Art. 52.
     Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
    1.  ((  Alla  parte  VII,  titolo  II,  del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: ))
                         « (( Capo VI-bis ))
                     Riscossione mediante ruolo
                          Art. 227-bis (L).
                 Quantificazione dell'importo dovuto
  1.  Per  la quantificazione dell'importo si applica la disposizione
di cui all'art. 211.
                          Art. 227-ter (L).
                      Riscossione a mezzo ruolo
  1.  Entro  un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita'
del   provvedimento   da   cui  sorge  l'obbligo,  l'ufficio  procede
all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente
l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti
successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'  rate,  l'intimazione ad
adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti
relativamente a tutte le rate.».