Art. 52 Determinazione del reddito di impresa 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79 e 80 e' determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo. 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.