Art. 52.
      Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'

  I  giudizi  di  idoneita'  si  svolgeranno  su  base  nazionale per
raggruppamenti  di  discipline,  in  due  tornate  e sono indetti con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  I  raggruppamenti  di  discipline  sono  determinati con gli stessi
criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43.
  La  prima  tornata  di  giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982.
  Per  coloro  che  maturano  il diritto a partecipare al giudizio di
idoneita',  successivamente  alla prima tornata, sara' indetta, entro
il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
  Le  domande  di  ammissione,  le  quali  sono  limitate  ad un solo
raggruppamento  di  discipline,  dovranno  essere presentate entro il
sessantesimo  giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale
viene indetta la tornata di giudizi.
  Gli  aspiranti  possono  presentare domanda per quel raggruppamento
per  il  quale  abbiano  maggiori  titoli  scientifici.  La  prova di
idoneita'  sostenuta  nella  prima  tornata in caso di esito negativo
puo'  essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro
raggruppamento.
  I  professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di
partecipazione  neppure  alla  seconda tornata di giudizi idoneativi,
ovvero  che  avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono
il giudizio positivo decadono dall'incarico.
  Coloro  che  maturano  il  diritto  a  partecipare  al  giudizio di
idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita'
partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
  In  caso  di  esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella
terza tornata.
  Gli  aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la
domanda  di  partecipazione  alla seconda tornata, ovvero che, avendo
partecipato   alla  predetta  tornata,  non  conseguono  il  giudizio
idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
  I  professori  incaricati  aventi  titolo  alla  partecipazione  al
giudizio  di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di
esito  positivo,  conservano fino al termine dell'anno accademico nel
quale  e'  espletata  l'ultima  tornata dei giudizi di idoneita', cui
hanno  titolo  a  partecipare,  tutti  i  diritti  e le facolta' loro
riservati  dalle  norme  in vigore, nonche' le funzioni eventualmente
svolte  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo  1969,  n.  129,  ed  il  relativo  trattamento
economico maturato.
  Gli  assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale
di  cui  allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di
idoneita'  per  l'inquadramento  nel ruolo dei professori associati o
non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato
giuridico ed economico.
  Conserva  altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di
ruolo  l'assistente  che,  cumulando anche la posizione di incaricato
stabilizzato,  non  consegue  il  giudizio di idoneita' richiesto per
l'inquadramento  nel  ruolo  dei  professori  associati o non intende
sottoporsi al giudizio medesimo.
  Rimangono,  in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese  le  attivita'  didattiche  a  piccoli  gruppi,  seminari ed
esercitazioni.