ART. 52. 
       (Passaggio nei ruoli statali di personale non docente) 
 
  Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione
nazionale delle istituzioni pro-ciechi,  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   legge   presso   la   predetta
Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a
domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore  della
presente legge, alle dipendenze  dello  Stato,  nelle  corrispondenti
qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso e'
destinato all'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista. 
  L'istituto statale  "A.  Romagnoli"  di  specializzazione  per  gli
educatori dei minorati della vista  assume,  tra  i  propri  compiti,
anche quello di promuovere  la  ricerca  e  lo  studio  di  materiale
didattico e di apparecchi ad uso di ciechi. 
  Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'utilizzazione
del personale non docente di cui al  precedente  primo  comma  presso
enti e  associazioni  aventi  personalita'  giuridica,  che  svolgano
attivita' di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso
dei ciechi.