Art. 52.
             (Controlli sugli alimenti: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 89/397/CEE sara'
informata  ai  seguenti  criteri  direttivi:   l'organizzazione   dei
controlli  ufficiali  dei  prodotti  alimentari  dovra'  assumere una
distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare  gli  stessi
metodi   di   controllo  sia  per  i  prodotti  destinati  ad  essere
commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in
altro Stato membro o fuori della Comunita'.
  2. Per assicurare il controllo  della  conformita'  degli  alimenti
alla  legislazione  alimentare  in  conformita'  alla  direttiva  del
Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura
e   la   frequenza   dei  controlli  che  debbono  essere  effettuati
regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi
emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge  23  dicembre  1978,  n.
833,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
  3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30  marzo
di ogni anno.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 31  maggio  dell'anno  successivo  al  Ministero
della  sanita'  una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza,
con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative.
  5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano
si applica il disposto di cui all'articolo 11  della  legge  9  marzo
1989, n. 86.
 
          Note all'art. 52:
            La  direttiva  CEE  n.  89/397  e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 186 del  30
          giugno  1989  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   66 del 24 agosto  1989,  2a  serie
          speciale.
            -  La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  360
          del 28 dicembre 1978. L'art. 5 recita:
            "Art.  5.  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative regionali). - La  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento  delle attivita' amministrative delle regioni
          in materia sanitaria, attinente ad  esigenze  di  carattere
          unitario,   anche  con  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di efficacia della spesa  sanitaria  nonche'  agli  impegni
          derivanti   dagli  obblighi  internazionali  e  comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si  provveda  con  legge  o con atto avente forza di legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  d'intesa con il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.
            Fuori  dei  casi  in cui si provveda con legge o con atto
          avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
          precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
          Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
          programmazione economica (CIPE), per la determinazione  dei
          criteri  operativi  nelle materie di sua competenza, oppure
          al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa  con  il
          Ministro   della   sanita'   quando  si  tratti  di  affari
          particolari.
            Il  Ministro  della  sanita'   esercita   le   competenze
          attribuitegli  dalla  presente  legge ed emana le direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni.
            In caso di persistente inattivita' degli organi regionali
          nell'esercizio    delle    funzioni    delegate,    qualora
          l'inattivita'   relativa  alle  materie  delegate  riguardi
          adempimenti da svolgersi entro termini  perentori  previsti
          dalla  legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  dispone  il  compimento  degli  atti  relativi in
          sostituzione dell'amministrazione regionale.
            Il Ministro della sanita' e le amministrazioni  regionali
          sono  tenuti  a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".
            - La legge 9 marzo 1989, n. 86, e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 58  del  10  marzo  1989.  L'art.  11
          recita:
            "Art.   11   (Inadempimenti   delle  regioni  e  province
          autonome). - 1.  Se l'inadempimento di uno  degli  obblighi
          previsti  dall'art.  1,  comma  1,  dipende  da inattivita'
          amministrativa di una regione o di una provincia  autonoma,
          il   Ministro   per   il   coordinamento   delle  politiche
          comunitarie,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  ed  i  Ministri  competenti,  avvia la procedura
          prevista dall'articolo 6,  terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
            2.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  deliberazione
          prevista  dall'art.  6,  terzo  comma,  del   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
          successivamente alla scadenza del  termine  assegnato  alla
          regione   o   alla   provincia   autonoma  interessata  per
          provvedere, dispone, con le modalita' di  cui  all'art.  6,
          comma  3,  della  presente  legge, l'intervento sostitutivo
          dello Stato: a tal fine puo' conferire,  con  le  opportune
          direttive,   i  poteri  necessari  ad  una  commissione  da
          nominarsi con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  Ministro  per  gli  affari
          regionali, sentito il Ministro per il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie.
            3. La commissione di cui al comma 2 e' composta:
            a) dal commissario del Governo, che la presiede;
            b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello
          Stato  o da un professore universitario di ruolo di materie
          giuridiche;
            c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia
          autonoma interessata o, in mancanza  di  tale  designazione
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, dal presidente del
          tribunale avente sede nel capoluogo della regione  o  della
          provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie
          di cui alla lettera b).
            4.  Le  funzioni  di  segreteria  della  commissione sono
          svolte da personale del commissariato di Governo".