(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 52)
                              Art. 52. 
                      Risoluzione del contratto 

 
  Il comune, con deliberazione del consiglio  comunale  o  l'esattore
possono chiedere la risoluzione del contratto esattoriale con effetto
dal 1 gennaio del sesto anno del decennio. 
  La proposta di risoluzione deve essere notificata a mezzo ufficiale
giudiziario non oltre il 30 giugno del quarto  anno  del  decennio  e
trasmessa in copia al prefetto,  a  cura  del  sindaco,  entro  dieci
giorni dalla notificazione. 
  Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, se  sussistono  gravi
motivi, dichiara risoluto il contratto. 
  Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al  Ministro  per
le finanze. 
  La richiesta di risoluzione non e'  ammessa  per  i  contratti  che
comportino, ai sensi del primo comma dell'art. 38, la prestazione  di
una cauzione non superiore a cento milioni di lire.