Art. 52. 
 
  L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha  la  facolta'
di eseguire la radiodiffusione  di  opere  dell'ingegno  dai  teatri,
dalle  sale  di  concerto  e  da  ogni  altro  luogo  pubblico,  alle
condizioni  e  nei  limiti  indicati  nel  presente  articolo  e  nei
seguenti. 
 
  I proprietari, gli impresari e quanti  concorrono  allo  spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche  necessarie
per preparare la radiodiffusione. 
 
  E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le  opere
nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove. 
 
  Non   e'   considerata   nuova   l'opera   teatrale   rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.