Articolo 52 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' all'articolo 48; b) della data in cui il presente Patto entrera' in vigore, in conformita' all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.