Art. 52. Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili Piano per 100 mila verifiche di omesse autocertificazioni 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidita' civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Verifica dei requisiti sanitari 2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Sospensione cautelare dei pagamenti 3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Finalita' dei controlli 4. Il comma 3-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: "3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridicoeconomiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati". Conclusione dei procedimenti di verifica 5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidita' civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici gia' attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati. Termini per gli accertamenti delle USL 6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unita' sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unita' sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Autonomia statutaria 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 52: - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' il seguente: "1. Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennita', sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermita' che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidita' civile. Tale certificazione dovra' essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996". - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del sopracitato decreto legge n. 323/1996 e' il seguente: "2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza". - Il testo degli artt. 2033 e 2946 del codice civile e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda". "Art. 2946 (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni". - Il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) e' il seguente: "5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'". - Il testo del comma 3- octies dell'art. 4 del gia' citato decreto legge n. 323/1996 era il seguente: "3- octies. I controlli di cui al comma 3- septies sostituiscono le verifiche giuridicoeconomiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni". - Per il titolo del decreto legge n. 323/1996 si veda nota precedente. - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 5 agosto 1991, n. 387 (Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile) e' il seguente: "5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanita' militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinche' questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidita' riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennita' previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza".