ART. 52. (Passaggio nei ruoli statali di personale non docente) Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso e' destinato all'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. L'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica, che svolgano attivita' di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.