miliardi per ciascuno
          degli anni 2001 e 2002.".
                 -  Il Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
          28 dicembre  1992  istituisce un prelievo supplementare nel
          settore  del  latte  e  dei prodotti lattiero-caseari ed e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  CEE  n.  405  del
          31 dicembre 1992.
                 -  Il Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione,
          del  9 marzo  1993  stabilisce le modalita' di applicazione
          del  prelievo  supplementare  nel  settore  del latte e dei
          prodotti  lattiero-caseari  ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale CEE n. 57 del 10 marzo 1993).
                 -  Il  testo  dei  commi  15  e  16  dell'art. 1 del
          decreto-legge  1º marzo  1999,  n. 43 (Disposizioni urgenti
          per   il   settore   lattiero-caseario)   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1999, n. 118, e' il
          seguente:
                 "15.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione  da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
          periodi  1995-1996  e  1996-1997,  l'acquirente, in caso di
          mancata  richiesta  di  rateizzazione,  deve  provvedere  a
          versare  gli  importi trattenuti a titolo di prelievo per i
          suddetti  periodi,  nella  misura  complessivamente dovuta,
          nell'apposita   contabilita'   speciale  aperta  presso  la
          sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Roma,
          indicando   specificamente  le  causali  del  versamento  e
          dandone  contestuale  comunicazione alle regioni e province
          autonome  ed  a  restituire le somme trattenute in eccesso,
          dopo   operati   i   conguagli  previsti  dall'art.  1  del
          decreto-legge  n.  411 del 1997, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  limitatamente  alle  somme  dal medesimo
          trattenute   per  i  periodi  1995-1996  e  1996-1997.  Sui
          versamenti  e  le  restituzioni  sono  dovuti  i rispettivi
          interessi  legali  a  decorrere  dalle  singole trattenute.
          Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire
          il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti,
          il  produttore  e' tenuto a corrispondere all'acquirente la
          differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto,
          ai  fini del versamento nella contabilita' speciale secondo
          le  modalita'  previste  dalla  legislazione tributaria. In
          difetto,  su  comunicazione  dell'acquirente  da effettuare
          entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione
          del  relativo  pagamento,  effettua la riscossione coattiva
          del  debito  residuo  mediante  ruolo.  Alle regioni e alle
          province  autonome  sono comunicati i produttori iscritti a
          ruolo.   Qualora   non   provveda   a   tale  comunicazione
          l'acquirente  e'  responsabile  in proprio del prelievo non
          versato, in solido con il produttore.
                 16. Qualora  il  produttore,  entro venti giorni dal
          ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda
          all'acquirente  il  beneficio della rateizzazione, in dieci
          rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi
          interessi  legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a
          prima  e  semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia,
          ai  sensi  del decreto del Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  del  25 ottobre  1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma
          la  responsabilita'  dell'acquirente  per il versamento del
          prelievo,  per  il  totale versamento di quanto dovuto alle
          scadenze   previste,   dandone  comunicazione  con  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all'AIMA e alla
          regione   o   provincia  autonoma,  l'acquirente,  entro  i
          successivi  dieci  giorni, provvede a versare la prima rata
          nella  suddetta  contabilita'  speciale  ed a restituire al
          produttore  tutte  le  altre  somme  trattenute a titolo di
          prelievo,  con  gli  interessi  legali maturati a decorrere
          dalle    singole    trattenute.    Il    produttore    deve
          successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque
          giorni  lavorativi  prima  della  scadenza  di ogni singola
          rata,  l'importo  dovuto,  ai  fini del relativo versamento
          nella  contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare
          comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province
          autonome  che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La
          mancata  corresponsione  dell'importo  dovuto anche per una
          sola   rata  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  della
          rateizzazione.  In  tale  caso,  l'acquirente  provvede  ad
          escutere   la  garanzia  prestata  ed  a  versare  l'intero
          prelievo   residuo  nella  contabilita'  speciale,  dandone
          contestuale comunicazione alle regioni e province autonome.
          L'acquirente  e'  responsabile  del  puntuale pagamento del
          prelievo  dovuto.  In  caso  di  pluralita'  di acquirenti,
          ognuno  provvede  al  versamento della parte di prelievo di
          sua competenza.".
                 -  Il  testo  del  comma 72 dell'art. 145 della gia'
          citata  legge  n.  388/2000,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "72.   Per   la   realizzazione  di  uno  studio  di
          fattibilita'  della  ferrovia Martigny-Aosta e' autorizzata
          la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della
          regione Valle d'Aosta.".
                 - Il testo degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 maggio  1988,  n.  203
          (Attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  80/779, 82/884,
          84/360  e  85/203  concernenti norme in materia di qualita'
          dell'aria,  relativamente  a specifici agenti inquinanti, e
          di  inquinamento  prodotto  dagli  impianti industriali, ai
          sensi  dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e'
          il seguente:
                 "Art.  6.  -  1.  In  attesa di una riforma organica
          delle  competenze  per  il rilascio delle autorizzazioni da
          parte  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti locali, e
          fatte  salve  le  attuali  competenze  in  materia,  per la
          costruzione  di  un  nuovo  impianto deve essere presentata
          domanda  di  autorizzazione  alla  regione o alla provincia
          autonoma  competente, corredata dal progetto nel quale sono
          comunque   indicati  il  ciclo  produttivo,  le  tecnologie
          adottate  per  prevenire  l'inquinamento, la quantita' e la
          qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la messa a
          regime degli impianti.
                 2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere
          trasmessa  al Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla
          domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.".
                 "Art.   15.   -  1.  Sono  sottoposte  a  preventiva
          autorizzazione:
                   a) la   modifica   sostanziale  dell'impianto  che
          comporti  variazioni  qualitative  e/o  quantitative  delle
          emissioni inquinanti;
                   b) il   trasferimento   dell'impianto   in   altra
          localita'.".
                 "Art. 24. - 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo
          impianto   senza   l'autorizzazione,   ovvero  ne  continua
          l'esercizio    con   autorizzazione   sospesa,   rifiutata,
          revocata,  ovvero  dopo l'ordine di chiusura dell'impianto,
          e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e
          dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
                 2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza
          averne   dato,   nel   termine   prescritto,  comunicazione
          preventiva   alle   autorita'   competenti  e'  punito  con
          l'arresto  sino  ad  un  anno  o  con  l'ammenda sino a due
          milioni.
                 3. Chi   omette  di  comunicare  alla  regione,  nel
          termine  con  riferimento  al  periodo  prescritto,  i dati
          relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di
          messa a regime degli impianti, e' punito con l'arresto sino
          a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
                 4. Chi,  nell'esercizio  di  un  nuovo impianto, non
          osserva   le   prescrizioni  dell'autorizzazione  o  quelle
          imposte  dalla  autorita' competente nell'ambito dei poteri
          ad  essa spettanti, e' punito con l'arresto sino ad un anno
          o con l'ammenda sino a lire due milioni.
                 5. Alla  pena  prevista  dal  comma  4  soggiace chi
          nell'esercizio  di  un nuovo impianto non rispetta i valori
          limite  di emissione stabiliti direttamente dalla normativa
          statale e regionale.
                 6. Nei  casi  previsti  dai  commi  4 e 5 si applica
          sempre   la  pena  dell'arresto  sino  ad  un  anno  se  il
          superamento  dei  valori  limite  di emissione determina il
          superamento dei valori limite di qualita' dell'aria.".
                 -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del decreto del
          Ministro  dell'ambiente  del  18 aprile  2000  (Proroga dei
          termini  di  adeguamento dei valori limite di emissione per
          gli  impianti  di  produzione  di  vetro  artistico situati
          sull'isola di Murano) e' il seguente:
                 "Art.  1.  -  1.  Per  gli impianti di produzione di
          vetro  artistico situati sull'isola di Murano, i termini di
          adeguamento  di  cui  all'art. 5 del decreto 12 luglio 1990
          del  Ministero  dell'ambiente  sono  fissati al 31 dicembre
          2002 alle condizioni riportate all'art. 2.
                 Art. 2. - 1. I titolari degli impianti di produzione
          di   vetro  artistico  situati  sull'isola  di  Murano  che
          intendono  avvalersi  del  termine  di adeguamento indicato
          nell'art. 1 devono:
                   a) comunicare  all'autorita'  competente  la  loro
          adesione all'accordo di programma per il vetro artistico di
          Murano  di cui in premessa entro trenta giorni dall'entrata
          in vigore del presente decreto;
                   b) presentare   all'autorita'   competente   entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto un'istanza documentata che, tenendo conto
          delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione
          degli   impianti,  descriva  le  misure  che  si  intendono
          adottare  per  l'adeguamento  delle  emissioni in atmosfera
          dell'impianto ai valori di cui all'accordo citato.
                 2. L'autorita' competente, tenuto conto delle misure
          proposte,  dello  stato  dell'ambiente  e  dei piani di cui
          all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora esistenti,
          autorizza con eventuali prescrizioni la continuazione delle
          emissioni.  Le  opere impiantistiche e gestionali, previste
          nei  progetti  presentati ai sensi del comma 1, lettera b),
          devono  comunque  essere realizzate entro il termine di cui
          all'art. 1.".
                 - Il testo del comma 3 del gia' citato art. 28 della
          legge n. 28/1999 e' il seguente:
                 "3.   Per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al
          presente   articolo   e'   autorizzata  la  spesa  di  lire
          36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per
          gli  anni  dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire
          36.000  milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per
          ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si provvede mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica   per   il   1999,   allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.".
                 -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 103 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "3.  Una  quota  del Fondo di cui al comma 1, pari a
          lire    50    miliardi   nell'anno   2001,   e'   destinata
          all'istituzione  della  carta  di  credito  formativa per i
          cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del
          2001.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra
          le  imprese del settore delle tecnologie della informazione
          e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          al  fine  di  ottenere  le migliori possibili condizioni di
          utilizzo  della  carta di credito formativa per l'acquisto,
          con  particolare  riguardo  alle  iniziative  economiche in
          forma  associativa,  di  beni  e  servizi nel settore delle
          tecnologie  della  informazione  e della comunicazione e di
          corsi  di  formazione  a  distanza, per un ammontare pari a
          L. 10.000.000,  da effettuare entro il 2005. La convenzione
          identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e
          prevede  le  condizioni di rimborso della somma utilizzata.
          La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e
          del  settore  delle  tecnologie  della informazione e della
          comunicazione  facciano fronte alle spese per gli interessi
          sul  debito  contratto  dal titolare della carta di credito
          formativa  e  che  lo  Stato  sia garante di ultima istanza
          delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
          limiti  delle  somme che siano annualmente destinate a tale
          fine  dalla  legge  finanziaria. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinate  le  procedure  e  le modalita' per l'esercizio
          delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.".
                 -  Il  titolo  della  legge  11 giugno  1971, n. 426
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 luglio  1971, n.
          168), e' il seguente: "Disciplina del commercio".
                 -  Il  testo  del  comma 10 dell'art. 27 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2000), e' il seguente:
                 "10. I  canoni  di cui al comma 9 sono versati entro
          il  31 ottobre  di  ciascun  anno sulla base del fatturato,
          conseguito  nell'anno  precedente, riferibile all'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
          proventi  derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
          al  netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
          i  soggetti  che  eserciscono legittimamente l'attivita' di
          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
          ambito  nazionale  e  locale sono tenuti a corrispondere il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il  Ministro  delle  comunicazioni  e con il Ministro delle
          finanze.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
          puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
          utilizzando  gli  strumenti  di  cui  all'art.  1, comma 6,
          lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
             Decorso  un  triennio  dalla  data  di entrata in vigore
          della  presente  legge,  l'Autorita'  per le garanzie nelle
          comunicazioni  provvede alla rideterminazione dei canoni ai
          sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera c), numero 5), della
          citata  legge  n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire
          annue  a  decorrere  dal 2000 sono destinate alle misure di
          sostegno  previste  dall'art.  45,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448. Conseguentemente, all'art. 45,
          comma  3,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
          "24  miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2000
          , sono soppresse.".
                 -  Il  testo  del  comma 19 dell'art. 145 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "19.  L'erogazione  delle  somme di cui al comma 10,
          sesto  periodo,  dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo,
          avviene  entro  il 30 settembre di ciascun anno. In caso di
          ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti  risultanti
          dalla  graduatoria  formata  dai  comitati regionali per le
          comunicazioni,   ovvero,  se  non  ancora  costituiti,  dai
          comitati   regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi,  e'
          erogato,  entro  il  predetto  termine del 30 settembre, un
          acconto,  salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
          al   quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di
          competenza  dell'anno  di  erogazione. Il bando di concorso
          previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
          decreto   ministeriale   21 settembre  1999,  n.  378,  del
          Ministro  delle  comunicazioni,  per  la  concessione  alle
          emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
          45,  comma  3,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, e'
          emanato  entro il 31 gennaio di ciascun anno. E abrogata la
          lettera  a)  del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
          adottato  con  decreto  ministeriale  n.  378 del 1999, del
          Ministro delle comunicazioni.".
                 -  Il  testo  del  comma  9 dell'art. 118 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "9.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini e condizioni per il concorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236.  Le  disponibilita'  sono ripartite su base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori  interessati  dai  processi di ristrutturazione,
          con   priorita'   per   i   progetti   di  ristrutturazione
          finalizzati   a   conseguire   i   requisiti  previsti  per
          l'accreditamento   delle   strutture   formative  ai  sensi
          dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
          modifiche.".
                 -  Il  testo del comma 4 dell'art. 80 della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
                 "4.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al
          finanziamento   degli  interventi  di  cui  alla  legge  14
          febbraio   1987,   n.   40,   in   materia   di  formazione
          professionale.".
                 -  Il  testo del comma 3 dell'art. 70 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413 (Disposizioni per ampliare le basi
          disponibili,  per  razionalizzare,  facilitare e potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale e del conto fiscale), e' il seguente:
                 "3.  Il  termine del 31 dicembre 1991 concernente le
          agevolazioni     tributarie    per    la    formazione    e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, previsto dal
          comma  1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
          prorogato al 31 dicembre 1993.".
                 -  Il  testo  del  comma  3  dell'art. 10 della gia'
          citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
                 "3.  Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta'  contadina,  gia' prorogato al 31 dicembre 1999,
          dall'art.  4,  comma  14,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e'  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle
          relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione
          della  proprieta'  contadina,  mediante  versamento, previo
          accertamento  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria,
          all'entrata in bilancio dello Stato.".
                 -  Il testo dell'art. 138 della gia' citata legge n.
          388/2000, cosi' come costituito dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "Art.    138   (Disposizioni   relative   a   eventi
          calamitosi).  - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
          dicembre  1990,  che ha interessato le province di Catania,
          Ragusa  e  Siracusa,  individuati  ai  sensi  dell'art.  3,
          dell'ordinanza  del  21  dicembre 1990, n. 2057, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre 1990,
          destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi  in materia di
          versamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e
          contributi,  possono  regolarizzare  la  propria  posizione
          relativa  agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare
          dovuto  per  ciascun tributo a titolo di capitale, al netto
          dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di  capitale ed
          interessi, entro il 30 giugno 2002.
                 2.  Le  somme  dovute  ai  sensi del comma 1 possono
          essere   versate   fino   ad  un  massimo  di  dodici  rate
          semestrali,  di  pari  importo.  La  prima rata deve essere
          versata entro il termine di cui al comma 1.
                 3.  Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma
          1,  e  non  versate, sono recuperate mediante iscrizioni in
          ruoli  da  rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno
          successivo alla scadenza dell'ultima rata.
                 4.  L'art.  11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si
          interpreta   nel   senso   che   qualora   il  contribuente
          interessato non abbia pagato integralmente o non paghi piu'
          rate  relative  alla  rateazione  ai  sensi del decreto del
          Ministro  delle  finanze  e del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  del  31  luglio 1993, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'art. 25
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1995, n. 341, ha la
          possibilita'  di versare la meta' delle stesse e di versare
          la  restante  meta'  di  altrettante  rate,  con decorrenza
          dall'ultima   rata   prevista   globalmente   per  ciascuna
          tipologia   di   tributo   o  contributo.  Le  disposizioni
          dell'art.  11  della  legge  7  agosto 1997, n. 266, non si
          applicano alla procedura di cui al presente articolo.
                 5.  Le modalita' di versamento delle somme di cui al
          comma   1   sono   stabilite   con   decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
                 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi
          effettuati  oltre  le  scadenza  dei  termini  previsti, ma
          comunque  entro  il  1º  gennaio  2002,  non  si  da' luogo
          all'applicazione di sanzioni.
                 7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 6 si
          applicano  anche  ai  contributi  e premi dovuti dagli enti
          previdenziali.  Le  modalita'  di  versamento  sono fissate
          dagli enti impositori.
                 7-bis.  Fino  al  termine  di  cui  al comma 1, sono
          sospesi  i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni
          concorsuali  relative ai tributi, contributi e premi di cui
          al presente articolo.
                 8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge 24
          febbraio  1992, n. 225, interessati al servizio militare di
          leva  le  cui  abitazioni  principali, a causa degli eventi
          calamitosi,  sono  state oggetto di ordinanza di sgombero a
          seguito  di  inagibilita' parziale o totale e permangono in
          questa   condizione   all'atto  della  presentazione  della
          domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a
          quando  persiste  lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  ai sensi dell'art. 5 della citata
          legge  n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
          Amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni o degli enti
          locali   territoriali   per   le   esigenze  connesse  alla
          realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli
          eventi calamitosi.
                 9.    Coloro   che   intendono   beneficiare   delle
          disposizioni  di  cui al comma 8, devono presentare domanda
          al   distretto   militare   di   appartenenza   al  momento
          dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento,
          entro  venti  giorni  dalla data di dichiarazione ovvero di
          proroga  dello  stato  di emergenza. Se il soggetto e' alle
          armi,  la  domanda  deve  essere  presentata  ai rispettivi
          comandi di Corpo. I comandi militari competenti, sulla base
          delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni
          dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali
          e   loro   consorzi,   previa   convenzione,   i   soggetti
          interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste
          e  delle  attitudini  individuali  dei  soggetti medesimi a
          svolgere  i  previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio
          di   tali   soggetti   si   provvede  tenendo  conto  della
          ricettivita'  delle  caserme  e  della  disponibilita'  dei
          comuni,    nonche'   autorizzando   il   pernottamento   ed
          eventualmente  il  vitto  presso  le rispettive abitazioni.
          L'assegnazione  dei  militari  di leva alle amministrazioni
          che  hanno  stipulato  la  convenzione  avviene entro venti
          giorni  dalla  presentazione  della  domanda  da  parte dei
          militari stessi.
                 10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di
          ciascun  contingente si verifichino circostanze eccezionali
          che  non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze
          armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo'
          sospendere     temporaneamente     l'applicazione     delle
          disposizioni  del comma 8, ovvero di quelle sul servizio di
          leva  recante  da norme di legge che prevedano interventi a
          favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
                 11.  Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'art. 1-ter
          del  decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  1997, n. 434, e
          successive  modificazioni,  si  applicano, nei limiti delle
          richieste    di    personale    avanzate    dalle   singole
          amministrazioni  che  attestino la persistenza di effettive
          esigenze  connesse agli interventi necessari a fronteggiare
          la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
                 12.   Nell'ambito   delle  risorse  disponibili,  in
          attuazione   dell'art.   3,   comma  1,  del  decreto-legge
          13 maggio  1999,  n.  132,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal
          decreto   28   settembre   1998,   n.   499,  del  Ministro
          dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
          civile,   gia'   prorogati   con   l'art.   5,   comma   2,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
          1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 129 del 4
          giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
                 13.  Al  fine di consentire il recupero delle minori
          entrate  dell'imposta  comunale  sugli immobili relative ai
          fabbricati   colpiti  dal  sisma  del  1998  nell'area  del
          Lagonegrese-Senisese,   e'   concesso,   per  il  2002,  un
          contributo   straordinario   ai   comuni  colpiti,  con  le
          modalita'  di  cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13
          maggio  1999,  n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 luglio 1999, n. 226.
                 14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili
          ai  sensi  dell'art.  13-bis,  comma 1, lettera i-bis), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  gli  importi  delle erogazioni liberali in denaro
          effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
          calamita'  pubblica o da altri eventi straordinari anche se
          avvenuti  in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite dei
          soggetti  identificati  ai sensi del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo
          di  imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi
          riferiti  alle  erogazioni  liberali  in  denaro effettuate
          nell'anno precedente.
                 15.  Il  magistrato  del Po puo' utilizzare gli enti
          locali  come soggetti attuatori per specifici interventi di
          protezione civile sul territorio di competenza.
                 16.  Per  finanziare  gli  interventi delle regioni,
          delle  province  autonome  e  degli  enti locali, diretti a
          fronteggiare  esigenze urgenti per le calamita' naturali di
          livello  b)  di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112, nonche' per potenziare il sistema di
          protezione  civile  delle  regioni  e degli enti locali, e'
          istituito  il  "Fondo  regionale  di protezione civile . Il
          Fondo  e'  alimentato  per  il  triennio  2001-2003  da  un
          contributo  dello  Stato di lire 100 miliardi annue, il cui
          versamento e' subordinato al versamento del Fondo stesso da
          parte  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma di una
          percentuale   uniforme   delle  proprie  entrate  accertate
          nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza  dei
          presidenti  delle regioni e delle province autonome in modo
          da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle
          province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del
          concorso  statale.  Le  risorse  regionali  e  statali sono
          accreditate  su  un  conto  corrente  di tesoreria centrale
          denominato   "Fondo   regionale   di   protezione  civile".
          L'utilizzo   delle   risorse  del  Fondo  e'  disposto  dal
          presidente  della conferenza dei presidenti delle regioni e
          delle   province   autonome,   d'intesa  con  il  direttore
          dell'Agenzia  di  protezione  civile  e  con  le competenti
          autorita'  di  bacino  in  caso  di  calamita'  naturali di
          carattere  idraulico  ed  idrogeologico,  ed  e' comunicato
          tempestivamente  alla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
                 17.  In  sede  di prima applicazione per il triennio
          2001-2003  il  concorso  delle  regioni  al Fondo di cui al
          comma  16,  e'  assicurato  mediante  riduzione delle somme
          trasferite  ai  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
          l'importo  di  lire  200  miliardi  per  ciascun  anno, con
          corrispondente  riduzione delle somme indicate all'art. 52,
          comma 6, della presente legge.
                 18.  Sui  fondi  assegnati  a  tutto il 2003, l'Ente
          nazionale  per  le  strade  (ANAS) e' tenuto a riservare la
          somma  di  lire  600  miliardi, da impegnare nel 2001 e nel
          2002,  per  gli  interventi  urgenti  di  ripristino  della
          viabilita'   statale   nelle   regioni   danneggiate  dagli
          interventi  alluvionali  dei  mesi  di settembre, ottobre e
          novembre  2000,  per  i  quali e' intervenuta, da parte del
          Consiglio  dei  Ministri,  la  dichiarazione dello stato di
          emergenza  ai  sensi  dell'art.  5  della legge 24 febbraio
          1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche
          alle   prime   opere   necessarie  d'intesa  con  gli  enti
          competenti   alla   messa   in   sicurezza  dei  versamenti
          immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui
          la    instabilita'   rappresenti   un   pericolo   per   la
          circolazione.".
                 -  Il  testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
                 "Art.  11 (Interventi per i comuni colpiti dal sisma
          del  13  e 16 dicembre 1990). - 1. Ai soggetti operanti nei
          comuni  colpiti  al  sisma  del 13 e 16 dicembre 1990 nelle
          province  di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa,  indicati  nel
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
          gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
          21   gennaio  1991,  che  non  siano  in  grado  di  pagare
          integralmente  alle  relative  scadenze  una o piu' rate di
          rimborso  dei  benefici  ottenuti, ma che versino il 50 per
          cento  di  ciascuna rata, puo' essere concesso di accordare
          le  rate  non  pagate  all'ultima  rata di ammortamento dei
          benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate
          conseguenti  all'applicazione  del presente comma, valutato
          in  lire  10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per
          il  1998,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1997-1999,  sul  capitolo n. 6856 dello stato di previsione
          del   Ministero   del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro.".
                 -  Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1997,  n.  341  (Misure  dirette  ad  accelerare il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
                 "Art.  25  (Differimento  dei  termini).  - 1. Per i
          soggetti  operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
          dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa,
          indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri   15   gennaio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  17  del  21  gennaio 1991, il termine del 31
          maggio  1995, di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge
          14  giugno  1995, n. 232, e' differito al 30 novembre 1995.
          La  regolarizzazione  puo'  avvenire  secondo  le modalita'
          fissate   dagli   enti  impositori  anche  in  cinque  rate
          bimestrali  in  eguale importo, di cui la prima entro il 30
          novembre  1995;  la  seconda  entro  il 31 gennaio 1996; la
          terza  entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio
          1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive
          alla  prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al
          tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
                 2.  I  termini  di cui al decreto del Ministro delle
          finanze  e  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  183  del  6  agosto  1993,  relativo  al versamento dei
          tributi  e  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali
          dovuti  dai  soggetti  di cui al comma 1, gia' scaduti o in
          scadenza  entro  il 1º dicembre 1995, sono differiti a tale
          data.
                 3.  Oltre  al  beneficio  di cui al comma 2, e fatte
          salve  le  modalita'  di  rateizzazione previste dal citato
          decreto  interministeriale  31 luglio 1993, i contribuenti,
          previa  presentazione di apposita istanza da produrre entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto alle competenti sezioni
          staccate  della  direzione  regionale  delle entrate per la
          Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini
          di  pagamento previsti dal citato decreto interministeriale
          31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze
          iniziali:  per  gli  adempimenti di cui all'art. 1, lettera
          a),  del  medesimo  decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997;
          per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera b), dal mese
          di  aprile  1997;  per  gli  adempimenti di cui all'art. 1,
          lettera  c),  dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti
          di  cui  all'art.  1, lettera d), dal mese di febbraio 1997
          per  i  tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997
          per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione
          a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di
          ottobre  1997,  ivi  comprese  le  ritenute  effettuate  ai
          lavoratori  e  non  rimborsate  agli stessi. Tale ulteriore
          beneficio e' concesso dietro corresponsione, per il periodo
          dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento,
          degli  interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse
          legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse
          modalita'  di  pagamento  stabilite  nel  predetto  decreto
          interministeriale 31 luglio 1993.
                 4.  I  termini  di cui all'art. 1, lettere d) ed e),
          nonche'  quelli  di cui all'art. 2 del decreto del Ministro
          delle  finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  81  del  7  aprile  1993, non modificati dal successivo
          citato  decreto  interministeriale  31  luglio  1993,  gia'
          scaduti  o  in  scadenza entro il 1º dicembre 1995, possono
          essere  differiti, previa presentazione di apposita istanza
          con  le  modalita'  ed  i  termini di cui al comma 3, al 1º
          dicembre  1996 dietro corresponsione degli interessi legali
          a decorrere del 2 dicembre 1995.
                 5.  Fino  ai  termini  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono
          sospesi  i  procedimenti  di  recupero  coatto  e le azioni
          concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai contributi
          di cui al presente articolo".
                 -   Il   testo   del   comma  14  dell'art.  14  del
          decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  30  marzo  1998,  n.  61,  e
          successive  modificazioni  (Ulteriori interventi urgenti in
          favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria
          e  di  altre  zone  colpite  da  aventi  calamitosi), e' il
          seguente:
                 "14.  Per le attivita' previste dal presente decreto
          le  regioni  e  gli  enti locali provvedono, per un periodo
          massimo  di  tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
          di  legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
          dotazione  di  strumenti  e di attrezzature e assunzioni di
          personale  tecnico  e amministrativo a tempo determinato, a
          corrispondere   al   personale   dipendente   compensi  per
          ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
          limite  di  cinquanta  ore  pro-capite  mensili, nonche' ad
          avvalersi  di  liberi  professionisti o dei soggetti di cui
          all'art.  10  del  decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.
          468,  o  di universita' e di enti di ricerca, di societa' e
          di  cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di
          cui  al  presente comma e' autorizzata una spesa nel limite
          del  2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi
          dell'art.  15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo
          un piano di fabbisogno all'uopo predisposto".
                 -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 144 della gia'
          citata legge n. 388/2000, e' il seguente:
                 "Art.  144  (Limiti  di  impegno).  -  1. Al fine di
          agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e dell'occupazione,
          sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno
          di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
          decorrenza e l'anno terminale ivi indicati".
                 -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 4-quinquies del
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   16 luglio   1997,  n.  228
          (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare gli
          incendi   boschivi   sul   territorio   nazionale,  nonche'
          interventi  in  materia  di  protezione  civile, ambiente e
          agricoltura), e' il seguente:
                 "Art.  4-quinquies  (Rilocalizzazione  di  attivita'
          produttive  collocate  in aree a rischio di esondazione). -
          1.   I   titolari   di  imprese  industriali,  artigianali,
          commerciali,    di   servizi,   turistico-alberghiere   con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce  fluviali soggette a
          vincolo  derivante  dalle  delibere  adottate  dal comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi  degli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1989, n.
          183,  e  dell'art.  12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
          398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
          1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          accedere  ai  crediti  agevolati  destinati  alle attivita'
          produttive  danneggiate  dagli  interventi  alluvionali che
          hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di
          cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
          n.  691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 16
          febbraio  1995,  n.  35,  e  successive modificazioni, allo
          scopo  di  rilocalizzare  in  condizioni  di  sicurezza  la
          propria  attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali,
          nell'ambito  del  territorio del medesimo comune o di altri
          comuni  distanti  non piu' di trenta chilometri, nel limite
          delle  risorse  residue  assegnate al Mediocredito centrale
          S.p.a.  ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  - Artigiancassa, ai sensi dei citati articoli 2 e 3
          del   decreto-legge   n.  691  del  1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995".
                 Il  testo  degli  articoli  3  e  4  del gia' citato
          decreto-legge   30 gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1998,  n. 61, e' il
          seguente:
                 "Art.  3 (Interventi su centri storici e su centri e
          nuclei  urbani  e  rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla
          perimetrazione  dei  centri  e  nuclei individuati ai sensi
          dell'art.  2,  comma  3,  lettera  c), i comuni, sentite le
          amministrazioni    pubbliche   interessate,   predispongono
          programmi  di  recupero,  e  relativi piani finanziari, che
          prevedono in maniera integrata:
                   a) la  ricostruzione,  o  il  recupero  di edifici
          pubblici  o  di uso pubblico, con priorita' per gli edifici
          scolastici,  compresi  quelli  di  culto  ed ecclesiastici,
          dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
          di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla
          crisi  sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita'
          produttive di cui all'art. 5;
                   b) il ripristino e la realizzazione delle opere di
          urbanizzazione   primaria   connesse   agli  interventi  da
          realizzare nell'area.
                 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
          le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
                 3.  Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle
          opere,  la  sintesi  degli  interventi  proposti, una prima
          valutazione  dei  costi  sulla  base  dei  parametri di cui
          all'art.  2,  le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso
          delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei
          programmi  sono  altresi'  indicate  le  risorse dei comuni
          derivanti  da  contributi  privati  o  di  enti  pubblici e
          dall'applicazione  di quanto previsto dal comma 7 dell'art.
          15.
                 4.  Le  regioni  assicurano  l'assistenza tecnica ai
          comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore
          a  10.000  abitanti, e alle province, valutano e approvano,
          entro  trenta  giorni  dalla  presentazione, i programmi di
          recupero  di  cui al comma 1, individuando le priorita' nei
          limiti  delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma
          2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione
          del  programma  e  determinano  i  casi in cui il programma
          stesso,  prevedendo  il  ricorso  a  strumenti  urbanistici
          attuativi,  anche  in  variante  a  quelli  generali, possa
          essere  approvato  mediante gli accordi di programma di cui
          all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
          modificazioni e integrazioni.
                 5.  Per  l'esecuzione degli interventi unitari sugli
          edifici  privati, o di proprieta' mista pubblica e privata,
          anche  non  abitativi,  i  proprietari  si costituiscono in
          consorzio  obbligatorio  entro trenta giorni dall'invito ad
          essi  rivolto  dal comune. La costituzione del consorzio e'
          valida   con   la   partecipazione   dei   proprietari  che
          rappresentino  almeno il 51 per cento delle superfici utili
          complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6
          del  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  in data
          5 agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
          del  20 agosto  1994,  ricomprendendo anche le superfici ad
          uso   non  abitativo.  Per  l'esecuzione  degli  interventi
          previsti  dall'art.  4,  commi  1  e  3,  il  consorzio  si
          sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
                 6.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma
          5,  i  comuni  si  sostituiscono  ai  proprietari e, previa
          diffida  ad  adempiere  entro  un  termine  non inferiore a
          trenta  giorni,  ai  consorzi inadempienti per l'esecuzione
          degli  interventi  mediante  l'occupazione temporanea degli
          immobili,  che non puo' avere durata superiore a tre anni e
          per  la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i
          contributi di cui all'art. 4.
                 6-bis.  Il  consorzio di cui al comma 5 ed i comuni,
          nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari
          nei  casi  in cui gli interventi di riparazione dei danni e
          di  ripristino  per gli immobili privati di cui all'art. 4,
          comma  3,  siano  superiori ai limiti massimi stabiliti nel
          medesimo comma 3.
                 7.   Il   termine   di  cui  all'art.  7,  comma  2,
          dell'ordinanza  n.  2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato
          fino  alla  fine dello stato di emergenza e i benefici sono
          concessi,  per  il  periodo  necessario,  anche  ai  nuclei
          familiari  residenti  in abitazioni principali, nel caso in
          cui  la  realizzazione  degli interventi di cui al presente
          articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile".
                 "Art.  4  (Interventi  a favore dei privati per beni
          immobili   e   mobili).   -   1.   Per  gli  interventi  di
          ricostruzione   o   di   recupero  degli  immobili  privati
          distrutti  o  danneggiati  dalla crisi sismica, da attuarsi
          secondo  i  criteri  e  nei  limiti  dei  parametri  di cui
          all'art. 2, e' concesso:
                   a) per  gli immobili distrutti, un contributo pari
          al  costo  delle  strutture,  degli elementi architettonici
          esterni,  comprese  le  rifiniture  esterne,  e delle parti
          comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
          realizzare  nell'ambito  dello  stesso  insediamento  e nel
          limite    delle    superfici    preesistenti    aumentabili
          esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario;
                   b)  per  gli  immobili  gravemente danneggiati, un
          contributo  pari al costo degli interventi sulle strutture,
          compreso   l'adeguamento   igienico-sanitario,   e  per  il
          ripristino  degli elementi architettonici esterni, comprese
          le  rifiniture  esterne,  e  delle parti comuni dell'intero
          edificio.
                 2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, lettera b),
          trovano   applicazione   per  soglie  di  danneggiamento  e
          vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A
          del  presente  decreto,  salvo  il  caso in cui gli edifici
          siano  ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art.
          3.
                 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate
          dall'art.   1117  del  codice  civile  e  i  benefici  sono
          applicati anche agli immobili con unico proprietario.
                 3.  Al  fine  di proseguire, completare ed estendere
          gli  interventi  di  recupero  degli  immobili privati, con
          livelli  di  danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla
          soglia  di  cui  al  comma  2,  gia' avviati dai commissari
          delegati  di  cui  all'ordinanza  n.  2668 del 28 settembre
          1997,  e'  concesso  un  contributo a fondo perduto pari ai
          costi  per  la riparazione delle strutture, ivi compreso il
          miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire
          60  milioni  per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del
          contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili
          privati   destinati   ad  ospitare  comunita'  o  attivita'
          turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di
          agriturismo,   e   comprende,   per  queste  ultime,  anche
          l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo e' concesso
          nel  caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni
          significativi  alle  strutture principali e superiori ad un
          limite  che  sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il
          Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei
          lavori pubblici.
                 4.  I  contributi  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono
          concessi,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di cui
          all'art.  15,  solo  ai  soggetti  titolari  del diritto di
          proprieta'  sugli edifici alla data in cui si e' verificato
          il  danno  per  effetto  della  crisi  sismica  iniziata il
          26 settembre   1997,  ovvero  ai  soggetti  usufruttuari  o
          titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi
          edifici,   che   si   sostituiscano  ai  proprietari  nella
          richiesta  dei  contributi spettanti qualora i proprietari,
          per  qualsiasi  motivo,  non  esercitino  tale  diritto. Il
          proprietario  che  aliena  il  suo  diritto sull'immobile a
          soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado,
          dal  locatario,  dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti
          pubblici,  prima  del  completamento  degli  interventi  di
          ricostruzione  o  di  riparazione  che hanno beneficiato di
          tali  contributi,  e' dichiarato decaduto dalle provvidenze
          ed  e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
          degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
          dello Stato.
                 5.   Ai   proprietari,   o  usufruttuari  qualora  i
          proprietari   per  qualsiasi  motivo  non  esercitino  tale
          diritto, delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e
          4  e destinate ad abitazione principale alla data in cui si
          e'  verificato  il  danno,  per effetto della crisi sismica
          iniziata  il  26 settembre  1997, e' concesso un contributo
          pari  all'80  per  cento del costo delle rifiniture e degli
          impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui
          all'art.  2,  comma  3,  qualora il reddito complessivo del
          nucleo  familiare  del  proprietario,  detratto  il reddito
          derivante  dall'immobile  distrutto  o inagibile risultante
          dalla  dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati
          ai  sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della
          delibera  CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 122 del 27 maggio
          1995,  non  superi  l'importo  di  lire  21  milioni.  Tale
          contributo  e'  fissato  al 60 per cento del costo suddetto
          per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al
          40  per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a
          50  milioni.  Qualora  il  reddito derivi esclusivamente da
          lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo
          di due pensioni minime INPS, il contributo e' elevato al 90
          per  cento  del  costo  delle  rifiniture  interne  e degli
          impianti.  Per  gli  enti  religiosi e morali senza fini di
          lucro  il  contributo  e'  fissato  nella misura del 50 per
          cento  del  costo  predetto,  indipendentemente dal reddito
          dichiarato.
                 5-bis.    Nei    casi   disciplinati   dall'art.   2
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  2947  del
          24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo
          spettante  puo'  essere  utilizzato anche per l'acquisto di
          alloggi  nel  territorio  dello  stesso  comune.  L'area di
          sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita
          al  patrimonio  indisponibile  del  comune  e i diritti dei
          terzi    sull'immobile    originario    si    trasferiscono
          sull'immobile acquistato.
                 6.  Ai  soggetti  residenti  che  hanno  subito,  in
          conseguenza  della  crisi  sismica,  la  distruzione  o  il
          danneggiamento  grave  di  beni  mobili  e  di  beni mobili
          registrati,  in  loro  proprieta'  alla  data  in cui si e'
          verificato  il  danno,  per  effetto  della  crisi  sismica
          iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto  fino  al  40 per cento del valore del danno
          subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma
          4,  nel  limite  massimo complessivo di lire 50 milioni per
          ciascun nucleo familiare.
                 7.  I  contributi  di  cui al presente articolo, nel
          rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai
          comuni  sulla  base  di  modalita'  e  procedure  definite,
          d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di
          cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in
          immobili totalmente o parzialmente inagibili.
                 7-bis.   I  comuni  provvedono  a  far  eseguire  le
          demolizioni  necessarie  per gli interventi di cui al comma
          1,  con  oneri  a  carico degli stanziamenti disposti dalle
          ordinanze  di  cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui
          all'art. 15.
                 7-ter.  In  caso  di inadempienza dei comuni per gli
          interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al
          comma  6  dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un
          termine  non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente
          il  predetto  termine,  la regione si sostituisce al comune
          inadempiente, nominando un commissario ad acta".
                 Il  testo  degli  articoli  2  e 3 del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   16 febbraio   1995,  n.  35,  e  successive
          modificazioni  (Misure  urgenti  per  la ricostruzione e la
          ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   dagli  eventi
          alluvionali  nella prima decade del mese di novembre 1994),
          e' il seguente:
                 "Art.  2.  - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
                 2.  Le  disponibilita'  del  Fondo di cui al comma 1
          sono  destinate  alla  corresponsione  di  contributi  agli
          interessi  sui  finanziamenti  concessi  dalle  banche alle
          imprese  industriali,  commerciali  e  di servizi, comprese
          quelle  turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni
          di  cui  all'art.  1,  comma  1, dichiarate danneggiate per
          effetto  delle  eccezionali avversita' atmosferiche e degli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994.
                 3.  I  finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
                 4.  Il  tasso  d'interesse  a  carico  delle imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
                 4-bis.  [Le  provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si
          applicano  anche a favore delle imprese che, pur non avendo
          sede   nei   comuni   di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  24 novembre  1994,  n.  646, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio  1995,  n. 22, ivi
          trovandosi   ad  operare  per  motivi  connessi  alla  loro
          attivita'  produttiva,  abbiano  subito danni a beni mobili
          strumentali].
                 5.   Al   fine   di   consentire   alle  imprese  di
          corrispondere  il  tasso  di  interesse agevolato di cui al
          comma  4,  il  Mediocredito  centrale S.p.a. corrisponde, a
          valere  sul  Fondo  di  cui  al comma 1, un contributo agli
          interessi  pari alla differenza tra il tasso fisso nominale
          annuo  applicato  dalle  banche,  comunque non superiore al
          campione  dei  titoli pubblici soggetti ad imposta del mese
          precedente   a   quello   di   stipula   del  contratto  di
          finanziamento  risultante  dalla  rilevazione  della  Banca
          d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto
          tasso   agevolato   del   3   per  cento.  Nel  periodo  di
          preammortamento  l'onere per interessi rimane interamente a
          carico del Fondo di cui al comma 1.
                 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          decreto-legge  18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
                 7.  Le  disponibilita'  del  Fondo di cui al comma 6
          sono  destinate  alla  copertura dei rischi derivanti dalla
          mancata   restituzione   del   capitale   e  dalla  mancata
          corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, o
          neri  e  spese,  connessi o dipendenti dai finanziamenti di
          cui  al  presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura
          sostitutiva  e la misura del relativo intervento e' fissata
          al  100 per cento della perdita che le banche dimostrino di
          aver sofferto.
                 8.  A  valere  sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
                 8-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7 e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
                 9.  Le  condizioni  e  le  modalita' dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni  di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489".
                 "Art 3.  - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli   interessi   istituito   dall'art.  37  della  legge
          25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
                 2.   Le  disponibilita'  di  cui  al  comma  1  sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          artigiane  aventi  sede  nelle  regioni  di cui all'art. 1,
          comma   1,   dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   degli  eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
                 3.  I  finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
                 4.  Il  tasso  di  interesse  a carico delle imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
                 5.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  sono altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. . 317.
                 6.  Gli  interventi  del  Fondo centrale di garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
                 Avviate  le  procedure  di  riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
                 7-bis.  La  garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile
          fino  al  cento  per cento con altre forme di garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
                 7-ter.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6 e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2-bis,  comma  2,  del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n.  35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie".
                 Il  titolo  del  decreto  del  Ministro  del tesoro,
          emanato  di  concerto con il Ministro dell'interno e con il
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          del  23 marzo  1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          84  del  10  aprile  1995),  e'  il seguente: "Condizioni e
          modalita'   dell'intervento   agevolativo  a  favore  delle
          imprese  dei  vari  settori  danneggiate  per effetto delle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   degli  eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994".
                 Il  testo dell'art. 12 della legge 2 maggio 1990, n.
          102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della
          Valtellina   e  delle  adiacenti  zone  delle  province  di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
          di luglio ed agosto 1987), e' il seguente:
                 "Art.   12   (Finanziamenti   agevolati).  -  1.  Ad
          integrazione  di  quanto  disposto  dall'art.  5,  comma 1,
          lettera  c), alle imprese rientranti nei criteri a tal fine
          dettati   dal  piano  di  cui  all'art.  5  che  realizzano
          investimenti  nel  periodo di cui all'art. 11, comma 5, nei
          comuni  delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia,
          individuati  ai  sensi dell'art. 1, possono essere concessi
          dagli  istituti  di credito a medio termine finanziamenti a
          tasso  di  interesse  agevolato,  pari  al 25 per cento del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, per un
          importo  non  superiore  al  70 per cento dell'investimento
          globale,   comprendente   gli   investimenti   fissi,   gli
          investimenti  in  materiali  e, nella misura massima del 40
          per  cento  degli  investimenti fissi, le scorte di materie
          prime e semilavorati.
                 2.  L'importo  dei  finanziamenti  non  puo'  essere
          inferiore a lire 100 milioni. La durata non puo' superare i
          dieci   anni   di   cui   al  massimo  tre  di  utilizzo  e
          preammortamento.
                 3.  I  finanziamenti  sono  soggetti,  ai fini della
          concessione   ed   erogazione   del   contributo  in  conto
          interessi,  alle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  in quanto compatibili; in
          ogni  caso  non  operano  i limiti dimensionali di cui agli
          articoli  6  e  8 dello stesso decreto del Presidente della
          Repubblica.
                 4.   La   regione   Lombardia  concede  all'istituto
          finanziatore,  osservati  i  limiti  previsti  dall'art. 5,
          comma   5,   secondo  modalita'  e  procedure  che  saranno
          stabilite  dalla  regione  stessa  d'intesa con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  un
          contributo  in  conto interessi pari alla differenza fra la
          rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la
          rata  prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso
          agevolato.
                 5.  La  concessione  dei  finanziamenti  di  cui  al
          presente  articolo e' soggetta alla verifica da parte degli
          organismi  competenti  dell'esistenza e titolarita' di ogni
          provvedimento  autorizzatorio  previsto  dalle normative in
          materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio
          delle   attivita'   d'impresa   per  cui  e'  richiesto  il
          beneficio.
                 6.  L'applicazione  delle  medesime  agevolazioni e'
          subordinata  altresi' alla assunzione dell'impegno da parte
          dell'impresa  beneficiaria  di  esercitare  l'attivita' per
          dieci anni.
                 7.  Analoghe  agevolazioni  a  quelle  previste  nei
          precedenti  commi possono essere concesse per operazioni di
          finanziamento  poste  in  essere  con  la forma del leasing
          finanziario.
                 8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali
          non  sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo
          da altre leggi statali e regionali".
                 Il  testo  dell'art.  133 dell'ordinamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
          n.  1229  (Ordinamento  degli  ufficiali giudiziari e degli
          aiutanti ufficiali giudiziari) e' il seguente:
                 "Art.   133.   -   Per   gli   atti  compiuti  fuori
          dell'edificio  ove  l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta
          all'ufficiale   giudiziario,  a  rimborso  di  ogni  spesa,
          l'indennita'  di  trasferta.  Tale indennita' spetta per il
          viaggio  di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita,
          per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
                   a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
                   b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
                   c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
                   d) oltre  i diciotto chilometri, per ogni percorso
          di  sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri
          di  percorso  successivo,  nella misura di cui alla lettera
          c), aumentata di lire 800.
                 Per  gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta,
          per  il  viaggio  di  andata e per quello di ritorno, nella
          misura doppia di quella prevista dal precedente comma.
                 L'indennita'  non  e'  dovuta  per  la notificazione
          eseguita per mezzo del servizio postale.
                 Per  il protesto di cambiali e di titoli alle stesse
          equiparati,  si  applicano le norme di cui all'art. 8 della
          legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia
          penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
                 Annualmente,   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e
          giustizia,  sentiti  i  rappresentanti delle organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative  del personale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          la  funzione  pubblica  -  l'importo  della  indennita'  di
          trasferta   potra'   essere  variato  tenendo  conto  delle
          modificazioni,    accertate   dall'Istituto   centrale   di
          statistica,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai ed impiegati verificatesi nel triennio
          precedente. Le somme complessivamente percepite a titolo di
          indennita'  di  cui  al  primo  comma,  detratte  le  spese
          effettivamente  sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
          di   legge,  sono  distribuite  dall'ufficiale  giudiziario
          dirigente  l'ufficio,  in parti uguali, rispettivamente tra
          tutti   gli   appartenenti   al  profilo  professionale  di
          collaboratore  UNEP  e  tra  gli appartenenti al profilo di
          assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso".
                 -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 35 della legge
          21 novembre  2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e' il
          seguente:
                 "Art.  35  (Indennita'  di trasferta degli ufficiali
          giudiziari).  -  1. I soggetti che non hanno dichiarato, in
          tutto  o  in  parte,  le  indennita'  di  trasferta  di cui
          all'art.  133  dell'ordinamento  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          relative  agli  anni  1993-1997,  possono  regolarizzare  e
          definire  la  loro  posizione  con  l'Amministrazione delle
          finanze,  versando  le  relative  imposte,  sulla  base del
          decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n. 314, che ne ha
          previsto  la  tassazione  nella misura del 50 per cento, al
          netto  degli  acconti versati ai sensi degli articoli 146 e
          154  del  citato  ordinamento  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          senza  l'applicazione  di  interessi  e  sanzioni, in unica
          soluzione  entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate
          bimestrali  di  eguale  importo  a  decorrere  dalla stessa
          data".
                 -  Il  testo  del  comma  4  dell'art. 85 della gia'
          citata  legge  n.  388/2000,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "4.  A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando
          quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4,  lettera a), del
          decreto  legislativo  29 aprile  1998, n. 124, e secondo le
          indicazioni  del  Piano  sanitario  nazionale, sono escluse
          dalla  partecipazione  al  costo  e,  quindi, erogate senza
          oneri  a  carico dell'assistito al momento della fruizione,
          le  seguenti  prestazioni  specialistiche  e di diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio,  finalizzate alla diagnosi
          precoce  dei  tumori  dell'apparato genitale femminile, del
          carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
                   a) mammografia,  ogni  due  anni,  a  favore delle
          donne  in  eta'  compresa tra quarantacinque e sessantanove
          anni  e  tutte  le  prestazioni  di secondo livello qualora
          l'esame mammografico lo richieda.
                   b) esame  citologico  cervico-vaginale (PAP test),
          ogni  tre  anni,  a favore delle donne in eta' compresa tra
          venticinque e sessantacinque anni;
                   c) colonscopia,  ogni  cinque anni, a favore della
          popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della
          popolazione   a   rischio   individuata   secondo   criteri
          determinati con decreto del Ministro della sanita'".
                 Il  testo  del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge
          30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti
          per  lo  sviluppo  del settore dei trasporti e l'incremento
          dell'occupazione) e' il seguente:
                 "Art.  6.  - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione
          della  gente  di  mare, a decorrere dal 1º gennaio 1998, le
          imprese  armatrici,  per il personale avente i requisiti di
          cui  all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato
          su   navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  di  cui
          all'art.  1,  nonche'  lo  stesso personale suindicato sono
          esonerati  dal  versamento  dei contributi previdenziali ed
          assistenziali  dovuti  per  legge.  Il  relativo onere e' a
          carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo gestione
          istituti  contrattuali  lavoratori portuali in liquidazione
          di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
          1990,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          24 marzo   1990,  n.  58,  ed  e'  rimborsato  su  conforme
          rendicontazione".
                 -  Il  testo  del  comma  4  dell'art. 5 della legge
          28 ottobre  1999,  n.  410  (Nuovo ordinamento dei consorzi
          agrari)  cosi'  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "4  Entro  cinquanta  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge l'autorita' amministrativa che
          vigila    sulla    liquidazione   revoca   l'autorizzazione
          all'esercizio  provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari
          in   liquidazione  coatta  amministrativa,  salvo  che  nel
          frattempo  sia  stata  presentata ed autorizzata domanda di
          concordato   ai  sensi  dell'art.  214  del  regio  decreto
          16 marzo  1942,n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque
          titolo,  cessione  di azienda o di ramo d'azienda in favore
          di  un  altro  consorzio  agrario o di societa' cooperativa
          agricola   operanti  nella  stessa  regione  o  in  regione
          confinante,  che  siano  in  amministrazione  ordinaria. Il
          cessionario   succede  nella  titolarita'  delle  attivita'
          d'impresa  cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
          immobili e le licenze di commercio e di produzione".
                 Il  testo  degli  articoli  da  133 a 137 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
          piccole  e  medie  imprese siciliane). - 1. E concesso alle
          piccole   e   medie   imprese  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione   classificate  dal  decreto  del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  del
          18 settembre  1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          229  del  1º  ottobre 1997,  con sede legale e stabilimento
          operativo   nel   territorio   della  regione  Sicilia,  ad
          eccezione  di  quelle  di  distillazione  dei  petroli,  un
          contributo,  mediante  credito  d'imposta,  per le spese di
          trasporto  ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei,
          limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
          Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
          presente  articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
          site  nel  territorio  della regione Sicilia e destinati al
          restante  territorio  comunitario.  Per  il  2001 il 20 per
          cento  dello  stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
          riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
          A  decorrere  dal  2002 tale percentuale e' diminuita del 5
          per cento per ciascun anno.
                 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
          e'   affidata   alla   regione   Sicilia  tramite  apposita
          convenzione  tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  e  il  presidente  della
          regione,  da  definire  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con la quale si
          stabiliranno  le  modalita'  per il trasferimento dei fondi
          dal  bilancio  statale alla regione Sicilia e l'entita' del
          cofinanziamento   regionale  dell'agevolazione  di  cui  al
          presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
          al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
          per  il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
          lire  25  miliardi  per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
          decorrere dall'anno 2002".
                 "Art.  134  (Riqualificazione  del settore trasporto
          merci nella regione Sicilia). - 1. E assegnata alla regione
          Sicilia  la  somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per
          il  cofinanziamento  di  interventi  regionali di carattere
          straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione
          del  settore  del  trasporto merci siciliano. Il contributo
          statale  e'  erogato  subordinatamente  alla verifica della
          coerenza  degli  interventi  con  gli  obiettivi  di cui al
          presente  articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra'
          essere inferiore al 30 per cento del contributo statale".
                 "Art. 135 (Continuita' territoriale per la Sicilia).
          -  1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale per
          la  Sicilia,  in  conformita'  alle  disposizioni di cui al
          regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
          1992,  il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, dispone con proprio decreto:
                   a) l'imposizione  degli oneri di servizio pubblico
          relativamente  ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
          scali  aeroportuali  della Sicilia e i principali aeroporti
          nazionali  e  tra  gli  scali  aeroportuali della Sicilia e
          quelli  delle  isole  minori  siciliane in conformita' alle
          conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e
          3;
                   b) qualora  nessun vettore abbia istituito servizi
          di  linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una
          gara  di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra
          gli  scali  aeroportuali  della  Sicilia  e  gli  aeroporti
          nazionali.
                 2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, il Presidente della regione
          Sicilia,  delegato  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione, indice una conferenza di servizi.
                 3.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 2
          definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
                   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
                   b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
                   c) al numero dei voli;
                   d) agli orari dei voli;
                   e) alle tipologie degli aeromobili;
                   f) alla capacita' dell'offerta;
                   g) all'entita'       dell'eventuale      copertura
          finanziaria  da  porre  a  carico  del bilancio dello Stato
          qualora si proceda alla gara di appalto europea.
                 4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione
          degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera
          a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa
          con  il  Presidente della regione siciliana, indice la gara
          di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art.
          4,   paragrafo  1,  lettere  d),  e),  f),  g)  e  h),  del
          regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
          1992.
                 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione
          di  imporre  gli  oneri  di  servizio  pubblico relativi ai
          servizi  aerei  sulle  rotte  tra  gli  scali  siciliani  e
          nazionali e' comunicata all'Unione europea.
                 6.  Per  le  compensazioni  degli  oneri di servizio
          pubblico  accettati  dai vettori conseguentemente all'esito
          della  gara  di  appalto  di cui al comma 4, sono stanziate
          lire  50  miliardi  per  l'anno  2001 e lire 100 miliardi a
          decorrere dall'anno 2002.
                 7. L'entita'   del  cofinanziamento  regionale  alle
          agevolazioni  di cui al presente articolo non potra' essere
          inferiore al 50 per cento del contributo statale".
                 "Art.  136 (Oneri di pubblico servizio per i servizi
          aerei  di  linea).  - 1. Al fine di realizzare politiche di
          coesione  tra  le  diverse  aree del Paese, con riguardo ai
          servizi  aerei  di linea, il Ministro dei trasporti e della
          navigazione  dispone, con proprio decreto, l'imposizione di
          oneri di pubblico servizio in conformita' alle disposizioni
          del  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del Consiglio, del 23
          luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
          1999  e  provvede  a  costituire le condizioni necessarie a
          determinare  una  effettiva  riduzione  delle  tariffe  dei
          servizi aerei di linea nelle predette regioni.
                 2.  I  contenuti  dell'onere di pubblico servizio di
          cui al comma 1 sono determinati secondo le modalita' di cui
          ai  commi 2 e 3 dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
          144".
                 "Art.  137  (Ulteriori  erogazioni  a  favore  della
          regione Sicilia). - 1. Alla regione Sicilia e' assegnato un
          limite  di  impegno  di 21 miliardi di lire della durata di
          quindici  anni,  corrispondente  a un capitale mutuabile di
          almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
                   a) contenere i consumi ed i costi energetici delle
          piccole e medie imprese;
                   b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
                   c) sostenere  iniziative e investimenti nei comuni
          sede  di  impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio
          di prodotti petroliferi".
                 Il  testo  dell'art.  4  del  Regolamento  (CEE)  n.
          2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei
          vettori  aerei  della Comunita' alle rotte intracomunitarie
          e' il seguente:
                 "Art.  4.  -  1.a)  Uno  Stato  membro  puo', previa
          consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo
          aver  informato  la  Commissione e i vettori aerei operanti
          sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai
          servizi  aerei  di  linea effettuati verso un aeroporto che
          serve   una   regione  periferica  o  in  via  di  sviluppo
          all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densita'
          di  traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo
          territorio,  qualora  tale rotta sia considerata essenziale
          per  lo  sviluppo  economico  della regione in cui si trova
          l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che
          su  tale  rotta  siano  prestati  adeguati servizi aerei di
          linea  rispondenti  a  determinati  criteri di continuita',
          regolarita',  capacita'  e tariffazione cui i vettori aerei
          non  si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro
          interesse   commerciale.   La   Commissione  rendera'  nota
          l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la
          Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
                   b) Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di
          linea gli Stati membri tengono conto:
                     i) del pubblico interesse;
                     ii) della  possibilita',  in  particolare per le
          regioni  insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto
          e  dell'idoneita' di queste ultime a soddisfare il concreto
          fabbisogno di trasporto;
                     iii) delle  tariffe  aeree  e  delle  condizioni
          proposte agli utenti;
                     iv) dell'effetto  combinato  di  tutti i vettori
          aerei  che  operano  o intendono operare sulla rotta di cui
          trattasi;
                   c) Laddove  altre  forme  di trasporto non possano
          garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri
          interessati  hanno  la facolta' di prescrivere, nell'ambito
          degli  oneri  di servizio pubblico, che i vettori aerei che
          intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione
          per  un  periodo  da  precisare,  conformemente  alle altre
          condizioni degli oneri di servizio pubblico.
                   d) L'accesso  ad  una  rotta  sulla  quale  nessun
          vettore  aereo  abbia  istituito  o si appresti a istituire
          servizi  aerei di linea conformemente all'onere di servizio
          pubblico  imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo
          Stato  membro  ad un unico vettore aereo per un periodo non
          superiore  a tre anni al termine del quale si procedera' ad
          un  riesame  della  situazione.  Il  diritto  di effettuare
          siffatti  servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico,
          per  rotte  singole  o  serie  di rotte a qualsiasi vettore
          aereo  comunitario  abilitato a effettuare tali servizi. Il
          bando  di  gara  viene  pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          delle  Comunita'  europee e il termine per la presentazione
          delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a un mese dal
          giorno  della  pubblicazione.  Le  offerte  presentate  dai
          vettori  aerei  sono  immediatamente  comunicate agli altri
          Stati membri interessati e alla Commissione.
                   e) Il  bando  di  gara  ed il successivo contratto
          devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
                     i) le  norme  prescritte  dall'onere di servizio
          pubblico;
                     ii) norme relative alla modifica e alla scadenza
          del   contratto,   in   particolare   per  tener  conto  di
          cambiamenti imprevedibili;
                     iii) il periodo di validita' del contratto;
                     iv) sanzioni   in   caso   di  inadempienza  del
          contratto.
                   f) La  selezione  tra  le offerte presentate viene
          effettuata  il  piu'  presto possibile, tenendo conto della
          qualita'  del  servizio  offerto  e  in  particolare  delle
          tariffe  aeree  e  delle  condizioni  proposte agli utenti,
          nonche'  del  costo  dell'eventuale compenso richiesto allo
          Stato o agli Stati membri interessati.
                   g) In  deroga  al  disposto  della lettera f), dal
          giorno  della  presentazione delle offerte deve trascorrere
          un periodo di due mesi prima che si proceda alla selezione,
          affinche'   gli   altri  Stati  membri  possano  presentare
          eventuali osservazioni.
                   h) Uno  Stato  membro  puo'  rimborsare un vettore
          aereo  selezionato  in  conformita'  della  lettera  f) che
          soddisfi  le norme di onere di servizio pubblico prescritte
          nel  quadro  del  presente  paragrafo;  tale rimborso tiene
          conto  dei  costi  e  dei  ricavi derivanti dal servizio in
          questione.
                   i) Gli  Stati membri adottano le misure necessarie
          per  garantire  che  qualsiasi decisione presa ai sensi del
          presente   articolo   possa   essere  riesaminata  in  modo
          effettivo  e,  in  particolare,  il  piu' presto possibile,
          laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle
          norme d'attuazione nazionali.
                   j) Qualora  sia stato imposto un onere di servizio
          pubblico  in  conformita'  delle lettere a) e c), i vettori
          aerei  possono  mettere in vendita il solo posto unicamente
          se   il  servizio  aereo  in  questione  soddisfa  tutti  i
          requisiti  dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza,
          siffatto servizio aereo e' considerato un servizio aereo di
          linea.
                   k) La  lettera  d) non si applica qualora un altro
          Stato  membro  interessato  proponga un soddisfacente mezzo
          alternativo   per   l'adempimento  del  medesimo  onere  di
          servizio pubblico.
                 2.  Il  paragrafo  1, lettera d) non si applica alle
          rotte  su cui altre forme di trasporto possano garantire un
          servizio  adeguato  e  ininterrotto,  laddove  la capacita'
          offerta superi i 30.000 posti l'anno.
                 3.  A  richiesta  di qualsiasi Stato membro il quale
          ritenga  che  lo  sviluppo di una rotta venga indebitamente
          limitato  dalle  condizioni  di  cui  al  paragrafo 1, o di
          propria  iniziativa,  la  Commissione  svolge un'indagine e
          decide,  entro due mesi dal ricevimento della richiesta, in
          base  a  tutti  gli  elementi  rilevanti, se il paragrafo 1
          debba  continuare  ad applicarsi in relazione alla rotta di
          cui trattasi.
                 4. La Commissione comunica la decisione al Consiglio
          e  agli  Stati membri. Qualsiasi Stato membro puo' deferire
          la  decisione  della  Commissione  al  Consiglio  entro  il
          termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
          qualificata,  puo'  prendere una decisione diversa entro il
          termine di un mese".
                 Il   titolo   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  4  novembre  1960,  n.  1574  (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  319  del  30 dicembre  1960) e' il
          seguente:   "Approvazione  del  nuovo  statuto  dell'Unione
          internazionale  degli  istituti  di  archeologia,  storia e
          storia dell'arte, con sede in Roma".
                 Il  titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n.
          174,  supplemento  ordinario),  e'  il  seguente: "Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni".
                 Il testo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n.
          227  (Disposizioni  sull'assicurazione  e sul finanziamento
          dei  crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
          all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
          cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
          internazionale) e' il seguente:
                 "Art.  26.  - Nel quadro della cooperazione italiana
          con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi
          stabiliti  dal  CIPES,  il Ministro del tesoro, su proposta
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, puo' autorizzare il
          Mediocredito  centrale  a concedere, anche in consorzio con
          enti  o  banche  estere, a Stati, banche centrali o enti di
          Stato  di  Paesi  in  via  di  sviluppo, crediti finanziari
          agevolati   destinati  al  miglioramento  della  situazione
          economica  e  monetaria  di tali Paesi, tenendo conto della
          partecipazione   italiana   a   progetti   e  programmi  di
          cooperazione  approvati  nelle  forme  di legge e diretti a
          favorire  e  promuovere  il  progresso  tecnico, culturale,
          economico e sociale di detti Stati.
                 Per  le  operazioni  di  cui  al precedente comma e'
          costituito   presso   il  Mediocredito  centrale  un  fondo
          rotativo.  La  dotazione  del  fondo  avverra'  con  legge,
          mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro".
                 Il  testo  dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987,
          n.  49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
          i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
                 "Art.  6  (Fondo  rotativo  presso  il  Mediocredito
          centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
          CICS,   su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          autorizza  il  Mediocredito  centrale a concedere, anche in
          consorzio  con  enti  o  banche  estere,  a  Stati,  banche
          centrali  o  enti  di  Stato  di  Paesi in via di sviluppo,
          crediti  finanziari  agevolati  a valere sul Fondo rotativo
          costituito presso di esso.
                 2.  In  estensione  a  quanto previsto dall'art. 13,
          secondo  comma,  del  decreto-legge  6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
          cui  al  citato  art.  13,  primo  comma,  lettera  d),  al
          Mediocredito  centrale in ordine alle operazioni finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti
                 3.  I  crediti di aiuto, anche quando sono associati
          ad  altri  strumenti  finanziari  (doni,  crediti agevolati
          all'esportazione,   crediti   a   condizioni  di  mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.   Nel   predetto  fondo  rotativo  confluiscono  gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
          legge 3 gennaio 198l, n. 7.
                 4.   Ove  richiesto  dalla  natura  dei  progetti  e
          programmi  di  sviluppo,  i crediti di aiuto possono essere
          destinati,  in  particolare nei Paesi a piu' basso reddito,
          anche  al  finanziamento  di  parte  dei  costi locali e di
          eventuali  acquisti  in  paesi  terzi  di  beni inerenti ai
          progetti  approvati  e  per  favorire l'accrescimento della
          cooperazione tra Paesi in via di sviluppo".
                 Il  testo  del  comma  6  dell'art.  1 della legge 6
          febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione  dell'Italia alle
          iniziative  di  pace ed umanitarie in sede internazionale),
          e' il seguente:
                 "6.  Per  le  iniziative  di cui alla presente legge
          destinate   a   Paesi  in  via  di  sviluppo,  puo'  essere
          annualmente  utilizzata,  oltre  agli stanziamenti indicati
          nel  comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello
          stanziamento  del  capitolo  4620 dello stato di previsione
          del  Ministero  degli  affari  esteri,  da  individuare con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro".
                 Il  testo del comma 4 dell'art. 92 della gia' citata
          legge  n.  388/2000,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
                 "4.  a' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20
          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003, da
          destinare  alla  ricerca  sulle  cellule  staminali  e  sui
          vaccini  e al cotinanziamento con il settore privato per lo
          sviluppo  di  progetti  specifici  di  ricerca di interesse
          pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero
          della salute".
                 Il  comma  3  dell'art. 4 della gia' citata legge n.
          266/1997 e' il seguente:
                 "3.  Per  garantire  un  qualificato  livello  della
          presenza  italiana  nei  programmi  aeronautici  di elevato
          contenuto  tecnologico, connessi alle esigenze della difesa
          aerea  nazionale  e  realizzati  nel  contesto  dell'Unione
          europea,  e'  autorizzato il limite di impegno decennale di
          lire  100  miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo
          in  relazione  al  predetto  limite  di impegno nonche' per
          corrispondere le quote di competenza italiana del programma
          EFA   (European   fighter  aircraft)  in  conformita'  alle
          indicazioni  del  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,   di  concerto  con  il  Ministero  della
          difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale".
                 Il  testo  dei  commi  1 e 2 dell'art. 4 del decreto
          legislativo   28 luglio   1989,   n.   273,   e  successive
          modificazioni  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento e
          transitorie  del decreto del Presidente della Repubblica 22
          settembre  1988,  n.  449,  recante norme per l'adeguamento
          dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale ed a
          quello  a  carico  degli  imputati  minorenni),  cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
          un'indennita'  di  L.  190.000  per  ogni udienza, anche se
          tenuta   in   camera   di  consiglio.  Non  possono  essere
          corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
                 2.  Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita'
          di  L.  190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e'
          conferita  la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto
          30   gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni.
          L'indennita'  e'  corrisposta per intero anche se la delega
          e'  conferita  soltanto  per  uno o per alcuni dei processi
          trattati  nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu'
          di due indennita' al giorno".
                 Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1957, n.
          978  (Aumento  delle  indennita'  giornaliere per i giudici
          privati  dei  tribunali  per i minorenni e delle sezioni di
          Corte  di  appello  per i minorenni), cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  1.  -  Ai  componenti privati dei tribunali e
          delle  sezioni  di  Corte  di  appello per i minorenni sono
          dovute  le  indennita'  stabilite per i giudici onorari del
          tribunale ordinario".
                 Il testo dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n.
          287,  (Riordinamento dei giudizi di assise) come sostituito
          dall'art.  12  del  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n.
          273,  cosi'  come  modificato  dalla  presente legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  36  (Indennita'  dei  giudici popolari). - Ai
          giudici    popolari   spetta   una   indennita'   di   lire
          cinquantamila  per ogni giorno di effettivo esercizio della
          loro funzione.
                 2.  L'indennita'  prevista dal comma 1 e' aumentata,
          per  i  giudici  popolari  che  siano lavoratori autonomi o
          lavoratori  dipendenti  senza diritto alla retribuzione nel
          periodo   in  cui  esercitano  le  loro  funzioni,  a  lire
          centomila  giornaliere  per  le prime cinquanta udienze; e'
          aumentata   a   lire   centodiecimila  giornaliere  per  le
          successive  cinquanta  udienze ed a lire centoventimila per
          le udienze successive.
                 3.  Ai  giudici popolari che prestino servizio nelle
          corti  di  assise  o nelle corti di assise di appello fuori
          della  loro  residenza spettano, in ogni caso e per intero,
          le  indennita'  di  soggiorno  e il rimborso delle spese di
          viaggio,  nella  misura  stabilita  rispettivamente  per  i
          giudici  di  tribunale  o  per  i  consiglieri  di corte di
          appello.
                 4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice
          popolare  citato  e poi licenziato, purche' sia comparso in
          tempo utile per prestare servizio.
                 5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita'
          speciale   di   ammontare  pari  a  quella  della  prevista
          dall'art.  3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
          rapportata  a ogni giorno di effettivo esercizio della loro
          funzione.
                 6. (Comma abrogato) ".
                 Il  testo  del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20   maggio   1993,   n.   148   (Interventi   a   sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
                 "7. Per  le finalita' di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo".
                 Il  testo  degli  articoli  1  e  5  del decreto del
          Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale 6 giugno
          2001  (Proroghe  del  trattamento di integrazione salariale
          straordinaria    e    dell'indennita'   di   mobilita'   in
          applicazione  dell'art.  2, comma 1, lettere a) e b), della
          legge n. 248/2001) e' il seguente:
                 "Art.  1.  - E prorogato, fino al 30 giugno 2002, il
          trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui
          all'art.  62,  comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488,  nel  limite  di  35 miliardi di lire, onde
          consentire,    anche    mediante    appositi    corsi    di
          riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori
          interessati   al   predetto   trattamento  ovvero  la  loro
          riallocazione:  qualora  al  termine della presente proroga
          risultino   residue  eccedenze  di  personale  a  carattere
          strutturale,  ovvero  non  ricorrono  le  condizioni  sopra
          indicate,   le   stesse   saranno   gestite  attraverso  le
          disposizioni  in materia di mobilita', di cui alla legge 23
          luglio  1991,  n.  223.  La  misura  del  sopra  richiamato
          trattamento e' ridotta del 20%".
                 "Art.  5.  - E' concesso, fino al 30 giugno 2002, il
          trattamento  di  integrazione  salariale straordinaria, nel
          limite  di  33  miliardi  di lire, in deroga alla normativa
          vigente  in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende
          industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti
          telefoniche,  per  le  quali  sussistano le condizioni ed i
          requisiti  del  decreto  11  gennaio  1999 del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, qualora il drastico calo
          degli appalti di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge
          8  aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
          legge  5  giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori
          eccedenze strutturali di personale. Il predetto trattamento
          e'   finalizzato,   anche   mediante   appositi   corsi  di
          riqualificazione,   alla   riammissione   in   azienda  dei
          lavoratori  interessati  alle  sospensioni  dal  lavoro o a
          riduzioni   di   orario   di   lavoro,   ovvero  alla  loro
          riallocazione.   Ove   al   termine  del  periodo  concesso
          risultino   residue  eccedenze  di  personale,  ovvero  non
          ricorrano  le  condizioni sopra indicate, le stesse saranno
          gestite  attraverso  le  procedure di mobilita' di cui alla
          legge 23 luglio 1991, n. 223".
                 Il  testo  del comma 8 dell'art. 3 della gia' citata
          legge  n.  448/1998, e successive modificazioni, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "8.  Il  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma   7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
          annue  a  decorrere  dal  1999  finalizzato ad agevolazioni
          contributive  a fronte di progetti di riduzione dell'orario
          di   lavoro.   Per   gli  anni  2000,  2001  e  2002,  tale
          finalizzazione  e'  limitata  a  lire  10 miliardi. In tali
          termini  e'  rettificato l'art. 4, comma 1, lettera b), del
          decreto  12  aprile  2000  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000".
                 Il  titolo  del  decreto direttoriale 11 luglio 2001
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
          2001),  e'  il seguente: "Graduatoria delle concessioni per
          la gestione delle sale destinate al gioco del "Bingo ".
                 Il  titolo del decreto del Ministro delle finanze 31
          gennaio 2000, n. 29 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
          febbraio 2000, n. 43), e' il seguente: "Regolamento recante
          norme per l'istituzione del gioco "Bingo ai sensi dell'art.
          16 della 13 maggio 1999, n. 133".
                 Il  titolo  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   18  maggio  1981,  n.  134),  e'  il  seguente:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          19  marzo  1981,  n.  75,  recante  ulteriori interventi in
          favore  delle  popolazioni colpite dagli eventi sismici del
          novembre 1980  e  del febbraio 1981. Provvedimenti organici
          per la ricostruzione e lo sviluppo, dei territori colpiti".
                 Il  testo dell'art. 10 del decreto-legge 4 settembre
          1987,  n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          novembre    1987,   n.   452   (Proroga   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  dei  lavoratori
          dipendenti   dalla   GEPI,   disciplina  del  reimpiego  di
          dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la
          soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e
          di   acciaio,   norme   per   il  finanziamento  di  lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico  e  monumentale  della citta' di Palermo, nonche'
          interventi  a favore dei lavoratori dipendenti da datori di
          lavoro  privati  operanti  nelle  province  di Sondrio e di
          Bolzano  interessate  dagli  eventi  alluvionali del luglio
          1987) e' il seguente:
                 "Art.  10.  - 1. Per la prosecuzione dell'intervento
          statale  avviato  con  decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 settembre
          1984,  n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore
          spesa  di  lire  90  miliardi, da iscriversi nello stato di
          previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita
          fra  il  comune  e  la provincia di Napoli sulla base di un
          programma    concertato    fra   le   due   amministrazioni
          interessate.  Le  modalita'  di  erogazione  delle  somme a
          favore  degli enti locali interessati sono disciplinate con
          decreto del Ministro dell'interno.
                 2.  Le  societa'  cooperative affidatarie dei lavori
          socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal
          comma  1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi
          del  presente decreto, in deroga alle disposizioni previste
          dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto
          legislativo   del   Capo   provvisorio   dello   Stato   14
          dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
                 3.   La  nomina  dei  commissari  governativi  viene
          effettuata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno.  Con  lo  stesso  provvedimento, in deroga al
          disposto  dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla
          nomina  dei sindaci, determinandone la durata in carica, da
          prescegliere  fra  dipendenti  del  Ministero  del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.
                 4.  I  poteri  e  la durata in carica dei commissari
          sono  determinati,  con  lo  stesso provvedimento, anche in
          deroga al disposto dell'art. 2543 del codice civile.
                 5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali
          non  e'  consentito  alle  cooperative  di  cui al presente
          articolo l'assunzione e lo svolgimento di attivita' diverse
          da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1".
                 Il  testo  del  comma  4  dell'art. 5 della legge 17
          maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), cosi' come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
                 "4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le
          risorse  destinate  a  progetti  in  ritardo  di attuazione
          possono   essere   diversamente   allocate   in   relazione
          all'effettivo  stato  di  avanzamento  di  altri  progetti,
          prioritariamente  nell'ambito  del  medesimo  accordo o, in
          caso  di  impossibilita',  in  accordi  per settori diversi
          eventualmente  anche  tra  diverse  intese istituzionali di
          programma".
                 Il  testo  dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione
          civile), e' il seguente:
                 "Art.  5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
          -  1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
          1,  lettera  c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
                 2. Per  l'attuazione  degli  interventi di emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
                 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
                 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
                 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
                 6.  Le  ordinanze  emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
                 - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge
          30  maggio  1994,  n.  328,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 25 luglio 1994, n. 471 (Disposizioni urgenti a
          favore  delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi
          da settembre a dicembre 1993), e' il seguente:
                 "Art. 3. - 1. Le disponibilita' di cui agli articoli
          1  e  2  sono  destinate,  con decreto del presidente della
          regione,     previa     deliberazione     della     giunta,
          all'integrazione  dei  bilanci  delle amministrazioni delle
          province,  dei  comuni,  delle  comunita'  montane  e della
          regione   stessa   per  interventi  urgenti  di  rispettiva
          competenza,  diretti  alla  salvaguardia  della  pubblica e
          privata incolumita' e relativi:
                   a)   alla   riparazione  dei  danni  subiti  dalle
          infrastrutture   viarie,   idriche,  idrauliche,  fognarie,
          igienico-sanitarie;
                   b)    alla    realizzazione    delle    opere   di
          consolidamento  dei  dissesti  idrogeologici e di riassetto
          idraulico  della rete idrogeologica di competenza regionale
          nelle aree colpite;
                   c)  al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei
          privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle
          somme stanziate a favore delle regioni interessate".
                 Il  testo  del  comma  1 dell'art. 6 del gia' citato
          decreto-legge  n.  328/1994, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 471/1994 e' il seguente:
                 "Art. 6. - 1. Le risorse derivanti dai contributi di
          cui  all'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n.
          498,   destinate   alla   realizzazione  di  interventi  di
          ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo
          distrutti  o  danneggiati  dalle avversita' atmosferiche di
          cui  al  decreto-legge  4 dicembre 1992, n. 471, convertito
          dalla  legge  1º febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4
          novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori
          50  miliardi  di  lire  per l'anno 1994 che dovranno essere
          utilizzati   per   la   realizzazione   di   interventi  di
          ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo
          distrutti o danneggiati dalle avversita atmosferiche di cui
          al  presente  decreto nei comuni individuati ai sensi degli
          articoli 1 e 2".
                 Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del gia' citato
          decreto-legge  n.  328/1994, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 471/1994 e' il seguente:
                 "1. Alle     imprese    industriali,    commerciali,
          artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano
          impianti  o  attrezzature  danneggiati  o  distrutti  dagli
          eventi  alluvionali  di cui al presente decreto, nei comuni
          individuati  ai sensi degli articoli 1 e 2, e' destinato un
          contributo  a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno
          accertato.  Le relative domande sono presentate alle camere
          di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  corredate  da una
          perizia  giurata  redatta  da  tecnici  iscritti  ad albi o
          elenchi   professionali   tenuti  dallo  Stato  o  da  enti
          pubblici,   dall'indicazione  analitica  dei  danni  subiti
          dall'impresa,  comprensivi  di quelli relativi alle scorte,
          idoneamente     documentati,     dalla     valutazione    e
          quantificazione   del   loro   ammontare,   nonche'   dalla
          dichiarazione  del  nesso  di causalita' tra il danno e gli
          eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo
          e'   corrisposto  dalle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad
          esse  conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento da
          emettere  anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla
          normativa  vigente.  I  fondi  destinati alla Valle d'Aosta
          sono  trasferiti  alla  regione  autonoma che, in base allo
          statuto,  provvedera'  alla  ripartizione degli stessi come
          disposto  dalla  propria  legislazione.  Per l'applicazione
          delle  disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata
          la  spesa  di  lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43
          miliardi  per  l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni
          caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti.
                 2. (Omissis).
                 3.   A  favore  delle  aziende  agricole  singole  e
          associate,   comprese   le  cooperative  per  la  raccolta,
          trasformazione,  commercializzazione e vendita, nonche' per
          il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle
          opere  di  bonifica e di irrigazione, situate nei territori
          dei  comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1
          e  2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 2 della
          legge   14   febbraio   1992,   n.  185,  si  applicano  le
          disposizioni  e  le procedure della stessa legge n. 185 del
          1992.  A  tal  fine  il  Fondo di solidarieta' nazionale in
          agricoltura  e'  integrato dalle somme di lire 100 miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.".
                 Il  testo  del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
          12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  11  dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti
          per  le  aree  a  rischio  idrogeologico molto elevato e in
          materia  di  protezione  civile,  nonche'  a favore di zone
          colpite da calamita' naturali), cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  5  (Disposizioni relative al servizio di leva
          nelle  zone della regione Calabria interessate dagli eventi
          calamitosi  del  settembre e dell'ottobre 2000; sospensione
          di  termini  fiscali,  e  previdenziali).  -  1. I soggetti
          residenti  alla  data  delle  calamita'  di cui all'art. 4,
          comma  1,  nei comuni della regione Calabria individuati ai
          sensi del medesimo art. 4, comma 1, interessati al servizio
          militare  fino al 2005, sono utilizzati a domanda, anche se
          gia'   incorporati  o  in  servizio,  come  coadiutori  del
          personale  dello  Stato,  delle regioni o degli enti locali
          per   le   esigenze   connesse   alla  realizzazione  degli
          interventi   necessari   a   fronteggiare   le  conseguenze
          dell'emergenza;  quelli  interessati per gli stessi anni al
          servizio  civile,  sono  assegnati  con priorita' agli enti
          convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di
          cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda
          agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze".
                 Il  comma  1 dell'art. 90 della gia' citata legge n.
          388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  90 (Sperimentazioni gestionali). - 1. Sino al
          30  giugno 2002 il trasferimento di beni, anche di immobili
          e  di  aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e
          di  enti  pubblici,  ivi compresi gli enti disciplinati dal
          decreto  legislativo  4 dicembre 1997, n. 460, e successive
          modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni
          gestionali  previste  dall'art.  4, comma 6, della legge 30
          dicembre  1991, n. 412, nonche' dall'art. 9-bis del decreto
          legislativo   30   dicembre   1992  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   limitatamente   agli   atti  sottoposti  a
          registrazione   durante   il   periodo   di   durata  della
          sperimentazione,    nonche'   il   trasferimento   disposto
          nell'ambito  degli  accordi  e  forme  associative  di  cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  ovvero  di  processi  di ristrutturazione del sistema
          sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al
          contenimento  della  spesa sanitaria non da' luogo, ai fini
          delle  imposte  sui  redditi, a realizzo o distribuzione di
          plusvalenze,  ricavi  e minusvalenze, compreso il valore di
          avviamento,  non  costituisce presupposto per la tassazione
          di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non
          e'   soggetto  ad  alcuna  imposta  sui  trasferimenti  ne'
          comporta   obbligo   di   affrancare  riserve  e  fondi  in
          sospensione d'imposta.".
                 Il  testo  del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
                 "7.  Per le finalita' di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
                 Il  testo  dell'art.  19  del  decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE
          sui  rifiuti,  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
          sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  19  (Competenze  delle regioni). - 1. Sono di
          competenza   delle   regioni,  nel  rispetto  dei  principi
          previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
                   a)     la     predisposizione,     l'adozione    e
          l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani
          regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
                   b) la regolamentazione delle attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  ivi  compresa  la raccolta differenziata dei
          rifiuti   urbani,   anche   pericolosi,   con   l'obiettivo
          prioritario  della  separazione  dei rifiuti di provenienza
          alimentare,  degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
          comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
                   c)      l'elaborazione,      l'approvazione      e
          l'aggiornamento   dei   piani   per  la  bonifica  di  aree
          inquinate;
                   d)  l'approvazione  dei progetti di nuovi impianti
          per   la   gestione   dei   rifiuti,  anche  pericolosi,  e
          l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
                   e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
                   f)   le   attivita'   in   materia  di  spedizioni
          transfrontaliere  dei  rifiuti  che  il  regolamento CEE n.
          259/93  attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
          e di destinazione;
                   g)   la   delimitazione,   in   deroga  all'ambito
          provinciale,  degli  ambiti  ottimali  per  la gestione dei
          rifiuti urbani e assimilati;
                   h)   le   linee   guida   ed   i  criteri  per  la
          predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e
          di  messa  in  sicurezza,  nonche'  l'individuazione  delle
          tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
                   i)  la  promozione  della  gestione  integrata dei
          rifiuti,  intesa come il complesso delle attivita' volte ad
          ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
          smaltimento dei rifiuti;
                   l)    l'incentivazione    alla   riduzione   della
          produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
                   m) la definizione dei contenuti della relazione da
          allegare  alla  comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e
          33;
                   n)     la     definizione    dei    criteri    per
          l'individuazione,  da  parte delle Province, delle aree non
          idonee  alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
          di recupero dei rifiuti;
                   n-bis)    la    definizione    dei   criteri   per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento  e  la determinazione, nel rispetto delle norme
          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
                 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
          le  regioni  si avvalgono anche degli organismi individuati
          ai   sensi   del  decreto-legge  4  dicembre1993,  n.  496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61.
                 3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di
          impianti  di  smaltimento  e  recupero  dei rifiuti in aree
          industriali,  compatibilmente  con le caratteristiche delle
          aree    medesime,    incentivando    le    iniziative    di
          autosmaltimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          discariche.
                 4. Entro  il  31  marzo  2002 le regioni, sulla base
          delle   metodologie  di  calcolo  e  della  definizione  di
          materiale  riciclato  stabilite  da  apposito  decreto  del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
          concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della
          salute,  sentito  il  Ministro  per  gli  affari regionali,
          adottano  le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
          gli  enti  pubblici,  e  le  societa' a prevalente capitale
          pubblico,   anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano  il
          fabbisogno  annuale  dei  manufatti  e  beni,  indicati nel
          medesimo  decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da
          materiale  riciclato  non  inferiore  al  30  per cento del
          fabbisogno medesimo.
                 4-bis.  Nelle  aree portuali la gestione dei rifiuti
          prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita' portuali
          ove  istituite, o dalle autorita' marittime, che provvedono
          anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12".
                 Il  testo  del  comma 2 dell'art. 41 del gia' citato
          decreto legislativo n. 22/1997, cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
                   a)  definisce,  in accordo con le regioni e con le
          pubbliche    amministrazioni    interessate,   gli   ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che  comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
                   b)  definisce,  con  le  pubbliche amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera  a),  le condizioni generali di ritiro da parte dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
                   c)  elabora  ed aggiorna, sulla base dei programmi
          specifici  di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
          e  40,  comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
          la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                   d)  promuove accordi di programma con le regioni e
          gli  enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero
          dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
                   e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra  i
          consorzi   di   cui   all'art.   40,   anche  eventualmente
          destinando,   nell'ambito   della  ripartizione  dei  costi
          prevista   dalla  lettera  h),  una  quota  aggiuntiva  del
          contributo   ambientale   ai  consorzi  che  realizzano  le
          percentuali  di recupero superiori a quelle minime indicate
          nel  Programma  generale,  al  fine del conseguimento degli
          obiettivi  globali  di  cui  all'allegato  E,  lettera  a),
          annesso  al  presente  decreto.  Nella  medesima  misura e'
          ridotta  la  parte del contributo spettante ai consorzi che
          non raggiungono i singoli obiettivi di recupero.
                   f)   garantisce   il   necessario   raccordo   tra
          l'amministrazione   pubblica,   i   Consorzi  e  gli  altri
          operatori economici;
                   g)   organizza,   in   accordo  con  le  pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale;
                   h)  ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori
          i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
          recupero  dei  rifiuti  di  imballaggi  primari, o comunque
          conferiti   al   servizio  di  raccolta  differenziata,  in
          proporzione   alla   quantita'  totale,  al  peso  ed  alla
          tipologia  del materiale di imballaggio immessi sul mercato
          nazionale,  al  netto  delle  quantita' di imballaggi usati
          riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
          materiale".
                 Il  testo dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
          476  (Norma  in  materia  di borse di studio e dottorato di
          ricerca  nelle  Universita),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  2.  - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi
          di  dottorato  di ricerca e' collocato a domanda in congedo
          straordinario  per  motivi  di  studio senza assegni per il
          periodo  di  durata  del corso ed usufruisce della borsa di
          studio  ove  ricorrano  le condizioni richieste. In caso di
          ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
          studio,   o   di   rinuncia   a  questa,  l'interessato  in
          aspettativa     conserva    il    trattamento    economico,
          previdenziale   e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
          dottorato   di   ricerca,   il   rapporto   di  lavoro  con
          l'amministrazione   pubblica   cessi   per   volonta'   del
          dipendente   nei   due   anni   successivi,  e'  dovuta  la
          ripetizione  degli importi corrisposti ai sensi del secondo
          periodo.
                 Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
          della   progressione   di   carriera,  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza.".
                 Il testo del comma 9 dell'art. 118 della gia' citata
          legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "9.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini  e condizioni per ilconcorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236.  Le  disponibilita'  sono ripartite su base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori  interessati  dai  processi di ristrutturazione,
          con   priorita'   per   i   progetti   di  ristrutturazione
          finalizzati   a   conseguire   i   requisiti  previsti  per
          l'accreditamento   delle   strutture   formative  ai  sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
          modifiche".
                 Il  titolo  della  legge  9  dicembre  1998,  n. 426
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
          1998),   e'   il   seguente:  "Nuovi  interventi  in  campo
          ambientale".
                 Il  testo  del  comma  4  dell'art.  63  del decreto
          legislativo  13 aprile  1999,  n.  112 (Nuovi interventi in
          campo ambientale), e' il seguente:
                 "4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del
          rapporto  di  concessione,  risulta  iscritto da almeno due
          anni  al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere
          mantenuto  in servizio dal subentrante concessionario senza
          soluzione di continuita'.".
                 Il comma 82 dell'art. 145 della gia' citata legge n.
          388/2000,  abrogato  dalla  presente  legge,  concerneva la
          compatibilita'  della  carica  di sindaco, presidente della
          provincia,     consigliere    comunale,    provinciale    o
          circoscrizionale   con   lo   svolgimento  di  funzioni  di
          amministrazione  di  societa'  di capitale a partecipazione
          mista,  costituite,  in conformita' alla deliberazione CIPE
          del    21    marzo   1997,   come   soggetti   responsabili
          dell'attuazione  degli  interventi  previsti  dal comma 203
          dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                 Il testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il  riordino  degli  enti  previdenziali),  come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e
          le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
          aeroportuali).  -  1.  Il  Ministro  dei  trasporti e della
          navigazione,   al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  della
          continuita'  territoriale per la Sardegna e le isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
          alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
          del  Consiglio,  del  23  luglio  1992, dispone con proprio
          decreto:
                   a)  gli oneri di servizio pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole
          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                   b)   d'intesa   con  i  presidenti  delle  regioni
          autonome  della  Sardegna  e  della  Sicilia,  una  gara di
          appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte tra gli
          scali  aeroportuali  della  Sardegna  e  delle isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
          nazionali,  qualora  nessun vettore abbia istituito servizi
          di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
                 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
                 3.  La  conferenza  di  servizi  ha  il  compito  di
          precisare  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico,
          senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
                   a) le tipologie e i livelli tariffari;
                   b)   i   soggetti   che   usufruiscono  di  sconti
          particolari;
                   c) il numero dei voli;
                   d) gli orari dei voli;
                   e) i tipi di aeromobili;
                   f) la capacita' di offerta.
                 4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione
          degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera
          a),  il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa
          con  i  presidenti delle regioni interessate indice la gara
          di  appalto europea secondo le procedure previste dall'art.
          4,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
          (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del 23 luglio 1992. Il
          rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
          comunque  superare  l'importo  di  50  miliardi di lire per
          l'anno  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere
          dall'anno  2001.  L'1 per cento della spesa autorizzata dal
          presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia
          dotate di scali aeroportuali.
                 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla   regione   da  aziende  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione  con  sede  di  stabilimento in Sardegna, la
          conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 definisce uno
          schema  di  contratto  di  servizio  di  cui all'art. 4 del
          regolamento  (CEE)  n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
          1992  da  sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
          sono  precisati  le  tariffe  e  i  noli  in relazione alle
          tipologie  merceologiche  da  trasportare.  Qualora  nessun
          vettore  accetti  di sottoscrivere il contratto di servizio
          conforme  allo  schema  proposto  si  applica  la procedura
          prevista  dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
          le  agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  l'importo  di  lire 20
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
          dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
          regione  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento del
          contributo statale.
                 5.   E   concesso   alle  piccole  e  medie  imprese
          estrattive  e  di trasformazione, come definite dal decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato   18   settembre  1997,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del 1º ottobre 1997, con sede
          legale  e  stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione
          di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle
          spese  di  trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei
          limiti  del  massimale  previsto  dal  vigente regime degli
          aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni
          di  cui  all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1290/1999
          del  Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
                 6.  Il  Ministro delle finanze, con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
                 7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
                 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
                 Il  testo  del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge
          13  maggio  1999,  n.  132,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in
          materia di protezione civile), e' il seguente:
                 "2.  Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma
          del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno
          un   contributo  straordinario  rispetto  alle  risorse  in
          godimento  nell'anno  1998  pari al 20 per cento, al 30 per
          cento  ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con
          abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al
          15  per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale
          delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo
          ordinario,  consolidato e perequativo assegnato ai comuni e
          dall'imposta  comunale sugli immobili a suo tempo detratta.
          L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico
          delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'art. 4,
          comma  1.  Le  regioni  provvedono a versare direttamente i
          contributi  agli  enti  locali  interessati  sulla  base di
          apposita  tabella di ripartizione predisposta dal Ministero
          dell'interno".
                 -  Il  testo del comma 1 dell'art. 4 del gia' citato
          decreto-legge  n.  132/1999, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 226/1999, e' il seguente:
                 "Art.  4 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione
          degli  interventi  di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2,
          le  regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca
          europea  per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale
          del  Consiglio  d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti ed
          altri  enti  creditizi  nazionali  ed  esteri, in deroga al
          limite  di indebitamento stabilito dalla normativa vigente;
          ai  mutui  il Dipartimento della protezione civile concorre
          con  contributi  ventennali, pari a" lire 41 miliardi annui
          per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la
          regione  Calabria  ed  a  lire  0,5  miliardi  annui per la
          regione  Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019.
          Al  relativo  onere,  pari  a  complessive lire 47 miliardi
          annui  per  ciascuno  degli  anni  2000 e 2001, si provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo delle proiezioni per gli
          anni  medesimi  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  conto capitale "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica per l'esercizio
          finanziario   1999,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
                 - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
          materia  di  spesa  sanitaria), cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  8  (Particolari  modalita'  di  erogazione di
          medicinali  agli  assistiti). - 1. Le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, anche con provvedimenti
          amministrativi, hanno facolta' di:
                   a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
          delle  farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private, per
          consentire  agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente  anche presso le farmacie predette con le medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture  aziendali  del  Servizio sanitario nazionale, da
          definirsi in sede di convenzione regionale;
                   b) assicurare  l'erogazione diretta da parte delle
          aziende  sanitarie  dei medicinali necessari al trattamento
          dei  pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale e
          semiresidenziale;
                   c) disporre,  al  fine di garantire la continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente   i  farmaci,  limitatamente  al  primo  ciclo
          terapeutico  completo,  sulla  base di direttive regionali,
          per  il  periodo  immediatamente successivo alla dimissione
          dal   ricovero  ospedaliero  o  alla  visita  specialistica
          ambulatoriale".
                 -  Il  testo  degli  articoli  4  e  14  del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
                 "Art. 4 (lndirizzo politico-amministrativo. Funzioni
          e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                   a) le  decisioni  in  materia  di atti normativi e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                   b) la  definizione di obiettivi, priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                   c) la    individuazione   delle   risorse   umane,
          materiali   ed   economico-finanziarie  da  destinare  alle
          diverse  finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
          livello dirigenziale generale;
                   d) la  definizione dei criteri generali in materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                   e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad
          essi attribuiti da specifiche disposizioni;
                   f) le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                   g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
                 2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
                 3.  Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma
          2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
                 4.  Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui organi di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti
          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
                 "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.
          Il  Ministro  esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma
          1.  A  tal  fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
          dieci  giorni  dalla pubblicazione della legge di bilancio,
          anche  sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di cui
          all'art. 16:
                   a) definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi  da  attuare  ed  emana  le conseguenti direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                   b) effettua,  ai fini dell'adempimento dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
                 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
          il  Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri  e dei Sottosegretarie particolari
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
                 2.   Il   Ministro  non  puo'  revocare,  riformare,
          riservare   o   avocare   a   se'   o  altrimenti  adottare
          provvedimenti  o  atti di competenza dei dirigenti. In caso
          di  inerzia  o  ritardo il Ministro puo' fissare un termine
          perentorio  entro  il  quale il dirigente deve adottare gli
          atti  o  i  provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
          caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive generali da
          parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio
          per  l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
          i  casi  di urgenza previa contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
                 -  Il testo del comma 2 dell'art. 53 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 "2.   Le   pubbliche   amministrazioni  non  possono
          conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti
          e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.".
                 -  Il testo del comma 5 dell'art. 53 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 "5.   In   ogni   caso,   il   conferimento  operato
          direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione.".
                 -  Il  testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   9 maggio   1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione   nei   pubblici   impieghi),   come  sostituito
          dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          30 ottobre 1996, n. 693, e' il seguente:
                 "3.  Non  possono  accedere agli impieghi coloro che
          siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'
          coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
          presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
          insufficiente  rendimento,  ovvero  siano  stati dichiarati
          decaduti  da  un  impiego  statale, ai sensi dell'art. 127,
          primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3".
                 -  Il  testo  degli  articoli  4  e  7  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
                 "Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  - 1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
                 2.  I  Ministeri  che si avvalgono di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
                 3.  Il  regolamento  di cui al precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
                 4.   All'individuazione   degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
                 5.  Con  le  medesime modalita' di cui al precedente
          comma    1    si    procede    alla   revisione   periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale.
                 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
          le  disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
                 "Art.  7  (Uffici  di  diretta collaborazione con il
          Ministro). -1. La costituzione e la disciplina degli uffici
          di  diretta  collaborazione  del  Ministro, per l'esercizio
          delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni  ed integrazioni, l'assegnazione di personale
          a  tali  uffici  e  il  relativo  trattamento economico, il
          riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
          Stato,  sono  regolati  dall'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                 2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma
          2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                   a) attribuzione    dei    compiti    di    diretta
          collaborazione  secondo criteri che consentano l'efficace e
          funzionale  svolgimento  dei  compiti  di definizione degli
          obiettivi,  di  elaborazione delle politiche pubbliche e di
          valutazione  della  relativa  attuazione  e  delle connesse
          attivita'  di  comunicazione, nel rispetto del principio di
          distinzione   tra   funzioni  di  indirizzo  e  compiti  di
          gestione;
                   b) assolvimento   dei   compiti  di  supporto  per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                   c) organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo   interno   di   diretta  collaborazione  con  il
          Ministro,  secondo  le disposizioni del decreto legislativo
          di  riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  in  modo  da assicurare il corretto ed efficace
          svolgimento  dei  compiti  ad  essi  assegnati dalla legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali;
                   d) organizzazione            del           settore
          giuridico-legislativo  in  modo  da assicurare: il raccordo
          permanente   con   l'attivita'  normativa  del  Parlamento,
          l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
          valutazione  dei  costi  della regolazione, la qualita' del
          linguaggio    normativo,   l'applicabilita'   delle   norme
          introdotte,  lo  snellimento  e  la  semplificazione  della
          normativa,  la  cura  dei  rapporti  con  gli  altri organi
          costituzionali,  con  le  autorita'  indipendenti  e con il
          Consiglio di Stato:
                   e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
          di   cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche  estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
                 -  Il testo dei commi da 3 a 5 dell'art. 19 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001, e' il seguente:
                 "3.   Gli   incarichi   di  Segretario  generale  di
          ministeri,   gli   incarichi   di  direzione  di  strutture
          articolate  al loro interno in uffici dirigenziali generali
          e  quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente,  a dirigenti della prima fascia del ruolo unico
          di  cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a
          persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
          richieste dal comma 6.
                 4.  Gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  sono conferiti con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
                 5.  Gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  di
          livello   dirigenziale   sono   conferiti,   dal  dirigente
          dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti
          assegnati  al  suo  ufficio  ai sensi dell'art. 4, comma 1,
          lettera c).".
                 -  Il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 "3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi
          dei  commi  1  e  2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.".
                 Il  testo  del comma 2 dell'art. l del decreto-legge
          20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  marzo 1998, n. 52, come modificato dall'art. 78,
          comma  15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
          (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale), come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "2.  Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8,
          del  decreto-legge  29 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al
          31  dicembre  2002.  Alle  finalita'  del presente comma si
          provvede  nei  limiti delle risorse finanziarie preordinate
          allo  scopo  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
          al  comma  1,  e  comunque  entro  il  limite massimo di 30
          miliardi di lire.".
                 Il testo del comma 15 dell'art. 78 della gia' citata
          legge n. 388/2000, e' il seguente:
                 "15.   Nei   limiti  delle  risorse  rispettivamente
          indicate a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, per
          l'anno 2001:
                   a) sono  prorogati,  in attesa della riforma degli
          ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
          2001,   i   trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria  e  di mobilita' di cui all'art. 62, comma 1,
          lettera   g),   della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          limitatamente  alle imprese esercenti attivita' commerciali
          con  piu'  di  cinquanta addetti. L'onere differenziale tra
          prestazioni,  ivi  compresa  la contribuzione figurativa, e
          gettito contributivo e' pari a lire 50 miliardi;
                   b) all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  20
          gennaio  1998,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  marzo 1998, n. 52, come modificato dall'art. 62,
          comma  5,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
          "31  dicembre  2000  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31
          dicembre  2001 e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e
          2000  sono  sostituite  dalle seguenti: "per ciascuno degli
          anni  1999,  2000 e 2001 . L'onere derivante dalla presente
          disposizione e' pari a lire 9 miliardi;
                   c) all'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  20
          gennaio  1998,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  marzo  1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000
          sono   sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2001  .
          All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede
          entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
                   d) (Omissis);
                   e) le  disposizioni previste dall'art. 7, comma 5,
          della  legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei
          casi   in  cui  i  lavoratori  licenziati  beneficiano  del
          trattamento  di  cui  all'art. 11 della citata legge n. 223
          del  1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e'
          pari a lire 2 miliardi.".
                 Il  testo  del  comma  l  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo   28  febbraio  2000,  n.  81  (Integrazioni  e
          modifiche  della disciplina dei lavori socialmente utili, a
          norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
          144),  cosi'  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3,
          dell'art.  10  del  citato  decreto  legislativo n. 468 del
          1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino
          al 31 dicembre 2002.".
                 Il  testo  dell'art.  15 del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1994,  n.  451  (Disposizioni urgenti in materia di
          occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
          il seguente:
                 "Art.  15 (Piani per l'inserimento professionale dei
          giovani  privi  di  occupazione).  -  1.  Nelle aree di cui
          all'art.  l  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          sentite  le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
          con  le  regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
          1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
          dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
                   a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori
          socialmente  utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla
          qualificazione  professionale dei soggetti gia' in possesso
          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
          di scuola secondaria superiore;
                   b) progetti  che prevedono periodi di formazione e
          lo  svolgimento  di  un'esperienza  lavorativa  per  figure
          professionalmente qualificate.
                 2.  I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
          parte  relativa  al programma dei lavori socialmente utili,
          sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. l4. La
          parte relativa al programma formativo deve essere formulata
          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
                 3.  I  progetti  di cui al comma 1, lettera b), sono
          redatti  dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
          ordini  e/o  collegi  professionali  sulla base di apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni  regionali per
          l'impiego.
                 4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui
          al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta
          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
          e'  corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
          dell'indennita'  provvede mensilmente l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  eventualmente
          avvalendosi  della  rete  di  sportelli  bancari  o postali
          all'uopo  convenzionati.  A decorrere dal 1º gennaio 1999 i
          soggetti  utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante
          ai  giovani  anche  per  la  parte di competenza del citato
          ufficio  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione. Le somme
          anticipate  saranno  conguagliate dai soggetti utilizzatori
          in  sede  di  versamento  dei  contributi  dovuti  all'INPS
          relativi  ai  lavoratori  dipendenti.  Dette  somme, previa
          rendicontazione,    saranno    trimestralmente   rimborsate
          all'INPS   da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  La  meta'  del costo dell'indennita',
          esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico
          del  soggetto  presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa
          secondo modalita' previste dalla convenzione.
                 5.  Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
          limiti  del  ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia
          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento
          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
                 6.  L'utilizzazione  dei giovani nei progetti di cui
          al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
          rapporto  di  lavoro,  non  comporta la cancellazione dalle
          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine
          dell'esperienza,  con  contratto  di  formazione  e lavoro,
          relativamente  alla  stessa  area professionale. I medesimi
          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
          del   soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
                 7.  L'assegnazione  dei giovani avviene a cura delle
          sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  sulla  base  di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
                 6.  Al  finanziamento  dei  piani di cui al presente
          articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.".
                 Il  testo  del  comma 6-bis dell'art. 23 del decreto
          legislativo   11 maggio   1999,  n.  152,  come  da  ultimo
          modificato  dal  comma  23  dell'art.  114  della  legge 23
          dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  sulla tutela delle
          acque   dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva
          91/271/CEE  concernente  il  trattamento delle acque reflue
          urbane   e   della   direttiva   91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati   provenienti   da   fonti  agricole),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17  agosto 1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2002. In
          tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999".
                 -  Il testo del primo comma dell'art. 74 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  cosi'  come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
                 "Art.   74   (Disposizioni  relative  a  particolari
          settori).  - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
          secondo, l'imposta e' dovuta:
                   a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                   b) per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                   c) per  il  commercio  di  giornali quotidiani, di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornogratici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni.  Pr periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
                   d) per  le  prestazioni  dei  gestori  di telefoni
          posti  a  disposizione del pubblico, nonche' per la vendita
          di  qualsiasi  mezzo  tecnico  per  fruire  dei  servizi di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                   e) per   la  vendita  al  pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
                   e-bis) (Omissis);".
                 L'art.  490  del  codice  di procedura civile, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  490.  (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la
          legge  dispone  che  di un atto esecutivo sia data pubblica
          notizia,  un  avviso  contenente  tutti i dati, che possono
          interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni
          continui  nell'albo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al
          quale si svolge il procedimento esecutivo.
                 In  caso  d'espropriazione  immobiliare  il medesimo
          avviso  e'  inserito  nel Foglio degli annunzi legali della
          provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
                 Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
          una  o  piu'  volte  sui  quotidiani di informazione locali
          aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
          opportuno,  sui  quotidiani  di  informazione  nazionali e,
          quando  occorre,  che  sia  divulgato  con  le  forme della
          pubblicita'  commerciale.  La divulgazione degli avvisi con
          altri  mezzi  diversi  dai  quotidiani di informazione deve
          intendersi complementare e non alternativa.".
                 Il  comma 2 dell'art. l del decreto-legge 22 ottobre
          1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge 1º marzo 1986,
          n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente:
                 "2.    Il    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione    economica    (CIPE)    e    il   Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale    (CIPI),    nell'ambito    delle   rispettive
          competenze,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          previa   determinazione  di  indirizzo  del  Consiglio  dei
          Ministri,  definiscono  le  disposizioni per la concessione
          delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
                   a) le  agevolazioni  sono calcolate in equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                   b) la  graduazione dei livelli di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                   c) le   agevolazioni  debbono  essere  corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                   d) gli  stanziamenti  individuati  dal CIPI per la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.".
                 Il  testo  del  comma  1  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
                 "Art.  4  (Definizioni  e ambito di applicazione del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
                   a) per  commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta
          da  chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
          conto   proprio   e   le  rivende  ad  altri  commercianti,
          all'ingrosso    o   al   dettaglio,   o   ad   utilizzatori
          professionali,  o  ad  altri  utilizzatori  in grande. Tale
          attivita'  puo'  assumere la forma di commercio interno, di
          importazione o di esportazione;
                   b) per  commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
          da  chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante  altre  forme  di  distribuzione,  direttamente al
          consumatore finale;
                   c) per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio
          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
          occupata  da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
          superficie   di   vendita  quella  destinata  a  magazzini,
          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
                   d)    per   esercizi  di  vicinato  quelli  aventi
          superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
          popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250
          mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
          abitanti;
                   e) per  medie  strutture  di  vendita gli esercizi
          aventi  superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
          fino  a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione residente
          inferiore  a  10.000  abitanti  e a 2.500 mq nei comuni con
          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
                   f) per  grandi  strutture  di vendita gli esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
                   g) per  centro commerciale, una media o una grande
          struttura  di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
          sono  inseriti  in una struttura a destinazione specifica e
          usufruiscono  di  infrastrutture comuni e spazi di servizio
          gestiti  unitariamente.  Ai  fini  del presente decreto per
          superficie  di  vendita di un centro commerciale si intende
          quella  risultante  dalla  somma delle superfici di vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
                   h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
                     1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
          enti  o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
          di  consumo,  di  aderenti  a  circoli  privati, nonche' la
          vendita  nelle  scuole,  negli  ospedali  e nelle strutture
          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
          ad accedervi;
                     2)   la   vendita   per   mezzo   di  apparecchi
          automatici;
                     3)  la  vendita  per  corrispondenza  o  tramite
          televisione o altri sistemi di comunicazione;
                     4)   la   vendita   presso   il   domicilio  dei
          consumatori.".
                 Il  testo dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n.
          287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento  e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi), e' il seguente:
                 "Art.   3  (Rilascio  delle  autorizzazioni).  -  1.
          L'apertura  e  il  trasferimento  di sede degli esercizi di
          somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e di bevande,
          comprese  quelle  alcoliche  di  qualsiasi gradazione, sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune  nel  cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito
          il  parere  della commissione competente ai sensi dell'art.
          6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
          4  del  presente articolo e a condizione che il richiedente
          sia  iscritto  nel  registro di cui all'art. 2. Ai fini del
          rilascio   dell'autorizzazione   il   sindaco   accerta  la
          conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la
          sussistenza   quando   cio'   non   sia  possibile  in  via
          preventiva.   Il   sindaco,   inoltre,  accerta  l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento.
                 2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre
          del  quinto  anno  successivo  a  quello  del  rilascio, e'
          automaticamente  rinnovata se non vi sono motivi ostativi e
          si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
                 3.  Ai  fini  dell'osservanza  del  disposto  di cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  9  dicembre  1986, n. 832,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,
          n.  15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale
          le     autorizzazioni    relative    agli    esercizi    di
          somministrazione  al pubblico di alimenti e bevande ubicati
          in aree a particolare interesse storico e artistico.
                 4.  Sulla base delle direttive proposte dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato - dopo
          aver  sentito  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria
          maggiormente   rappresentative  -  e  deliberate  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma  3,  lettera d), della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  le  regioni - sentite le organizzazioni di
          categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
          -   fissano  periodicamente  criteri  e  parametri  atti  a
          determinare  il  numero  delle  autorizzazioni rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati  in  relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella  fluttuante,  dei flussi turistici e delle abitudini
          di consumo extradomestico.
                 5.  Il  comune,  in  conformita'  ai  criteri  e  ai
          parametri  di  cui  al  comma  4,  sentita  la  commissione
          competente  ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente
          anche   per   singole  zone  del  territorio  comunale,  le
          condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
                 6.  I limiti numerici determinati ai sensi del comma
          4  non  si  applicano  per il rilascio delle autorizzazioni
          concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
                   a) al domicilio del consumatore;
                   b) negli  esercizi  annessi ad alberghi, pensioni,
          locande  o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
          prestazioni rese agli alloggiati;
                   c) negli  esercizi  posti  nelle  aree di servizio
          delle  autostrade  e  nell'interno di stazioni ferroviarie,
          aeroportuali e marittime;
                   d) negli  esercizi  di  cui  all'art.  5, comma 1,
          lettera  c), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta
          di trattenimento e svago;
                   e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
          circoli  cooperativi  e degli enti a carattere nazionale le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno;
                   f) esercitata  in  via diretta a favore dei propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
                   g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose;
          in  stabilimenti  militari,  delle  Forze  di polizia e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
                   h) nei mezzi di trasporto pubblico.
                 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di
          bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
          norme,  prescrizioni  e autorizzazioni in materia edilizia,
          urbanistica  e  igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla
          destinazione  d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
          l'irrogazione   delle   sanzioni   relative  alle  norme  e
          prescrizioni violate.".
                 -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 16 della legge
          7 agosto  1997,  n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  16 (Interventi per il settore del commercio e
          del  turismo).  - 1. a' istituito il Fondo nazionale per il
          cofinanziamento  di  interventi  regionali  nel settore del
          commercio  e  del  turismo con una dotazione finanziaria di
          lire  50  miliardi  per  ciascuno  degli  anni 1998 e 1999.
          Il CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce i
          progetti  strategici  da  realizzare nonche' i criteri e le
          modalita'  per  la  gestione del cofinanziamento nazionale.
          Nella  determinazione  dei  suddetti  criteri  il  Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica prevede
          una  percentuale  di  intervento a carico delle regioni nel
          rispetto  di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10
          per  cento  della  quota  pubblica  complessiva  ovvero una
          diversa  graduazione  del  cofinanziamento regionale per le
          regioni  operanti  nei territori di cui all'obiettivo 1 del
          regolamento  (CE)  1290/1999  del  Consiglio, del 21 giugno
          1999".
                 -  Il testo dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
          1260/1999   del   Consiglio,  del  21 giugno  1999  recante
          disposizioni   generali   sui   fondi  strutturali,  e'  il
          seguente:
                 "Obiettivo  n.  1. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le
          regioni  corrispondenti  al  livello  II della nomenclatura
          delle  unita'  territoriali  statistiche  (NUTS  II) il cui
          prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro capite, misurato sulla
          base  degli  standard del potere d'acquisto e calcolato con
          riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre
          anni,  disponibili  al  26 marzo  1999, e' inferiore al 75%
          della media comunitaria.
                 Esso  concerne  inoltre  le regioni ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
                 2.   La   Commissione,  in  stretta  osservanza  del
          paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni
          cui   si  applica  l'obiettivo  n.  1,  salvo  il  disposto
          dell'art.  6,  paragrafo  1,  e  dell'art.  7, paragrafo 4,
          secondo comma.
                 Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal
          10 gennaio 2000.".
                 -  Per  il testo del comma 1 dell'art. 16 della gia'
          citata legge n. 266/1997 vedasi in nota precedente.
                 -  Il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia' citato
          decreto legislativo n. 114/1998 e' il seguente:
                 "Art. 10 (Disposizioni particolari). - 1. La regione
          prevede  disposizioni  per  favorire lo sviluppo della rete
          commerciale  nelle  aree  montane,  rurali  e insulari, per
          riqualificare  la  rete  distributiva  e  rivitalizzare  il
          tessuto  economico  sociale e culturale nei centri storici,
          nonche'   per   consentire   una   equilibrata  e  graduale
          evoluzione   delle  imprese  esistenti  nelle  aree  urbane
          durante  la  fase  di  prima  applicazione del nuovo regime
          amministrativo. In particolare, prevede:
                   a) per  i  comuni, le frazioni e le altre aree con
          popolazione  inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone
          montane  e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente
          in  un  solo  esercizio,  oltre  all'attivita' commerciale,
          altri    servizi    di   particolare   interesse   per   la
          collettivita',  eventualmente  in  convenzione con soggetti
          pubblici  o  privati.  Per  queste  aree le regioni possono
          prevedere   l'esenzione   di   tali  attivita'  da  tributi
          regionali;  per  tali  esercizi  gli  enti  locali  possono
          stabilire  particolari  agevolazioni,  fino alla esenzione,
          per i tributi di loro competenza;
                   b) per  centri  storici,  aree  o  edifici  aventi
          valore   storico,  archeologico,  artistico  e  ambientale,
          l'attribuzione  di maggiori  poteri ai comuni relativamente
          alla  localizzazione  e  alla  apertura  degli  esercizi di
          vendita,  in  particolare  al fine di rendere compatibili i
          servizi  commerciali con le funzioni territoriali in ordine
          alla   viabilita',   alla   mobilita'   dei  consumatori  e
          all'arredo  urbano,  utilizzando anche specifiche misure di
          agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
                   c) per  le  aree  di  cui alle lettere a), b) e c)
          dell'art.  6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai
          quali  i  comuni,  per un periodo non superiore a due anni,
          possono    sospendere   o   inibire   gli   effetti   della
          comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla
          base  di  specifica  valutazione  circa l'impatto del nuovo
          esercizio  sull'apparato  distributivo e sul tessuto urbano
          ed  in  relazione  a programmi di qualificazione della rete
          commerciale     finalizzati     alla    realizzazione    di
          infrastrutture   e   servizi  adeguati  alle  esigenze  dei
          consumatori".
                 -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 52 della gia'
          citata legge n. 448/1998 e' il seguente:
                 "Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese
          e  disposizioni  concernenti  le grandi imprese in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato.".
                 - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982,
          n.  41  (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
          pesca marittima), e' il seguente:
                 "Art.  3  (Comitato nazionale per la conservazione e
          la  gestione  delle  risorse  biologiche  del  mare). - Per
          l'elaborazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di  cui  al
          precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima,  istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
          963,   si   costituisce   in  "Comitato  nazionale  per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da:
                   a) un  rappresentante  del Ministro per la ricerca
          scientifica e tecnologica;
                   b) un  rappresentante  per  ciascuna delle regioni
          Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
                   c) cinque   rappresentanti   delle  altre  regioni
          designati  dalla Commissione interregionale di cui all'art.
          13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
                   d) rappresentante delle industrie conserviere;
                   e) un rappresentante designato dal Comitato per il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
          6.
                 Il   presidente  del  Comitato  puo'  invitare  alle
          riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni
          interessate alla materia.
                 Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro.
          Le  funzioni  di  segreteria  del  Comitato  e dei relativi
          gruppi   di   lavoro  sono  affidate  al  segretario  della
          Commissione  consultiva  centrale  per  la pesca marittima,
          coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.
                 Il  regolamento  interno  del  Comitato e' approvato
          entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge
          con  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile,  su
          proposta dello stesso Comitato.".
                 -  Il  titolo  della  legge  28 agosto  1989, n. 302
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 1º settembre 1989, n.
          204),  e' il seguente: "Disciplina del credito peschereccio
          di esercizio".
                 -  Il  comma 2 dell'art. 127 della gia' citata legge
          n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
                 "2.  I  contratti di assicurazione di cui all'art. 1
          del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
          n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e
          loro  consorzi,  autorizzate  dalle regioni in cui hanno la
          sede  legale,  possono  riguardare anche la copertura della
          produzione  complessiva  aziendale danneggiata dall'insieme
          delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
          loro  consorzi  nei  limiti  delle  previsioni  statutarie,
          possono  istituire  fondi  rischi di mutualita' ed assumere
          iniziative  per  azioni  di  mutualita'  e  solidarieta' da
          attivare  in caso di danni alle produzioni degli associati.
          Il  concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione
          finanziaria  annuale  del fondo e' contenuto nei limiti dei
          parametri    contributivi   stabiliti   per   i   contratti
          assicurativi,   applicati   ai   valori   delle  produzioni
          garantite  dal  fondo  stesso e non deve superare l'importo
          versato  dal  socio  aderente  alle  azioni di mutualita' e
          solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo
          sono  stabilite  con  decreto  del Ministro delle politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Entro il 31 gennaio di
          ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,
          d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio
          decreto,   stabilisce  la  quota  di  stanziamento  per  la
          copertura  dei  rischi agricoli da destinare alle azioni di
          mutualita' e solidarieta'".
                 -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 21 del decreto
          legislativo    21 aprile    2000,    n.    185   (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "2.  I titolari delle ditte individuali ed almeno la
          meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i
          quali  devono  detenere  almeno  la  meta'  delle  quote di
          partecipazione,   devono   possedere  i  requisiti  di  cui
          all'art.  17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni
          di cui al citato art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e
          f).".
                 -  Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001,
          n. 227 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001,
          n.   137,   S.O.),   e'   il   seguente:   "Orientamento  e
          modernizzazione  del settore forestale, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57".
                 -  Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001,
          n. 228 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001,
          n.   137,   S.O.),   e'   il   seguente:   "Orientamento  e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57".
                 -  Il titolo del decreto legislativo 27 maggio 1999,
          n.  1654  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 giugno
          1999,  n.  137),  e' il seguente: "Soppressione dell'AIMA e
          istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA),  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59".
                 -  Il  testo  del  comma 13 dell'art. 145 della gia'
          citata  legge  n.  388/2000,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "13.  Al  fine  di  consentire  al Comitato olimpico
          nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
          istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
          autorizzata   la   concessione   al  CONI  medesimo  di  un
          contributo  straordinario  di  lire 195 miliardi per l'anno
          2001  di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
          tal  fine,  nei limiti della quota del suddetto contributo,
          per   agevolare   e   promuovere   l'addestramento   e   la
          preparazione  di  giovani calciatori di eta' compresa tra i
          quattordici  ed  i  diciannove  anni  compiuti, definiti ai
          sensi   dell'art.   33   del   regolamento   interno  della
          Federazione  italiana gioco calcio "giovani di serie , alle
          societa'  sportive,  militanti  nei campionati nazionali di
          serie  C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
          le  predette  finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
          assunto,  uno  sgravio contributivo in forma capitaria pari
          ad  un  milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
          al   10   per   cento  del  reddito  di  lavoro  dipendente
          corrisposto  a tali soggetti, con un limite massimo di lire
          dieci  milioni  per  dipendente;  e  per  ogni  preparatore
          atletico  una  riduzione  del  3  per  cento sul totale dei
          contributi    dovuti   alle   gestioni   previdenziali   di
          competenza. a' possibile la proroga del limite di eta' fino
          al  compimento  del  ventiduesimo  anno  nel caso in cui la
          societa'  sportiva  abbia provveduto o provveda a stipulare
          con    il    giovane    di   serie   il   primo   contratto
          professionistico.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma".
                 -  Il  testo  del  comma  5 dell'art. 117 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
                 "5.  Al  fine  di potenziare lo sviluppo dei servizi
          per   l'impiego   assicurando  l'esercizio  delle  funzioni
          esplicitate  nell'Accordo  in materia di standard minimi di
          funzionamento  dei  servizi  per l'impiego tra il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le regioni, le
          province,  le  province  autonome,  i comuni e le comunita'
          montane   sancito  il  16 dicembre  1999  dalla  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto   1997,   n.   281,   e'  stanziata,  nell'esercizio
          finanziario  2001,  la  somma  di  lire 100 miliardi, a far
          carico  sul  Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236".
                 -  Per  il  testo  del  comma 7 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236,
          vedasi in nota precedente.