Art. 52. 
                  (Segretari comunali e provinciali) 
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario
statale,  iscritto  in  apposito  albo   nazionale   territorialmente
articolato. 
2.  La  legge  regola   l'istituzione   dell'albo   e   i   requisiti
professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti  e  il
trattamento  economico,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita',  i
trasferimenti  ed  i  provvedimenti  disciplinari,  le  modalita'  di
accesso e progressione in carriera, nonche'  l'organismo  collegiale,
territorialmente articolato, presieduto dal Ministro  dell'interno  o
da un suo delegato  e  composto  pariteticamente  dai  rappresentanti
degli enti  locali,  del  Ministero  dell'interno  e  dei  segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare  funzioni  di
indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e  provinciali.
La legge disciplina altresi' le modalita' del concorso del segretario
fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1. 
3. Il segretario,  nel  rispetto  delle  direttive  impartitegli  dal
sindaco  o  dal   presidente   della   provincia   da   cui   dipende
funzionalmente,  oltre  alle  competenze  di  cui  all'articolo   51,
sovraintende allo svolgimento  delle  funzioni  dei  dirigenti  e  ne
coordina  l'attivita',  cura  l'attuazione  dei   provvedimenti,   e'
responsabile  dell'istruttoria  delle  deliberazioni,   provvede   ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e  del
consiglio. 
4. Lo statuto e il regolamento possono  prevedere  un  vicesegretario
per  lo  svolgimento  delle  funzioni  vicarie  del  segretario,  per
coadiuvarlo o sostituilo nei casi di vacanza, assenza o  impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della  legge  di  cui  al  comma  2  si
applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto  dalla  presente
legge.