Art. 52. 
                     Determinazione del reddito 
 
 
 
Il reddito d'impresa e' costituito dagli utili netti  conseguiti  nel
periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto  dei
profitti e delle perdite con  le  variazioni  derivanti  dai  criteri
stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo. 
 
Nella determinazione degli utili  netti  non  si  tiene  conto  delle
perdite relative ai  cespiti  che  fruiscono  di  esenzione  ne'  dei
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta  ne'  dei
proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che
non costituiscano beni strumentali per  l'esercizio  dell'impresa.  I
redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito  di  impresa
nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo 11. 
 
Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome  collettivo  e  in  accomandita   semplice   si   applicano   le
disposizioni dell'art. 5.