Art. 52 (a).
                             Ciclomotori
  1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi  le
seguenti caratteristiche:
    a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
    b)  capacita'  di  sviluppare su strada orizzontale una velocita'
fino a (( 45 km/h )) .
(( 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere   ))
(( destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono  ))
(( stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a          ))
(( riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in         ))
(( alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni  ))
(( tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti      ))
(( emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione ))
(( economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti,   ))
(( ove a cio' non osti il diritto comunitario. ))                  ))
  3. Le caratteristiche (( dei veicoli )) di  cui  ai  commi  1  e  2
devono  risultare  per  costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate  e  le
modalita'  per  il  controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni
tecniche atte ad  evitare  l'agevole  manomissione  degli  organi  di
propulsione.
  4.  Detti  veicoli,  qualora  superino  il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi  1  e  2,  sono  considerati
motoveicoli.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 22 del D.Lgs. n. 360/1993.