Art. 52. (Controlli sugli alimenti: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sara' informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovra' assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunita'. 2. Per assicurare il controllo della conformita' degli alimenti alla legislazione alimentare in conformita' alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanita' una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative. 5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Note all'art. 52: La direttiva CEE n. 89/397 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 186 del 30 giugno 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978. L'art. 5 recita: "Art. 5. (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989. L'art. 11 recita: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). - 1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1, dipende da inattivita' amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato: a tal fine puo' conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La commissione di cui al comma 2 e' composta: a) dal commissario del Governo, che la presiede; b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche; c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo".